Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36752 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36752 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPAGNATIELLO LUIGI N. IL 03/01/1972
avverso la sentenza n. 2325/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 23/04/2013
RG.38758/2012 lmpagnatiello
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b), c.p.p. in relazione all’art.157 c.p. e agli artt.114, 62 bis e 133 c.p.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Considerato che il delitto di ricettazione è stato
commesso in epoca successiva al 17.3.2001, che il termine massimo di prescrizione è di anni 10, e che il
che alla data della sentenza della Corte territoriale (9.11.2011) non era ancora decorso il termine massimo di
prescrizione aumentato del periodo suddetto, né tra la commissione del fatto e il decreto di citazione a giudizio, o
tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, quali atti interruttivi del termine, risulta decorso il termine
ordinario di anni otto.
Il secondo motivo è privo della specificità prescritta dall’ad. 581, lett. c) in relazione all’ad. 591 c.p.p. non
solo per la sua assoluta indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, anche in ordine all’attenuante di cui al capoverso dell’art.648 cpv c.p.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della
somma di Eur. 1000 in favore della Cassa delle ammende.
3.4.2013
gliere este sore
IDEPOS/ TATA
IPELP
– 6 SET 2013
1
procedimento è rimasto sospeso per anni uno mesi quattro e giorni otto (v.pag.8 della sentenza), appare evidente