Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36752 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36752 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANUALE VINCENZO N. IL 09/01/1965
avverso l’ordinanza n. 1498/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se te le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/12/2013, la Corte di appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di

Ianuale Vincenzo di

riconoscimento della continuazione tra i delitti giudicati in tre diverse sentenze di
condanna e rideterminava la pena complessiva in anni ventuno di reclusione.
La pena veniva così calcolata: la pena base era individuata in quella di anni
13 e mesi quattro di reclusione inflitta con la sentenza GUP Tribunale di Napoli

quattro di reclusione (aumento che già teneva conto della diminuzione per il rito
abbreviato) per le due estorsioni aggravate dal metodo mafioso giudicata dal
G.U.P. del Tribunale di Napoli del 19/11/2008 (nel giudizio la pena inflitta era
stata di anni sei di reclusione), ulteriormente aumentata di anni tre e mesi otto
(aumento che già teneva conto della diminuzione per il rito abbreviato) per la
partecipazione ad associazione camorristica giudicata dal Tribunale di Napoli con
sentenza del 7/5/2010 (nel giudizio era stata inflitta la pena di anni sette di
reclusione).

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Ianuale Vincenzo, deducendo

violazione dell’art. 671 cod. proc. pen..
Nell’individuare la pena base di anni tredici e mesi quattro di reclusione, la
Corte non aveva tenuto conto che tale pena era stata inflitta per diverse ipotesi
di reato, a loro volta riunite per continuazione.
La pena base doveva essere, quindi, individuata in quella inflitta per il reato
più grave (anni sette e mesi sei di reclusione), mentre il calcolo dell’aumento
della continuazione per i reati satellite doveva essere effettuato ex novo dal
giudice dell’esecuzione.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha costantemente insegnato che il giudice dell’esecuzione che
debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati
separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già
unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati
1

24/7/2007, riformata dalla Corte di appello; tale pena veniva aumentata di anni

che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello
più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo
dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite,
compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo
computo (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010 – dep. 29/10/2010, Conte, Rv.
248299).

Come esattamente rilevato dal ricorrente, la Corte territoriale, al contrario,

24/7/2007, riformata dalla stessa Corte con sentenza 13/1/2009, concernente
più delitti riuniti per continuazione dal giudice della cognizione, invece di
individuare la pena irrogata per il reato più grave.
Non può essere nemmeno accolta la tesi del Procuratore Generale di una
conferma implicita degli aumenti operati in sede di cognizione, atteso che
l’ordinanza non ne fa nemmeno cenno.

L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio alla Corte di
appello di Napoli che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Napoli.

Così deciso il 4 giugno 2015

DEPOSITATA

ha individuato come pena base quella inflitta con sentenza GUP Napoli

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