Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36751 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36751 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARRUCCI STEFANO N. IL 25/05/1966
avverso l’ordinanza n. 544/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. G
lette/se • e le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor » vv.;

Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATI-0

1. Con ordinanza del 4/12/2013, la Corte di Appello di Firenze, in funzione di
giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di Marrucci Stefano di
riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in tre diverse sentenze di
condanna: cinque rapine commesse a Firenze e comuni limitrofi nel gennaio e
febbraio 2005, oggetto di una prima sentenza, una tentata rapina commessa a
Calenzano il 16/5/2008, giudicata con una seconda sentenza nonché tre rapine

Il ricorrente aveva sottolineato la vicinanza spazio temporale, la medesima
tipologia dei reati e la loro riconducibilità allo stato di tossicodipendenza di
Marrucci, che lo aveva indotto a commettere le rapine per procurarsi il denaro
necessario per l’acquisto dello stupefacente; trattavasi di tossicodipendenza
cronica che aveva portato il Giudice della terza sentenza a riconoscere
all’imputato il vizio parziale di mente.
Secondo la Corte, non vi era prova che i reati commessi fossero il frutto di
una medesima preventiva risoluzione criminosa: lo stato di tossicodipendenza
del condannato non poteva ritenersi sufficiente, tenuto conto della distanza tra i
fatti e della diversa modalità di esecuzione delle rapine; il riconoscimento del
vizio parziale di mente era irrilevante.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Stefano Marrucci, deducendo

violazione di legge penale e processuale penale.
La Corte territoriale, in realtà, non aveva preso in considerazione le
prospettazioni del ricorrente, da cui emergeva che Marrucci, fin dal 2005, aveva
preso accordi per commettere reati con varie persone, tra cui Reale Vincenzo.
Non a caso, secondo quanto aveva riferito il ricorrente, la Banca di Calenzano
rapinata nel 2008 era già stata oggetto di osservazione nel 2005.
Gli elementi della continuazione erano evidenti: Marrucci non si era mai
allontanato dalla zona pratese – fiorentina, aveva sempre frequentato i medesimi
correi, era sempre stato tossicodipendente e aveva attuato rapine con le
medesime modalità e nella stessa zona.
La motivazione dell’ordinanza impugnata era apparente; non prendeva, tra
l’altro, in considerazione la consulenza psichiatrica effettuata nel 2009; né lo
stato di seminfermità era incompatibile con l’istituto della continuazione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.
1

commesse a Firenze dal 20/4/2009 al 17/6/2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente enfatizza tre elementi che la Corte territoriale avrebbe omesso
di considerare: la frequentazione dei medesimi correi, la persona di Reale
Vincenzo come “unificante” per comprendere la carriera criminale di Marrucci e,
infine, la pregressa osservazione della banca oggetto della tentata rapina del

mesi di gennaio e febbraio di quell’anno.

Si tratta di elementi rispetto ai quali non si ravvisa il lamentato vizio di
motivazione dell’ordinanza impugnata.
La Corte territoriale prescinde dalla “frequentazione” dei medesimi correi
evidenziata nell’istanza, ma osserva – sia pure incidentalmente – che i
corresponsabili dei delitti posti in essere nell’arco 2005 – 2008 sono differenti:
osservazione che il ricorrente elude, ma che appare importante per la decisione
negativa in punto di continuazione tra i reati commessi nel tempo.
In effetti, la decisione del giudice non può che basarsi su elementi di fatto
giuridicamente significativi e non su fatti generici ed estranei alla consumazione
dei reati: se i corresponsabili delle rapine fossero stati i medesimi nel corso degli
anni, ben poteva emergere un legame che, anche senza integrare un vincolo
associativo, dimostrasse un concorso di persone nel reato continuato e, quindi,
rendesse verosimile una previa programmazione dei delitti.

Analoga considerazione deve farsi quanto alla figura di Vincenzo Reale: il
ricorrente non chiarisce affatto la rilevanza di tale persona nella consumazione
dei reati; si deve, poi, rilevare che l’istanza al giudice dell’esecuzione non ne
faceva alcuna menzione, cosicché non sorprende che l’ordinanza impugnata non
approfondisca il tema dei legami tra Reale e Marrucci.

Il terzo elemento – l’osservazione nel 2005 della banca di Calenzano oggetto
di tentata rapina nel 2008 – potrebbe essere rilevante solo per il riconoscimento
della continuazione tra le rapine del 2005 e quelle del 2008, mentre non rileva
per quelle del 2009.
Il dato non è stato ritenuto dimostrativo della previa programmazione del
reato dall’ordinanza impugnata, distinguendo la Corte territoriale tra la
“osservazione” della banca e la decisione di rapinarla e quindi escludendo che
Marrucci, quando aveva “osservato” la banca, avesse già deciso di rapinarla.

2

16/5/2008 già nell’anno 2005, quindi all’epoca della prime rapine commesse nei

Il ricorrente osserva che, in quell’occasione, nel 2005, Marrucci aveva
“visto” la Banca di Calenzano “ripromettendosi di recare a rapinarla appena gli
fosse stato possibile”; l’aveva, quindi, rapinata (o meglio: aveva tentato di farlo)
subito dopo essere stato scarcerato per avere espiato la pena per le rapine del
2005.
Si tratta di versione non certo inverosimile, ma che la Corte territoriale non
ha accolto con valutazione non manifestamente illogica, atteso che essa è
sorretta esclusivamente dalle dichiarazioni dello stesso condannato: in effetti,

generica e “impalpabile” da non poter essere ritenuta (se davvero esistente)
indice di una previa programmazione della rapina che Marrucci avrebbe posto in
essere tre anni dopo.

Non basta: secondo il ricorso, la “visione” della Banca di Calenzano sarebbe
avvenuta a seguito di “allentamenti cautelarli’ intervenuti nel procedimento per
le rapine di gennaio e febbraio 2005: tale dato comporta che l’asserita (e negata
dalla Corte territoriale) programmazione della rapina poi tentata nel 2008
sarebbe stata successiva al compimento di quelle del 2005, ciò escludendo la
sussistenza del vincolo della continuazione.

2. Lo stato di tossicodipendenza del Marrucci nell’epoca della consumazione
delle rapine non è contestato; nell’ultimo processo – quello celebrato per le
rapine del 2009 – il ricorrente era stato riconosciuto parzialmente incapace di
intendere e di volere in forza dell’evoluzione della condizione in senso cronico.

Il ricorrente invoca la sentenza di questa Corte secondo cui la riconosciuta
parziale menomazione psichica dell’imputato, che realizza una condizione
generale, afferente ad ogni azione compiuta dal predetto, non è incompatibile
con l’unicità del disegno criminoso richiesto dall’art. 81 cod. pen., la quale
implica una specifica preordinazione di fondo, una preventiva seppur generica
elaborazione di un piano criminoso (Sez. 2, n. 9793 del 12/04/1986 – dep.
24/09/1986, Agostini, Rv. 173801): ma la compatibilità tra i due istituti non
significa che la seminfermità possa essere posta a fondamento del
riconoscimento della continuazione, come il ricorrente pare suggerire.

La Corte territoriale ha fondato il rigetto dell’istanza anche sotto questo
profilo, osservando che la riconosciuta parziale incapacità per i delitti del 2009
“non può incidere sotto alcun profilo sui fatti ritenuti nelle diverse sentenze (vale
a dire quelli del 2005 e del 2008)”: si tratta di valutazione logica e coerente con

l’osservazione della banca riferita dal ricorrente è descritta in maniera talmente

l’applicazione della diminuente soltanto nell’ultimo processo celebrato nei
confronti di Marrucci; il passo della consulenza tecnica riportata nel ricorso
conferma l’esattezza della valutazione, atteso che il perito afferma che la
condizione cronica era divenuta tale negli anni, in conseguenza di una
evoluzione.

La Corte, inoltre, ha applicato la costante giurisprudenza di questa Corte
secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad

continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima,
preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza
della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia
influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori
quali: a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della
condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei
reati; e) il bene protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo
stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012 – dep. 21/12/2012, Gallo,
Rv. 253846).
In altre parole, si deve escludere che la modifica normativa abbia creato una
nuova “categoria” di continuazione, che prescinda dai requisiti richiesti dall’art.
81 cpv. cod. pen. e in base alla quale il vincolo sussisterebbe tra tutti i reati
commessi da tossicodipendenti; al contrario, la consumazione di più reati in
relazione allo stato di tossicodipendenza è solo uno degli elementi che incidono
sull’applicazione della disciplina del reato continuato, come l’art. 671 cod. proc.
pen. indica esplicitamente: quindi lo stato di tossicodipendenza deve essere
valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con
riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano
le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità
dell’istituto previsto dall’art. 81, comma 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del
07/10/2014 – dep. 03/12/2014, Iannella, Rv. 261490).
Tali condizioni, come premesso, erano state logicamente escluse dalla Corte
territoriale.

In definitiva, l’ordinanza ha preso in considerazione gli elementi evidenziati
dal ricorrente e – sia pure con motivazione assai sintetica – ha ritenuto
insussistente il vincolo senza cadere in violazioni di legge o in manifeste
illogicità.

4

opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 4 giugno 2015

Il Consigliere estensore

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