Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36750 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36750 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANA’ LUIGI N. IL 25/12/1969
avverso l’ordinanza n. 80/2013 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
10/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Iott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se te le conclusioni del PG Dott.
10.0

Udii i difenso

.;

Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATrO

1. Con ordinanza del 10/12/2013, il G.I.P. del Tribunale di Velletri, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Lainà Luigi di
riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze di
condanna.
Il Giudice rilevava che si trattava di reati commessi dal 1991 al 2006, aventi
diversa oggettività giuridica, valutandoli come esemplificativi di singole decisioni

programmato le ulteriori condotte poste in essere negli anni successivi. In
definitiva, i reati erano espressione di una proclività al delitto del condannato.

2. Ricorre per cassazione Lainà Luigi, deducendo vizio della motivazione.
Il Giudice si era avvalso di argomentazioni generiche, nonostante il
ricorrente avesse evidenziato l’omogeneità dei reati commessi e lo stato di
tossicodipendenza in cui egli si trovava all’epoca di consumazione dei reati: dato
di cui l’ordinanza non faceva alcuna menzione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi generici.

Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia fatto cenno
alcuno alla condizione di tossicodipendenza in cui Lainà si sarebbe trovato
all’epoca di consumazione dei reati.
Di per sé la censura è esatta, ma non si deve dimenticare la costante
giurisprudenza dì questa Corte secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 671,
comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in
ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati
siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se
l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e
se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla
luce di specifici indicatori quali: a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b)
le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita;
d) la tipologia dei reati; e) il bene protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le
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adottate di volta in volta, senza potersi ritenere che Lainà, sin dal 1991, avesse

causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in
relazione allo stato di tossicodipendenza (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012 – dep.
21/12/2012, Gallo, Rv. 253846).
In altre parole, si deve escludere che la modifica normativa abbia creato una
nuova “categoria” di continuazione, che prescinda dai requisiti richiesti dall’art.
81 cpv. cod. pen. e in base alla quale il vincolo sussisterebbe tra tutti i reati
commessi da tossicodipendenti; al contrario, la consumazione di più reati in
relazione allo stato di tossicodipendenza è solo uno degli elementi che incidono

pen. indica esplicitamente: quindi lo stato di tossicodipendenza deve essere
valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con
riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano
le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità
dell’istituto previsto dall’art. 81, comma 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del
07/10/2014 – dep. 03/12/2014, Iannella, Rv. 261490).

Nel caso di specie, il Giudice non ha avuto la necessità di valutare l’incidenza
dello stato di tossicodipendenza del richiedente per la mancanza di tutti gli altri
presupposti indicati dall’art. 81 cpv. cod. pen.; del resto, l’istanza di Lainà si
limitava ad indicare i reati per i quali chiedeva il riconoscimento del vincolo e il
suo stato di tossicodipendenza, senza fornire indicazioni specifiche sui legami che
potevano essere individuati tra i singoli reati.
Di fronte alla genericità dell’istanza – che, appunto, era fondata
sull’automatica applicazione del vincolo come conseguenza dello stato di
tossicodipendenza del condannato – il Giudice ha individuato due elementi
significativi in senso contrario: l’amplissimo arco temporale di consumazione dei
reati (quindici anni), tale da rendere inverosimile una previa programmazione
degli stessi, e la loro diversa natura (non solo reati contro il patrimonio, ma
anche contro la persona e contro l’amministrazione della giustizia).

Il ricorrente ignora tale motivazione, limitandosi a riproporre la questione
della tossicodipendenza, così risultando il ricorso generico: in effetti, i motivi del
ricorso per cassazione devono ritenersi generici non solo quando risultano
intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria
correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568)

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

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sull’applicazione della disciplina del reato continuato, come l’art. 671 cod. proc.

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.

Così deciso il 4 giugno 2015

DEPOSITATA

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle

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