Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36749 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36749 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso TRIBUNALE di PATTI
nei confronti di:
ULTIMO ANTONINO, nato il 17/01/1962
avverso l’ordinanza n. 50/2013 TRIBUNALE di PATTI del
01/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Sante Spinaci,
che ha chiesto annullarsi senza ‘rinvio l’ordinanza impugnata e
revocarsi ex artt. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., e 620 lett. I) cod.
proc. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso a Ultimo Antonino con sentenza del 25/10/2011 del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione distaccata di
Milazzo, irrevocabile il 12/12/2011.

Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’i luglio 2014 il Tribunale di Patti, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata dal Procuratore della
Repubblica presso lo stesso Tribunale, volta alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso a Ultimo Antonino con sentenza
del 25 ottobre 2011 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione

Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che nei confronti dell’Ultimo
era stata emessa il 27 aprile 2009 da parte dello stesso Tribunale altra sentenza,
definitiva il 19 settembre 2013, che lo aveva condannato per un delitto
commesso in “data anteriore e prossima al 13 dicembre 2012”,

e quindi

successivamente e non anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza
con cui era stato concesso il beneficio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Patti, che ne chiede l’annullamento,
rappresentando che il Giudice dell’esecuzione ha errato nell’indicare come data
del commesso reato nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza del 27
aprile 2009, irrevocabile il 19 settembre 2013, il 13 dicembre 2012 invece del 13
dicembre 2002, emergente dall’esame del certificato penale allegato, e che,
pertanto, la richiesta di revoca è fondata perché la nuova condanna ha
riguardato un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della
precedente condanna, per il quale è stata inflitta la pena di anni due di
reclusione ed euro seicento di multa.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e
per la revoca -ex artt. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., e 620 lett. I), cod. proc.
pen.- del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Ultimo
Antonino, stante la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata, che non ha revocato, a norma dell’art. 168,
comma 1, n. 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a
Ultimo Antonino con la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione distaccata di Milazzo del 25 ottobre 2011, divenuta irrevocabile il 12
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distaccata di Milazzo, irrevocabile il 12 dicembre 2011.

dicembre 2011, non si sottrae alle deduzioni e osservazioni poste a fondamento
del ricorso.
1.1. Invero, qualora a una condanna a pena sospesa segua, nei termini
previsti dall’art. 163, comma 1, cod. pen., decorrenti dalla data in cui la
sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile (tra le altre, Sez. 1,
n. 8222 del 10/02/2010, dep. 02/03/2010, P.M. in proc. Rovetta, Rv. 246629),
una successiva condanna irrevocabile per delitto commesso anteriormente alla
detta data (tra le altre, Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, dep. 02/07/2008, P.M.

sanzionatori stabiliti dall’art. 163 cod. pen., è obbligatoria la revoca della già
concessa sospensione condizionale (tra le altre, Sez. 2, n. 42367 del
21/10/2005, dep. 23/11/2005, Melignano, Rv. 232669; Sez. 1, n. 42328 del
08/11/2007, dep. 15/11/2007, P.M. in proc. Orzano, Rv. 237874; Sez. 4, n.
45716 del 11/11/2008, dep. 10/12/2008, Peruzzini, Rv. 242036),
1.2. Alla stregua di tali condivisi principi, la condanna riportata dal ricorrente
con la sentenza del 27 aprile 2009 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione distaccata di Milazzo, definitiva il 19 settembre 2013, per fatto
commesso “in epoca anteriore e prossima al 13/12/2002”, e non “13/12/2012”
come ritenuto in sentenza in contrasto con le univoche emergenze del certificato
penale in atti, ha piena efficacia quale causa di revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena, concesso con la predetta sentenza dello
stesso Tribunale del 25 ottobre 2011, definitiva il 12 dicembre 2011.
La sentenza, che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale
della pena, è, infatti, divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2011, e, pertanto, in
data successiva all’epoca “anteriore e prossima al 13 dicembre 2002”, in cui è
stato commesso il nuovo reato, e nel quinquennio antecedente il 19 settembre
2013, data del passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato l’Ultimo
per detto nuovo reato, e il superamento del limite sanzionatorio, posto dall’art.
163 cod. pen., è conseguente alla entità della pena di cui alla sentenza del 27
aprile 2009 (anni due di reclusione ed euro seicento di multa) e in ogni caso alla
sommatoria delle due condanne (detta pena e quella di mesi sei di reclusione ed
euro trecento di multa di cui alla sentenza del 25 ottobre 2011).

2. L’ordinanza impugnata, che non ha revocato, in presenza della causa di
risoluzione prevista dall’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., la sospensione
condizionale della pena già concessa al condannato, deve essere, pertanto,
annullata.
Tale annullamento va fatto senza rinvio, potendo provvedere direttamente
questa Corte, a norma dell’art. 620, lett. /), cod. proc. pen., alla revoca del

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in proc. Shajaku, Rv. 240868) a pena che, cumulata con la prima, superi i limiti

beneficio, trattandosi di revoca di diritto che non richiede una valutazione
discrezionale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la revoca della
sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 25 ottobre 2011
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione distaccata di
Milazzo, irrevocabile il 12 dicembre 2011.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

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