Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36748 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36748 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso TRIBUNALE di MESSINA
nei confronti di:
CARBONE GENNARO, nato il 18/08/1968
avverso l’ordinanza n. 25/2014 GIP TRIBUNALE di MESSINA del
02/10/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso,
che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato
disponendosi la revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena concesso a Carbone Gennaro con sentenza del G.u.p. di
Messina del 16/01/2009.

Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 ottobre 2014 il G.i.p. del Tribunale di Messina, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata dal
Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, volta alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Carbone Gennaro

all’art. 378 cod. pen., resa il 16 gennaio 2009 dal G.u.p. del Tribunale di
Messina, irrevocabile il 2 marzo 2009.
Il Giudice rilevava che nei confronti del Carbone era stata emessa il 16
dicembre 2013 da parte del medesimo Giudice altra sentenza, definitiva il 3
gennaio 2014, che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed
euro undicimilacinquecento per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
commesso il 5 settembre 2013, e rappresentava che non ricorrevano le
condizioni per la revoca del beneficio perché mancava, in relazione all’ultima
condanna, il requisito della commissione del delitto anteriormente al passaggio in
giudicato della sentenza con cui era stato concesso il beneficio, di cui all’art. 168,
comma1, n. 2, cod. pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, che ne chiede l’annullamento
sulla base di unico motivo, con il quale denuncia inosservanza e/o erronea
applicazione dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e manifesta illogicità della
motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Secondo il ricorrente, che ha puntualizzato che entrambe le sentenze sono
state emesse ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. secondo i dati
emergenti dal certificato penale, la revoca del beneficio non attiene alla
fattispecie disciplinata dall’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen, ma a quella
prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., della quale sussistono le
condizioni per avere il condannato commesso, nel quinquennio decorrente dal 2
marzo 2009 data del passaggio in giudicato della sentenza che gli ha concesso il
beneficio, altro delitto riportando la condanna alla pena di anni tre di reclusione,
poi rideterminata in anni due dal Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 2
ottobre 2014, in virtù della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
2

con la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui

impugnato e per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena concesso al Carbone, stante la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L’ordinanza impugnata, che non ha revocato la sospensione condizionale

di Messina del 16 gennaio 2009, irrevocabile il 2 marzo 2009, a seguito del
delitto commesso dallo stesso il 5 settembre 2013 e giudicato con la sentenza
del medesimo G.u.p. del 16 dicembre 2013, irrevocabile il 3 gennaio 2014, è
incorsa nei denunciati vizi di legittimità.
2.1. Invero, qualora a una condanna a pena sospesa segua, nei termini
previsti dall’art. 163, comma 1, cod. pen., decorrenti dalla data in cui la
sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile (tra le altre, Sez. 1,
n. 8222 del 10/02/2010, dep. 02/03/2010, P.M. in proc. Rovetta, Rv. 246629),
la commissione da parte del condannato di un delitto per il quale sia inflitta una
pena detentiva (tra le altre, Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, dep. 25/02/2009,
P.M. in proc. Safranovych, Rv. 244398), è obbligatoria la revoca della concessa
sospensione condizionale a norma dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., a
nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni
rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio.
Nella specie, tali estremi sussistono, poiché il delitto per il quale a Carbone
Gennaro è stata applicata, con sentenza del 16 dicembre 2013, definitiva il 3
gennaio 2014, la pena detentiva di anni tre di reclusione (rideterminata in sede
esecutiva, per effetto della sentenza n. 32/2004 della Corte costituzionale, in
anni due di reclusione), è stato commesso il 5 settembre 2013, e quindi nel
periodo di osservazione decorrente dalla data d’irrevocabilità della sentenza del
16 gennaio 2009, che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale
della pena.
2.2. L’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., che il Giudice dell’esecuzione ha
richiamato per escludere la ricorrenza, in relazione all’ultima condanna, del
requisito dell’anteriorità della data della commissione del delitto (5 settembre
2013) alla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il
beneficio (2 marzo 2009), si riferisce, invece, alla diversa ipotesi, non invocata
né ricorrente nella specie, in cui il condannato abbia riportato “altra condanna
per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella
precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163” (tra le altre, Sez.
3

della pena, concessa a Carbone Gennaro con la sentenza del G.u.p. del Tribunale

2, n. 42367 del 21/10/2005, dep. 23/11/2005, Melignano, Rv. 232669; Sez. 1,
n. 42328 del 08/11/2007, dep. 15/11/2007, P.M. in proc. Orzano, Rv. 237874;
Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, dep. 10/12/2008, Peruzzini, Rv. 242036; Sez.
1, n. 39867 del 24/09/2012, dep. 09/10/2012, Mazzilli, Rv. 253368).

3. L’ordinanza impugnata, che non ha revocato, in presenza della causa di
risoluzione prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., la sospensione
condizionale della pena già concessa al condannato, deve essere, pertanto,

Tale annullamento va fatto senza rinvio, potendo provvedere direttamente
questa Corte, a norma dell’art. 620, lett. /), cod. proc. pen., alla revoca del
beneficio, trattandosi di revoca di diritto che non richiede una valutazione
discrezionale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la revoca della
sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 16 gennaio 2009
del G.u.p. del Tribunale di Messina, irrevocabile il 2 marzo 2009.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015

Il Consigliere estensore

annullata.

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