Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36747 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36747 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SMERAGLIUOLO LORENZO, nato il 23/03/1988
avverso l’ordinanza n. 393/2013 GUP TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE del 09/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Sante Spinaci,
che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio allo
stesso Giudice per nuova deliberazione.

Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 giugno 2014 il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su istanza del
P.M., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a
Smeragliuolo Lorenzo con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
del 27 novembre 2009, irrevocabile il 23 febbraio 2010.

– dal certificato del casellario giudiziale risultavano emesse a carico del
condannato, tra le altre, la sentenza del 26 novembre 2009 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato alla pena, condizionalmente
sospesa, di anni due di reclusione, irrevocabile il 23 febbraio 2010, e la sentenza
del 31 marzo 2011 dello stesso G.i.p., che lo aveva condannato alla pena di mesi
quattro di reclusione, irrevocabile il 27 luglio 2011;
– il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la
prima sentenza doveva essere revocato ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1,
cod. pen., avendo l’interessato commesso, nei cinque anni successivi al suo
passaggio in giudicato, altro delitto per il quale aveva riportato condanna con la
seconda sentenza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato Smeragliuolo che ne chiede l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 666 e 674
cod. proc. pen.
Secondo la difesa, il procedimento di esecuzione è nullo per omessa notifica
all’interessato dell’avviso della fissazione dell’udienza del 9 giugno 2014.
2.1. Il Giudice, in particolare, all’udienza del 30 gennaio 2014, rilevata
l’omessa notifica dell’avviso di udienza camerale all’interessato perché trasferito
altrove, ha rinviato all’udienza dell’8 maggio 2014, disponendo la rinnovazione
della notifica al medesimo, che è stata effettuata solo il 5 maggio 2014, senza il
rispetto dei termini previsti dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; in detta
udienza, in accoglimento della eccezione difensiva, ha rilevato la tardività della
notifica e ha rinviato il procedimento all’udienza del 9 giugno 2014, senza
disporre la rinnovazione dell’avviso; all’udienza del rinvio, in assenza
dell’interessato e del difensore di fiducia, ha dato atto della regolare costituzione
delle parti e ha emesso l’ordinanza impugnata.
2.2. L’omesso avviso all’interessato, dopo il rilievo del mancato rispetto del
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Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che:

termine costituente ragione di nullità di ordine generale a regime intermedio, è
causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per
la fondatezza del ricorso.

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione,
può accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra le altre, Sez. U, n.
42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n.
47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521
del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304).

3. Nel caso di specie risulta dagli atti che:
– con decreto del 3 gennaio 2014 è stata fissata l’udienza in camera di
consiglio del 30 gennaio 2014 per la deliberazione riguardo alla richiesta
presentata il 16 maggio 2013 dall’Ufficio Esecuzioni Penali del P.M., volta alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, disponendosi
darsi avviso al condannato, al P.M. e al difensore di ufficio avv. Stefano Martone,
contestualmente nominato a norma dell’art. 97 cod. proc. pen.;
– detto decreto, notificato al difensore il 13 gennaio 2014, non è stato
notificato allo Smeragliuolo, perché “trasferito come da informazioni assunte”;
– all’udienza del 30 gennaio 2014, il Giudice, alla presenza del Pubblico
Ministero e dell’avv. Anna Andreozzi, che, immediatamente reperibile, ha
sostituito il difensore di ufficio, ha dato atto di tale omessa notifica dell’avviso di
udienza camerale al condannato e ha disposto rinnovarsi, previe ricerche,
l’avviso allo stesso a mezzo della Polizia Municipale, rinviando all’udienza dell’8
maggio 2014;
– il decreto del 19 febbraio 2014 di fissazione della nuova udienza è stato
notificato allo Smeragliuolo a mani proprie da parte della Polizia Municipale di
Marcianise il 5 maggio 2014;
– all’udienza dell’8 maggio 2014 il difensore di fiducia avv. Andrea Piccolo,
come da nomina depositata il 7 maggio 2014, ha eccepito con memoria il
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CONSIDERATO IN DIRITTO

mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all’art. 127 cod. proc. pen.,
essendo stato notificato l’avviso di fissazione della nuova udienza al suo assistito,
non presente, solo il 5 maggio 2014;
– il Giudice, che ha dato atto della tardività della notifica dell’avviso, ha
rinviato il procedimento all’udienza del 9 giugno 2014, rappresentando che
“presenti e tali (erano) da ritenersi edotti del rinvio”;
– la nuova udienza si è svolta nell’assenza del condannato e alla presenza
del P.M. e del difensore di ufficio avv. Francesco Piccirillo, nominato, ex art. 97,

assente, dopo essersi dato atto della regolare costituzione delle parti.

4. La legittimità di tale procedura e dell’ordinanza, emessa a scioglimento
della riserva assunta all’esito della udienza camerale, è contestata dal ricorrente,
la cui eccezione in rito, sviluppata con il ricorso, attiene alla omessa rinnovazione
della notifica nei suoi confronti dell’avviso di fissazione di detta udienza, dopo il
rinvio del procedimento per la tardività, eccepita e rilevata, della notifica
dell’avviso per la precedente udienza, opponendosi la incorsa nullità di ordine
generale, assoluta e insanabile, del procedimento e dell’ordinanza che lo ha
definito.
4.1. I rilievi difensivi sono coerenti con le emergenze fattuali, che attestano
la mancanza in atti della prova della notifica dell’avviso per la partecipazione
all’udienza del 9 giugno 2014 al ricorrente, nei cui confronti neppure è stata
disposta la rinnovazione di detta notifica dopo il rilievo della fondatezza della
eccepita tardività della notifica dell’avviso di fissazione della precedente udienza
e il disposto rinvio dell’udienza per tale ragione.
4.2. Gli svolti rilievi sono anche corretti in diritto.
Alla stregua, invero, del disposto dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.,
l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di
esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero, previo avviso alle parti e ai difensori.
L’omessa notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza all’interessato
dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178,
comma primo lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. del provvedimento
conclusivo del procedimento (tra le altre, Sez. 1, n. 49343 del 17/11/2009,
dep. 22/12/2009, Bontempo Scavo, Rv. 245641; Sez. 1, n. 37527 del
07/10/2010, dep. 20/10/2010, Casile, Rv. 2486944; Sez. 3, n. 11421 del
29/01/2013, dep. 11/03/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 1, n. 29505 del
11/06/2013, dep. 10/07/2013, P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111; Sez. 1, n.
9818 del 14/02/2014, dep. 28/02/2014, Imperiale, Rv. 259172 Sez. 1, n. 12304

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comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore di fiducia già nominato e

del 26/02/2014, dep. 14/03/2014, Vitiello, Rv. 259475; Sez. 1, n. 41754 del
16/09/2014, dep. 07/10/2014, Cherni, Rv. 260524), per effetto della estensiva
applicazione delle previsioni della “omessa citazione dell’imputato e dell’assenza
del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza”

(oltre alle

sentenze citate, in termini Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, dep. 29/07/1998,
Viscione E., Rv. 211550).
Né le conseguenze giuridiche sono diverse per essere l’omesso avviso
relativo a udienza di rinvio, poiché nessun precedente avviso di udienza è stato

giugno 2014, oggetto di specifica, e ritenuta fondata, eccezione, ne imponeva la
rinnovazione con il rispetto del termine libero e consecutivo previsto dalla legge
(tra le altre, Sez. 1, n. 41581 del 01/10/2009, dep. 29/10/2009, Licciardello, Rv.
245055; Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014, dep. 31/07/2014, Ari, Rv. 263223).

5. Gli svolti rilievi impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza
impugnata e il rinvio degli atti allo stesso Giudice per nuovo esame, previa
rituale instaurazione del procedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2015

Il Consigliere estensore

notificato ritualmente al condannato e la nullità dell’avviso dell’udienza del 9

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