Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36747 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36747 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLABATE DOMENICO N. IL 29/09/1957
avverso l’ordinanza n. 3614/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 23/04/2013
N.R.G. 38657/2012 Castellabate Domenico
Considerato che:
Castellabate Domenico ricorre avverso l’ordinanza, in data 27.6.2012, della Corte
d’appello di L’Aquila, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità e chiedendone l’annullamento – deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza
delle norme processuali.
Premesso che, con atto in data 16.6.2010, il Castellabate ha proposto appello per i
per il reato di insolvenza fraudolenta per aver usufruito di percorrenze autostradali
omettendo il pagamento del relativo pedaggio. Nel caso di specie difetta il dolo del delitto di
insolvenza fraudolenta, dovendo ritenere questa una fattispecie di natura civilistica (trattasi
di inadempimento contrattuali) fra le parti senza profilo di dolo”, chiedendo l’assoluzione e
in subordine la concessione delle attenuanti generiche con riduzione della pena ai minimi
edittali; che il Tribunale di Teramo ha condannato l’imputato qualificando il fatto come
truffa in quanto “costituisce una condotta truffaldina da parte dell’automobilista in uscita
dalla autostrada il transitare attraverso il varco riservato ai possessori di tessera Viacard pur
essendone sprovvisto, correttamente la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello per la genericità dei motivi e per la loro evidente non correlazione critica con
l’assunto del primo giudice, in quanto l’appello verte sul dolo dell’insolvenza fraudolenta
mentre l’imputato è stato condannato per il reato di truffa, e non indica alcuna ragione per la
quale la pena poteva essere ulteriormente contenuta e potevano riconoscersi le attenuanti
generiche, nonostante i reiterati precedenti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa del e ammende.
a, 23,042013
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seguenti testuali motivi:” con la sentenza in epigrafe indicata il predetto veniva condannato