Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36745 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36745 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIANNI GIUSEPPE N. IL 25/01/1991
avverso l’ordinanza n. 126/2014 TRIBUNALE di FOGGIA, del
06/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5
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Data Udienza: 06/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6.05.2014 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui Di Gianni Giuseppe aveva chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ex art. 671
cod.proc.pen., con riguardo ai reati giudicati con le sentenze pronunciate il
28.01.2011 e il 19.09.2011 dal medesimo Tribunale.

Il Tribunale valorizzava, al fine di escludere la riconducibilità dei fatti a una
medesima ideazione unitaria, l’intervallo temporale di un anno e otto mesi che

hashish, nonché la circostanza che lo stato di tossicodipendenza allegato dal Di
Gianni come elemento unificatore delle due condotte risultava documentato, a
mezzo della produzione di attestazione del Sert di Foggia del 18.04.2014, solo a
partire dal novembre 2013.
2. Ricorre per cassazione Di Gianni Giuseppe, a mezzo del difensore, deducendo
due motivi di gravame.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.
81 comma 2 cod. pen. e 671 del codice di rito, nonché vizio di motivazione,
censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza
della continuazione tra i due episodi di cessione di modiche quantità di hashish,
nonostante l’omogeneità dei fatti, la loro contiguità temporale (trattandosi di
violazioni commesse, rispettivamente, nel gennaio 2010 e nel settembre 2011) e
la loro finalità unitaria di consentire al Di Gianni, immune da altri precedenti
penali, di procacciarsi mediante un’attività di piccolo spaccio lo stupefacente
necessario a soddisfare il suo fabbisogno personale, come dichiarato dallo stesso
imputato in sede di cognizione; deduce la natura sintomatica di uno stato di
tossicodipendenza pregresso, provabile anche in via indiziaria, che doveva
riconoscersi alla scelta di intraprendere il percorso di recupero terapeutico
attestato dalla certificazione del Sert.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli
artt. 111 comma 6 e 136 Cost., 30 comma 3 legge n. 87 del 1953, 673 del
codice di rito, nonché mancanza assoluta di motivazione, con riguardo all’istanza
di rideterminazione della pena irrogata per i fatti di cui era stata chiesta
l’unificazione ex art. 671 cod.proc.pen., fondata sul mutamento della cornice
edittale di riferimento per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
Costituzionale, istanza sulla quale l’ordinanza gravata aveva omesso di
pronunciarsi.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali chiede
l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il conseguente annullamento con
rinvio, sul punto, del provvedimento impugnato.

separava le due violazioni, concernenti entrambe sostanza stupefacente di tipo

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, fino a rasentare l’inammissibilità, e
deve essere rigettato.
Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che l’accertamento del
requisito dell’unicità del disegno criminoso, agii effetti dell’applicazione della
disciplina del reato continuato, costituisce una tipica questione di fatto rimessa
alla valutazione del giudice di merito (al giudice dell’esecuzione, nel caso di
specie), il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità ove sia
sorretto da un’adeguata motivazione (Sez. 6 n. 49969 del 21/09/2012, Rv.

254006; Sez. 4 n. 25094 del 13/06/2007, Rv. 237014).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha escluso la riconducibilità
all’esecuzione di un medesimo disegno criminoso delle due cessioni di hashish
commesse in data 11.01.2010 e 19.09.2011, di cui lo stesso ricorrente rivendica
il carattere episodico e non accompagnato da ulteriori manifestazioni delittuose,
sulla scorta di argomentazioni munite di obiettiva congruità logica, che resistono
perciò al vaglio di legittimità, valorizzando in particolare il significativo intervallo
temporale di oltre un anno e otto mesi che separa le due violazioni e l’assenza di
prova di uno stato di tossicodipendenza del Di Gianni all’epoca di commissione
dei reati, dimostrato solo a partire dal novembre 2013 (e dunque a distanza di
oltre due anni dal secondo fatto criminoso).
Sul punto relativo alla pretesa risalenza della tossicodipendenza al momento di
consumazione dei reati, che non costituirebbe comunque condizione di per sé
autosufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione (Sez. 1 n. 18242 del
4/04/2014, Rv. 259192), che appare contraddetta – sul piano oggettivo – dalla
stessa natura episodica e ampiamente distanziata delle violazioni, la doglianza
del ricorrente risulta peraltro formulata in termini del tutto generici e assertivi,
che non si confrontano con la puntuale motivazione del provvedimento gravato,
così da collocarsi ai limiti dell’ammissibilità (Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv.
253893, secondo cui la natura aspecifica della censura, che discende
dall’assenza di correlazione tra le ragioni argomentative del provvedimento
impugnato e quelle poste a fondamento del gravame, integra una causa tipica di
inammissibilità del ricorso per cassazione).
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
Dal testo dell’istanza originaria del Di Gianni, risulta che il ricorrente aveva
chiesto al giudice dell’esecuzione non solo l’applicazione della continuazione, ma
anche la rideterminazione delle pene (singolarmente) irrogate con le due
sentenze sopra indicate, aventi per oggetto altrettanti episodi di cessione di
hashish, in conseguenza della sopravvenienza della sentenza n. 32 del 2014 con
cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui agli

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artt. 4-bis e 4-vícies ter del D.L. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni
nella legge n. 49 del 2006, ripristinando per l’effetto il trattamento sanzionatorio
differenziato originariamente previsto – in termini considerevolmente più miti per le condotte penalmente illecite riguardanti le sostanze stupefacenti c.d.
leggere, rispetto a quelle concernenti le c.d. droghe pesanti, anche con
riferimento all’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 DPR n. 309 del 1990.
Su tale (autonoma) istanza il provvedimento impugnato ha omesso qualsiasi
pronuncia, così incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione denunciato dal

gravata, con rinvio al Tribunale di Foggia, che esaminerà la richiesta di
rideterminazione della pena inflitta al Di Gianni entro la cornice edittale
originariamente prevista per i reati in materia di hashish, alla stregua dei principi
affermati da questa Corte nelle sentenze n. 52981 del 18/11/2014 (Sez. 1, Rv.
261688) e n. 53019 del 4/12/2014 (Sez. 1, Rv. 261581), e definitivamente
sanciti dalle Sezioni Unite alla luce delle informazioni provvisorie n.ri 5 e 6
relative all’udienza del 26/02/2015, secondo cui il giudice dell’esecuzione, per
effetto della pronuncia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, deve procedere
alla rideterminazione della pena in favore del condannato a norma degli artt. 132
e 133 cod. pen., avvalendosi dei poteri di accertamento e di valutazione attribuiti
dall’art. 666 comma 5 del codice di rito, attenendosi al rispetto sia dei limiti
edittali previsti dall’originaria formulazione dell’art. 73 DPR n. 309 del 1990, in
relazione alla tipologia della condotta e della sostanza stupefacente oggetto di
contestazione, sia delle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della
cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso
attribuibile sulla base di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la
rideterminazione della pena per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
Costituzionale e rinvia al Tribunale di Foggia; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 6/05/2015

ricorrente, che comporta ex se l’annullamento – in parte qua – dell’ordinanza

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