Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36744 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36744 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORONA FABRIZIO MARIA N. IL 29/03/1974
avverso l’ordinanza n. 681/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/06/2014

ex lì

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/04/2015

RILEVATO IN FATTO
1.

Con ordinanza emessa in data 25 giugno 2014, il Tribunale di

sorveglianza di Milano accoglieva il reclamo proposto da Fabrizio Maria Corona,
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che in data 19 dicembre
2013 aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata e per l’effetto concedeva
45 giorni di liberazione anticipata in relazione al semestre del 25 gennaio 2013 al
24 luglio 2013.

Ha proposto ricorso Corona a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo

l’annullamento del provvedimento impugnato. Con un unico articolato motivo, qui
sinteticamente riassunto in conformità a quanto previsto dall’art. 173 disp. att.
del codice di rito, il ricorrente lamenta violazione o erronea applicazione della
legge penale e vizio di motivazione. In particolare, censura che non sia stata
concessa la liberazione anticipata speciale. Pur ammettendo di essere stato
condannato anche per il reato di estorsione aggravata -reato ostativo- rileva che
l’istanza era stata presentata il 2 agosto 2013 quando era in vigore il decreto
legge n. 146 del 2013 ed era stata esaminata nel corso della sua vigenza. Il
ritardo con cui era stata decisa l’istanza non poteva andare a suo danno e quindi
l’organo giudicante avrebbe dovuto decidere in base alle norme in quel momento
in vigore. In subordine, nel caso in cui in concreto non fosse ritenuta applicabile
al condannato la normativa in questione, formula eccezione di legittimità
costituzionale della legge nella parte in cui prevede l’applicazione differenziata
della liberazione anticipata a seconda dei reati per cui è intervenuta condanna
definitiva, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione. I motivi sono
ampiamente sviluppati in 26 pagine in cui sono illustrati i principi sull’istituto della
liberazione anticipata; la funzione rieducativa della pena; la discrezionalità del
legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio; gli arresti
domiciliari e della detenzione domiciliare con riferimento specifico alla liberazione
anticipata nel giudizio della corte costituzionale – loro parificazione allo stato
detentivo intramurario; i profili di illegittimità costituzionale sollevati.

3. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi per alcun aspetto

fondato e deve essere respinto, avendo il Tribunale di sorveglianza affrontato e
risolto la questione sottopostagli conformemente al dettato legislativo.

1

2.

2.

Tutti i temi sollevati dal ricorrente sono stati affrontati e risolti da

questa Corte nelle sentenze Sez. 1, n. 34073 del 2014 (non massimata), Panno;
Sez. 1, n. 53781 del 2014, Ciriello; Sez. 1, n. 1650 del 2015, Giuliano, di seguito
richiamate.

3.

La vicenda procedimentale in esame si colloca “a cavallo” della

conversione in legge (n. 10 del 21/2/2014) del decreto 23/12/2013 n. 146, che
al comma 4, eliminato dalla legge di conversione, prevedeva che «Ai condannati

la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque
giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato
prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità», mentre ora,
per effetto delle modifiche al comma 1 apportate dalla medesima legge,
consente il riconoscimento della maggiore detrazione di pena «Ad esclusione dei
condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354».

4. In base al testo convertito in legge ed ora in vigore il ricorrente non può
dunque in alcun modo beneficiare della disciplina di favore, essendo detenuto per
un delitto previsto dall’art. 4-bis I. n. 354 del 1975 (ord. pen.).
Ciò perché nel caso in esame non viene in rilievo l’art. 2 c.p. in materia di
successione delle leggi penali nel tempo, non potendosi sostenere la natura
sostanziale della disciplina invocata dal ricorrente, in quanto sia la giurisprudenza
della Corte costituzionale che quella della Corte europea dei diritti dell’uomo
escludono che in materia di benefici penitenziari sia applicabile il principio di
irretroattività della legge penale più sfavorevole.
La materia dell’esecuzione della pena ha natura “processuale”, per cui il
principio che governa la scelta della norma applicabile va correttamente
identificato in quello di cui all’art. 11, comma 2, disp. prel. c.c., cd. tempus regit
actum, escludendosi in tal modo l’ammissione del condannato al più favorevole
trattamento in materia di liberazione anticipata previsto dal decreto legge non
convertito in legge, in quanto, al momento della decisione, la norma non era più
in vigore per effetto della mancata conversione del decreto stesso sul punto. In
proposito, questa Corte di legittimità, ricollegandosi alla decisione del giudice
delle leggi (Corte cost., sentenza 22 febbraio 1985, n. 51)», ha già espresso il
principio, cui questo Collegio aderisce, secondo cui «la norma contenuta in un
decreto legge non convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno

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per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

successorio quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell’art. 2
c.p., ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali»
[Cass. 27 giugno 2014, (dep. 31 luglio 2014), Panno].

5. La disciplina in esame non pone dubbi di costituzionalità. La scelta
legislativa di escludere in senso assoluto chi si è reso responsabile di determinati
reati di particolare allarme sociale dalla estensione del beneficio risponde a
finalità di politica criminale rientranti nella discrezionalità legislativa. Come è

situazione in cui l’accesso al beneficio è in radice precluso per il condannato per
delitti ostativi. Si assiste invece al fenomeno di una disposizione speciale, che
amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo però i condannati per
detto reato. E’ agevole quindi l’osservazione che, trattandosi di disposizione
speciale di favore, in tanto sarebbe possibile porre un problema di irragionevole
diversità di trattamento in quanto fossero individuabili situazioni assolutamente
omologhe differentemente e meglio trattate, da porre quali tertia comparationis
appropriati. Ma, come è da ritenere acquisito, il delitto di associazione di stampo
mafioso (n.d.e. nel caso in esame di estorsione aggravata) ha natura e
connotazioni di immanente pericolosità di tale peculiarità che nessun termine di
paragone con i delitti non compresi nella fascia di eccezione risulta utilmente
istituibile”.

6. Nel caso del ricorrente, tuttavia, l’esclusione dal beneficio è ricollegabile
anche ad un’altra circostanza di rilievo giuridico. Il comma 2 dell’art. 4 cit.
prevede che il maggior sconto di pena di trenta giorni può essere concesso “a
decorrere dal 1 gennaio 2010 ai condannati che abbiano già usufruito della
liberazione anticipata”. Come si ricava dal rinvio operato dal primo comma
dell’art. 4 cit. all’art. 54 dell’O.P., la liberazione anticipata speciale ha la stessa
struttura di quella ordinaria e la sua applicazione non è automatica: la
concessione della maggior detrazione di pena implica, sia per il passato che per
il futuro, che il condannato ne sia meritevole, avendo prestato adesione
all’opera di rieducazione.
A sua volta, il secondo comma dell’art. 4, prevede l’ulteriore detrazione ai
condannati “sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla
concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione
all’opera di rieducazione”. Emerge allora che il riconoscimento dello sconto
integrativo di trenta giorni in riferimento ai semestri passati presuppone
necessariamente che il detenuto abbia già ottenuto il riconoscimento della
riduzione ordinaria e che nel corso della successiva detenzione abbia continuato
3

stato osservato nella sentenza Panno “Non si è in presenza perciò di una

favorevolmente il suo percorso di rieducazione. In sostanza, il beneficio
integrativo è concesso solo se vi è prova di una continuità nella partecipazione

2

al trattamento riso ializzante. Ne consegue che, avendo Corona ottenuto per la
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prima vo t a mis ra ordinaria in relazione al semestre dal 25 gennaio 2013 al
24 luglio 2013, era comunuqe precluso per quel semestre il riconoscimento di
quella integrativa.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2015
Il Consigliere estensore

delle spese del procedimento.

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