Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36743 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36743 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASAMONICA GIUSEPPE N. IL 11/06/1972
avverso l’ordinanza n. 4195/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. Fi,, rAn ce4co
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Uditi difensor Avv.;

e/rhz (32,

Data Udienza: 22/04/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2014, il Tribunale di sorveglianza
di Roma rigettava il reclamo proposto da Casannonica Giuseppe avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede in data 16 aprile 2014
con il quale era stata respinta la domanda di integrazione della liberazione
anticipata fruita per il periodo di detenzione sofferto dal 28 gennaio 2009 al 28
luglio 2013, proposta a norma del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, commi

Il Tribunale riteneva infatti fondato il rilievo del primo giudice secondo cui
essendo il condannato ristretto in espiazione di un provvedimento di cumulo di
pene concorrenti che includeva anche una sentenza di condanna per reato
compreso nell’elenco di cui all’art. 4 bis Ord. Pen. (il reato associativo di cui
all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990) lo stesso non poteva fruire del beneficio, essendo
stata tale possibilità soppressa in sede di conversione del D.L. 23 dicembre
2013, n. 146 e non avendo il condannato ancora espiato la pena inflitta per tale
reato (pari ad anni 8 mesi 10 e giorni 20 di reclusione), malgrado lo scioglimento
del cumulo, tenuto conto che l’espiazione della pena per il reato ostativo ha
iniziato a decorrere dal 28 gennaio 2009, data di commissione dello stesso e che
non erano “computabili i periodi di presofferto, fungibilità e liberazione anticipata
relativi ad altre sentenze di condanna comprese nel cumulo e concernenti gli
anni 1999, 2000, 2002 e 2003”, a ciò ostando il disposto dell’art. 657 cod. proc.
pen. in quanto antecedenti al reato associativo.

2.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per il

tramite del suo difensore, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e
vizio di motivazione, deducendo in estrema sintesi: di aver presentato la
domanda di liberazione anticipata quando era ancora vigente il D.L. n. 146 del
2013 nel testo originario che, all’art. 4, prevedeva la liberazione anticipata
speciale anche a favore dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4bis Ord. Pen.; che, ove la decisione del Magistrato di sorveglianza fosse
intervenuta tempestivamente, prima della conversione in legge del suddetto
decreto, egli avrebbe acquisito il maggiore beneficio; che in ogni caso la
decisione impugnata era errata laddove aveva affermato che la pena per il reato
ostativo non era stata espiata, dal momento che il Casamonica era detenuto sin
dal 14 dicembre 1999 e che per costante giurisprudenza deve ritenersi, in base
al principio del “favor rei”, che la pena inflitta con la sentenza di condanna
relativa ai delitti ostativi sia stata espiata per prima.

1 e 4, prima della sua conversione in legge 21 febbraio 2014, n. 10.

3.

Il Procuratore generale requirente ha chiesto il rigetto del ricorso,

ritenendo che il beneficio non sia applicabile nel caso di specie, tenuto conto
della condanna per reato ostativo subita dal Casamonica e del corretto rilievo del
giudice di merito che la pena inflitta per tale reato, pur procedendosi allo
scioglimento del cumulo, non risultava ancora espiata, e ciò conformemente a
quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 34073 del 27/06/2014 dep. 31/07/2014, ric. Panno, Rv. 260848, richiamando, fra l’altro, la
giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte EDU, che escludono

benefici penitenziari, nonché la giurisprudenza costituzionale relativa alla
efficacia delle norme dei decreti-legge non convertiti in legge.

4. Con memoria depositata il 22 aprile 2015, il difensore del Casamonica,
replicando alle argomentazioni del Procuratore generale requirente, ha ribadito la
fondatezza del ricorso, sostenendo l’applicabilità del beneficio ai condannati per
taluno dei delitti indicati nell’art. 4-bis ord. pen. e la fondatezza del rilievo
secondo cui la pena per tale delitto doveva ritenersi comunque espiata, dovendo
procedersi allo scioglimento del cumulo.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta da Casamonica Giuseppe è basata su motivi
infondati e va quindi rigettata.
1.1 In relazione all’infondatezza dell’assunto secondo cui le modifiche
apportate alla disciplina della liberazione anticipata speciale in sede di
conversione, con legge n. 10 del 2014, del d.l. n. 146 del 2013 – escludendo
dalla sfera d’applicazione del beneficio i condannati per taluno dei delitti indicati
nell’art. 4-bis ord. pen – non si applicherebbero al condannato che aveva fatto
istanza prima di detta conversione, è sufficiente richiamare quanto già osservato
da questa Corte di legittimità con la decisione Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014,
ric. Panno.
Ed invero, come affermato nella richiamata decisione, alla cui articolata
motivazione sul punto espressamente si rinvia, la disposizione di cui all’art. 4 del
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole
per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e
consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione
anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al
tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in

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l’estensione del principio di irretroattività della legge sfavorevole alla materia dei

questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è applicabile il
principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le
regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si
attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non
recepite nella legge di conversione.
1.2 Quanto poi all’ulteriore rilievo difensivo secondo cui la pena inflitta al
ricorrente per il delitto ostativo deve ritenersi comunque espiata, dovendo
procedersi allo scioglimento del cumulo ed essendo il Casannonica detenuto sin

infondata prescindendo la stessa totalmente dal percorso argomentativo
sviluppato sul punto dai giudici di merito, che lungi dall’escludere, in via generale
ed astratta, l’ammissibilità dello scioglimento del cumulo di pene concorrenti nel
caso di specie, hanno però negato che la pena di cui trattasi fosse stata
effettivamente espiata al momento di proposizione dell’istanza, correttamente
rimarcando che in forza della regola generale sancita nell’art. 657 comma 4 cod.
proc. pen. il ricorrente non poteva fondatamente imputare alla pena inflitta per il
reato associativo il periodo di detenzione sofferto anteriormente alla
commissione di tale reato ovvero anteriormente al 28 gennaio 2009.

2. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

dal 1999, è agevole rilevare come tale generica deduzione sia manifestamente

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