Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36741 del 22/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36741 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PILLITTERI CALOGERO N. IL 15/09/1970
avverso l’ordinanza n. 322/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAMPOBASSO, del 23/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sen.titg le conclusioni del PG Dott.
on
CCP

Uk

fi

pA

oeNul-,

Uditi difensor Avv.;

i

0

Cci2.3„vutpt
(il( 0/,4

Data Udienza: 22/04/2015

RILEVATO IN FATTO
1.

Con ordinanza emessa in data 23 giugno 2014, il Tribunale di

sorveglianza di Campobasso rigettava il reclamo proposto da Calogero Pillitteri,
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, in data 30 aprile
2014, per i semestri 9/1/2011-9/7/2013 aveva dichiarato inammissibile, la
richiesta di maggiore detrazione di pena per liberazione anticipata, ai sensi
dell’art. 4 d.l. 23.12.2013 n. 146, per la presenza di reati ostativi (estorsioni

2.

A ragione della decisione, il Tribunale osservava che in sede di

conversione del decreto-legge n. 146 del 2013 era stato escluso che potesse
fruirne il condannato detenuto per un reato compreso tra quelli indicati
nell’art. 4 bis 0.P., a nulla rilevando che l’istanza fosse stata proposta nella
vigenza del decreto-legge. L’organo giudicante rilevava che le norme
processuali erano retroattive ed escludeva che in materia di esecuzione
potesse applicarsi il principio della norma più favorevole; né erano applicabili
i principi espressi dal giudice europeo nelle sentenze Scoppola e Torregiani
relativa a fattispecie diverse.

3. Ha proposto ricorso per cassazione Calogero Pillitteri riproponendo le
sue istanze con richiami ai principi sulla successione delle norme nel tempo ed
all’applicazione della norma più favorevole, nonché alle sentenze emesse dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Richiama il percorso favorevole tenuto nel
corso della detenzione e la possibilità di una valutazione frazionata ai fini della
meritevolezza del beneficio.
Con un secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4 cit. per aver escluso dal beneficio della liberazione anticipata
“straordinaria” una categoria di detenuti, creando di conseguenza
un’applicazione della disciplina diversa a seconda del titolo di reato. Richiama
la giurisprudenza costituzionale e le condanne intervenute in sede europea a
causa del sovraffollamento delle carceri.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi per alcun aspetto
fondato e deve essere respinto. Il Tribunale di sorveglianza ha affrontato e
risolto la questione sottopostagli in relazione alla situazione in cui si trovava il
condannato, condannato per reato ostativo (estorsioni aggravate ai sensi
dell’art. 7 d.l. 152/91 ed altro).

1

consumate e tentate, aggravate ex art. 7 L. 203/91).

2. Il tema sollevato dal ricorrente è stato affrontato e risolto da questa
Corte nelle sentenze Sez. 1, n. 34073 del 2014 (non massimata), Panno; Sez.
1, n. 53781 del 2014, Ciriello; Sez. 1, n. 1650 del 2015, Giuliano, di seguito
richiamate.

3.

La vicenda procedimentale in esame si colloca “a cavallo” della

conversione in legge (n. 10 del 21/2/2014) del decreto 23/12/2013 n. 146,
che al comma 4, eliminato dalla legge di conversione, prevedeva che

«Ai

1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di
settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui
abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero
sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della
personalità», mentre ora, per effetto delle modifiche al comma 1 apportate

dalla medesima legge, consente il riconoscimento della maggiore detrazione di
pena «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

4. In base al testo convertito in legge ed ora in vigore il ricorrente,
prescindendo da ogni profilo di meritevolezza, non può dunque in alcun modo
beneficiare della disciplina di favore, essendo detenuto per un delitto previsto
dall’art. 4-bis I. n. 354 del 1975 (ord. pen.).
Ciò perché nel caso in esame non viene in rilievo l’art. 2 c.p. in materia di
successione delle leggi penali nel tempo, non potendosi sostenere la natura
sostanziale della disciplina invocata dal ricorrente, in quanto sia la
giurisprudenza della Corte costituzionale che quella della Corte europea dei
diritti dell’uomo escludono che in materia di benefici penitenziari sia applicabile
il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.
La materia dell’esecuzione della pena ha natura “processuale”, per cui il
principio che governa la scelta della norma applicabile va correttamente
identificato in quello di cui all’art. 11, comma 2, disp. prel. c.c., cd. tempus
regit actum, escludendosi in tal modo l’ammissione del condannato al più

favorevole trattamento in materia di liberazione anticipata previsto dal decreto
legge non convertito, in legge, in quanto, al momento della decisione, la
norma non era più in vigore per effetto della mancata conversione del decreto
stesso sul punto. In proposito, questa Corte di legittimità, ricollegandosi alla
decisione del giudice delle leggi (Corte cost., sentenza 22 febbraio 1985, n.
51)», ha già espresso il principio secondo cui «la norma contenuta in un
decreto legge non convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno
2

condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio

successorio quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo
dell’art. 2 c.p., ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme
penali sostanziali» [Cass. 27 giugno 2014, (dep. 31 luglio 2014), Panno], cui
questo collegio aderisce.

5. La disciplina in esame non pone dubbi di costituzionalità. La scelta
legislativa di escludere in senso assoluto chi si è reso responsabile di
determinati reati di particolare allarme sociale dalla estensione del beneficio

legislativa. Come è stato osservato nella sentenza Panno “Non si è in presenza
perciò di una situazione in cui l’accesso al beneficio è in radice precluso per il
condannato per delitti ostativi. Si assiste invece al fenomeno di una
disposizione speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore,
escludendo però i condannati per detto reato. E’ agevole quindi l’osservazione
che, trattandosi di disposizione speciale di favore, in tanto sarebbe possibile
porre un problema di irragionevole diversità di trattamento in quanto fossero
individuabili situazioni assolutamente omologhe differentemente e meglio
trattate, da porre quali tertia comparationis appropriati. Ma, come è da
ritenere acquisito, il delitto di associazione di stampo mafioso ha natura e
connotazioni di immanente pericolosità di tale peculiarità che nessun termine
di paragone con i delitti non compresi nella fascia di eccezione risulta
utilmente istituibile”.

6. Inconferente nel caso in esame è l’argomentazione in punto di
meritevolezza, dal momento che il beneficio non è stato concesso solo in
relazione alla condanna per reati ostativi.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2015
Il Consigliere esten ore

li

res e

risponde a finalità di politica criminale rientranti nella discrezionalità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA