Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36740 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36740 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLONIA GIOVANNI N. IL 04/09/1969
avverso l’ordinanza n. 3474/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 13/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/se le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 22/04/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2014, il Tribunale di
sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Colonia Giovanni,
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che in data 14 aprile
2014 aveva respinto la richiesta di maggiore detrazione di pena per liberazione
anticipata ai sensi dell’art. 4 d.l. 23.12.2013, n. 146 perché detenuto per reati
ostativi e mancando la prova del concreto recupero sociale, non avendo il

2. A ragione della decisione, osservava che in sede di conversione del
decreto-legge n. 146 del 2013 era stato escluso che potesse fruirne il
condannato detenuto per un reato compreso tra quelli indicati nell’art. 4 bis
0.P., a nulla rilevando che l’istanza fosse stata proposta nella vigenza del
decreto-legge.
3. Ha proposto ricorso Giovanni Colonia a mezzo del difensore di fiducia,
chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con un unico motivo, qui sinteticamente riassunto in conformità a quanto
previsto dall’art. 173 disp. att. del codice di rito, lamenta inosservanza o
erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 4 D.L. n. 146 del
2013 (anche nel testo convertito). Carenza insufficienza e contraddittorietà
della motivazione. Il ricorrente, richiamando l’orientamento espresso dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 79 del 2007 sul punto delle preclusioni
introdotte dalla legge n. 252 del 2005, ritiene che il riconoscimento della
natura sostanziale delle norme penitenziarie, incidenti sull’entità della pena
stessa, porti a ritenerne l’applicazione a chi aveva già maturato le condizioni
per godere delle beneficio. A tanto conducxeva la considerazione delle finalità
rieducative della pena ed una interpretazione costituzionalmente orientata
della norma in base ai parametri indicati dagli articoli 25, 13, 27 della
Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi per alcun aspetto
fondato e deve essere respinto. Il Tribunale di sorveglianza ha affrontato e
risolto la questione sottopostagli in relazione alla situazione in cui si trovava il
condannato, condannato per reato ostativo (art. 2 I. 895/67, art. 7 d.l.
152/91 ed altro).

1

detenuto avviato un percorso premiale.

2. Il tema sollevato dal ricorrente è stato affrontato e risolto da questa
Corte nelle sentenze Sez. 1, n. 34073 del 2014 (non massimata), Panno; Sez.
1, n. 53781 del 2014, Ciriello; Sez. 1, n. 1650 del 2015, Giuliano, di seguito
richiamate.

3.

La vicenda procedimentale in esame si colloca “a cavallo” della

conversione in legge (n. 10 del 21/2/2014) del decreto 23/12/2013 n. 146,
che al comma 4, eliminato dalla legge di conversione, prevedeva che «Ai

1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di
settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui
abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero
sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della
personalità», mentre ora, per effetto delle modifiche al comma 1 apportate

dalla medesima legge, consente il riconoscimento della maggiore detrazione di
pena «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

4. In base al testo convertito in legge ed ora in vigore il ricorrente non può
dunque in alcun modo beneficiare della disciplina di favore, essendo detenuto
per un delitto previsto dall’art. 4-bis I. n. 354 del 1975 (ord. pen.).
Ciò perché nel caso in esame non viene in rilievo l’art. 2 c.p. in materia di
successione delle leggi penali nel tempo, non potendosi sostenere la natura
sostanziale della disciplina invocata dal ricorrente, in quanto sia la
giurisprudenza della Corte costituzionale che quella della Corte europea dei
diritti dell’uomo escludono che in materia di benefici penitenziari sia applicabile
il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.
La materia dell’esecuzione della pena ha natura “processuale”, per cui il
principio che governa la scelta della norma applicabile va correttamente
identificato in quello di cui all’art. 11, comma 2, disp. prel. c.c., cd. tempus
regit actum, escludendosi in tal modo l’ammissione del condannato al più

favorevole trattamento in materia di liberazione anticipata previsto dal decreto
legge non convertito, in legge, in quanto, al momento della decisione, la
norma non era più in vigore per effetto della mancata conversione del decreto
stesso sul punto. In proposito, questa Corte di legittimità, ricollegandosi alla
decisione del giudice delle leggi (Corte cost., sentenza 22 febbraio 1985, n.
51)», ha già espresso il principio secondo cui «la norma contenuta in un
decreto legge non convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno
successorio quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo
2

condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio

dell’art. 2 c.p., ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme
penali sostanziali» [Cass. 27 giugno 2014, (dep. 31 luglio 2014), Panno], cui
questo collegio aderisce.

5. La disciplina in esame non pone dubbi di costituzionalità. La scelta
legislativa di escludere in senso assoluto chi si è reso responsabile di
determinati reati di particolare allarme sociale dalla estensione del beneficio
risponde a finalità di politica criminale rientranti nella discrezionalità

perciò di una situazione in cui l’accesso al beneficio è in radice precluso per il
condannato per delitti ostativi. Si assiste invece al fenomeno di una
disposizione speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore,
escludendo però i condannati per detto reato. E’ agevole quindi l’osservazione
che, trattandosi di disposizione speciale di favore, in tanto sarebbe possibile
porre un problema di irragionevole diversità di trattamento in quanto fossero
individuabili situazioni assolutamente omologhe differentemente e meglio
trattate, da porre quali tertia comparationis appropriati. Ma, come è da
ritenere acquisito, il delitto di associazione di stampo mafioso ha natura e
connotazioni di immanente pericolosità di tale peculiarità che nessun termine
di paragone con i delitti non compresi nella fascia di eccezione risulta
utilmente istituibile”.

6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dee ricorrentf al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2015
Il Consigliere estensore

legislativa. Come è stato osservato nella sentenza Panno “Non si è in presenza

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