Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3674 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3674 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOSCANO FRANCESCO N. IL 07/06/1976
avverso l’ordinanza n. 1496/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lekte/sentite le conclusioni del PG Dott. (j &atto savi466.4

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CIL& XIX

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 6 marzo 2013 il Tribunale del riesame di Napoli – a
seguito di ricorso nell’interesse di TOSCANO Francesco avverso la
ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere emessa dal GIP
distrettuale di Napoli in data 11.1.2013 – ha confermato detta ordinanza
che ha riconosciuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del

partecipazione con ruolo di staffettista nei trasporti di stupefacente dalla
Spagna all’Italia come accaduto anche nell’episodio del trasporto di 207
kg di resina di cannabis nel corso del quale era tratto in arresto in data
28.4.2008.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato che con unico motivo deduce violazione ex art. 606 lett. b),
c) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 275 co. 3 c.p.p. e 274 lett. c) c.p.p.,
292 lett. c) e c bis) c.p.p. con riferimento alla sentenza costituzionale n.
231 del 2011 per omessa motivazione in ordine al concreto ed attuale
pericolo di recidiva ed alla inidoneità degli elementi evidenziati dalla
difesa rispetto al superamento della presunzione di adeguatezza della
custodia in carcere, con particolare riguardo alla contestazione cautelare
chiusa al luglio 2008 ed all’arresto del TOSCANO del 28.4.2008 e
successiva detenzione di oltre due anni, che ne segna la sua
estromissione dagli interessi associativi. Nessuna argomentazione
avrebbe poi speso il Tribunale in relazione alla esclusiva adeguatezza
della custodia carceraria anche in relazione alle deduzione difensive
prospettate.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed ai limiti
della genericità.
4. Qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati
dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall’art.
5 della legge n. 332 del 1995, la motivazione in ordine al “tempus
commissi delicti” non è richiesta, operando per tali reati la “presunzione
di adeguatezza” di cui alla norma citata. Ed invero, l’art. 292, comma
secondo, lettera c), va considerato nel quadro del principio di
adeguatezza della misura custodiale; un quadro diversamente delineato
dal terzo comma dell’art. 275 che impone di ritenere presenti le
esigenze cautelari, salvo prova contraria (Sez. 6, Sentenza n. 985 del

predetto indagato in ordine al reato di cui all’art. 74 DPR n. 309/90 per

04/03/1996 Rv. 204912

Presidente: Suriano G. Estensore: De Roberto

G. , Imputato: Foti).
5.

La prova dell’assenza di esigenze cautelari, capace di superare la
presunzione di legge in tema di custodia carceraria in riferimento
all’addebito di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, deve consistere in elementi che attestino la
rescissione di legami con l’organizzazione criminosa o la radicale
dissoluzione dell’organizzazione stessa ( Sez. 5, Sentenza n. 24723 del

6.

La sentenza della Corte cost. n. 231 del 2011, lasciando inalterato il
regime presuntivo in ordine alla esistenza delle esigenze cautelari
allorquando emergano gravi indizi di colpevolezza ha, invece, inciso sulla
presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al
terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. i per il delitto di associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, che può essere superata quando, in relazione al caso
concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure

(Sez. 1,

Sentenza n. 30734 del 09/01/2013 Rv. 256388 Imputato: Scarfo’).
7.

La ordinanza impugnata si è attenuta all’alveo di legittimità richiamato,
una volta riconosciuta la gravità indiziaria di partecipazione
all’associazione ex art. 74 DPR n. 309/90, quando – anche al di là del
regime presuntivo vigente in materia – ha confermato le esigenze
cautelari ritenendo, in considerazione della pericolosità del sodalizio che
operava in via continuativa in Italia ed all’estero, la custodia
inframuraria unica idonea a neutralizzare le ritenute esigenze. A tal fine
ha correttamente considerato – come si desume dalla stessa ordinanza
che richiama le valutazioni in materia indiziaria ed indipendentemente
dalla natura «chiusa» o «aperta» della contestazione – che, da
un lato, dopo l’arresto del 2008 ebbe ulteriormente a manifestarsi il
vincolo associativo del ricorrente attraverso la ricercata e corrisposta
assistenza legale, economica e materiale da parte del gruppo associativo
e, dall’altro, che le accertate attuali frequentazioni dell’indagato
documentassero l’inserimento organico e definitivo, sopravvivente alla
stessa chiusura delle investigazioni, del ricorrente nel contesto
criminoso, rispetto alle quali emergenze – considerando natura ed
estensione territoriale dell’attività del pericoloso sodalizio – ha
correttamente giustificato l’adeguatezza esclusiva della massima misura
custodiale per la neutralizzazione delle esigenze così ravvisate.

19/05/2010 Rv. 248387 Imputato: Frezza)

8. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
9. Devono disporsi gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att.
c.p.p..

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 9.1.2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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