Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36739 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36739 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORICE GIORGIO, nato il 22/07/1977
avverso la sentenza n. 11790/2010 TRIBUNALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di ISCHIA del 14/06/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vito D’Ambrosio,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 08/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 giugno 2012 il Tribunale di Napoli – sezione
distaccata di Ischia ha dichiarato Sorice Giorgio colpevole del reato di cui all’art.
221 T.U.L.P.S., in relazione all’art. 38 T.U.L.P.S., per aver omesso di ripetere la
denuncia di detenzione all’autorità di polizia e l’avvenuto trasporto dal vecchio al

cal. 12 marca Benelli, matricola M420514, e della pistola marca Beretta cal.
6.35, matricola 68152B, e l’ha condannato, concesse le attenuanti generiche,
alla pena di euro ottanta di ammenda, riconoscendogli i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel
certificato penale.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– agli atti vi erano due dichiarazioni dirette al Commissariato di P.S. di Ischia
a firma dell’imputato, che, con la prima del 28 agosto 2000, aveva comunicato di
essere residente in Ischia, via G. B. Vico, e di detenere ivi due armi e, con la
seconda dell’8 giugno 2007, aveva affermato di essere residente in Ischia, via
Ca’ Mormile, e di detenere ivi le medesime armi;
– dagli atti risultava anche che il cambio di residenza dell’imputato era
antecedente alla data dell’attestazione anagrafica del 28 novembre 2005;
– il cambio di residenza era, pertanto, intervenuto tra il 28 agosto 2000 e il
28 novembre 2005 e, quindi, molto prima della seconda dichiarazione dell’8
giugno 2007;
– il teste Cortese del Commissariato di P.S. di Ischia aveva precisato che il
differente luogo di detenzione delle armi non era stato dichiarato dall’imputato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, redatto
personalmente, Sorice Giorgio, che, premesso il richiamo al contenuto della
decisione, ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità, carenza e
apparenza della motivazione, e violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e
38 T.U.L.P.S. e 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ritenuto la sua responsabilità facendola
discendere immotivatamente dal semplice cambio di residenza e non dalla
effettiva, e non provata, data del trasferimento delle armi in luogo diverso da
quello inizialmente denunciato, in contrasto con i principi fissati dalla

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nuovo domicilio, ai sensi dell’art. 58 R.D. n. 635 del 1940, del fucile da caccia

giurisprudenza di questa Corte, che collega l’obbligo di denuncia di detenzione di
armi al loro effettivo trasferimento da un luogo a un altro per un apprezzabile
periodo di tempo, e non considerando che al cambio di residenza non può
applicarsi a fortiori la presunzione di trasferimento anche delle armi, avvenuto in
data non accertata e in particolare senza la prova della mancata denuncia nelle
settantadue ore successive.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità e
carenza della motivazione sotto altri profili, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale dopo aver affermato, nella parte espositiva
della sentenza, che egli aveva presentato due dichiarazioni (il 28 agosto 2000 e
1’8 giugno 2007) e che la seconda era riferita alla detenzione delle armi in Ischia,
via Ca’ Mormile, non poteva illogicamente affermare che egli non aveva
dichiarato il differente luogo di detenzione delle armi.

CONSIDETRATO IN DIRITTO

1. La verifica preliminare da compiersi, avuto riguardo al tempus commissi
delicti

indicato nel capo d’imputazione (26 settembre 2007), attiene

all’accertamento dell’intervenuto decorso, in data successiva alla emissione della
sentenza impugnata, del termine massimo di prescrizione del reato, con
riferimento agli artt. 157 e segg. cod. pen., nel testo successivo alla legge n. 251
del 2005.
La verifica – imposta dalla regola dettata dall’art. 129, comma 1, cod. proc.
pen. concernente l’obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del
processo, di determinate cause di non punibilità, e non pregiudicata dall’oggetto
dell’impugnazione (tra le altre, Sez. 3, n. 11155 del 28/10/1997, dep.
04/12/1997, Di Cosola ed altro, Rv. 209170; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007,
dep. 26/02/2008, Cassa, Rv. 238467; Sez. 5, n. 43051 del 30/09/2010,
dep. 03/12/2010, Defraia, Rv. 249338) – consente di rilevare che tale termine è
maturato il 27 marzo 2013, considerati il titolo del reato, la data del fatto e la
sospensione del corso del termine prescrizionale, desumibile dagli atti cui questa
Corte può accedere in quanto giudice del fatto ove si tratti di risolvere questioni
in rito, per complessivi duecentotredici giorni, risultando tre rinvii per astensione
dei difensori dalle udienze (dal 7 marzo 2011 al 16 giugno 2011, dal 17
novembre 2011 al 2 febbraio 2012 e dal 27 marzo 2012 al 26 aprile 2012), non
soggetti al limite dei sessanta giorni (tra le altre, Sez. 1, n. 25714 del
17/06/2008, dep. 25/06/2008, Arena, Rv. 240460; Sez. 5, n. 18071 del

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e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 38 e 221 T.U.L.P.S. e 530, comma 2,

08/02/2010, dep. 12/05/2010, Placentino e altri, Rv. 247142; Sez. 4, n. 10621
del 29/01/2013, dep. 07/03/2013, M., Rv. 256067).

2. Al rilievo della intervenuta estinzione del reato non ostano i motivi dedotti
dal ricorrente, né il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
I motivi – che attengono alla contestata integrazione della fattispecie
incriminatrice, con riguardo ai tempi della reiterazione della denuncia delle armi
da parte del ricorrente nel luogo di nuova residenza, in rapporto agli

apprezzamenti espressi nel giudizio di merito – non presentano, infatti, profili
d’inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché
basati su censure non deducibili in sede di legittimità, e non hanno, pertanto,
precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto
processuale d’impugnazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep.
22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
Quanto all’art. 129 cod. proc. pen., deve rilevarsi che, secondo
l’orientamento costante di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione
del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma
del secondo comma della indicata norma, soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione

ictu ocuii,

che a quello di “apprezzamento”, e sia, quindi,

incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Non sono, invece, rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo
di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, che,
determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel
momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata (Sez. U, n. 35490 del
28/05/2009, citata, Rv. 244275).
Nella specie, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito e
questa Corte non può compiere un riesame dei fatti finalizzato a un eventuale
annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione.

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accertamenti necessari circa la data del loro effettivo trasferimento e agli

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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