Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36737 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36737 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MATTIA ANTONIO N. IL 28/06/1980
avverso la sentenza n. 449/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 23/04/2013
RG. 38305/2012 De Mattia Antonio
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett. e), c.p.p. per carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di
responsabilità e alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e priva di qualsivoglia
inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali della
vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della
somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
,23.4.2013
elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto