Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36737 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36737 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FILIPPI GIANCARLO N. IL 22/05/1964
avverso l’ordinanza n. 1523/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 04/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RAxitts»
CAAA: vtivo
A.A Cdi.”430 ‘
%

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/04/2015

Ritenuto in fatto

i. Con ordinanza deliberata il 4 giugno 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Roma, rigettava il reclamo proposto da Filippi Giancarlo, avverso l’ordinanza
emessa dal Magistrato di Sorveglianza della sede emessa il 7 febbraio 2014,
nella parte in cui nel concedergli giorni 45 di liberazione anticipata in relazione ai
semestri di pena espiati dal 30 maggio 2011 al 30 maggio 2013, aveva però
negato la maggior riduzione di pena di giorni 75 prevista dall’art. 4 del D.L. n.

A fondamento di tale rigetto si rilevava che il Filippi aveva espiato la pena
solo in parte in regime carcerario essendo stata applicata nei suoi confronti la
misura cautelare degli arresti domiciliari e che la liberazione anticipata speciale
non era applicabile ai condannati che avevano espiato frazioni di pena all’esterno
delle strutture carcerarie, come conseguenza dell’opzione di politica legislativa
sottesa alla disposizione della legge n. 10 del 2014, art. 4, comma 5, finalizzata
alla riduzione del sovraffollamento carcerario.
Ne conseguiva l’esclusione del beneficio penitenziario per quei condannati
che già beneficiavano di una misura alternativa alla detenzione ovvero versavano
in una situazione alla stessa equiparabile, patendo periodi di limitazione della
libertà personale di natura extracarceraria.
2. Avverso tale ordinanza Filippi Giancarlo ricorreva per cassazione, a mezzo
dell’avv. Luca Spaltro, deducendo un unico motivo di ricorso, riguardante la
violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), per erronea
applicazione della legge penale, con specifico riferimento alla legge n. 10 del
2014, art. 4 comma 5.
Si deduceva, in particolare, che, premessa la natura eccezionale delle
disposizioni introdotte con la legge n. 10 del 2014, non poteva ritenersi
consentita un’applicazione estensiva di tali norme a ipotesi non espressamente
disciplinate, atteso che l’esclusione del beneficio della liberazione anticipata
speciale era prevista solo per i condannati ammessi alle misure alternative
dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare, dell’esecuzione della pena
presso il domicilio ovvero che si trovavano agli arresti dorniciliari ai sensi dell’art.
656 cod. proc. pen., comma 10.
Tali ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata
nell’interesse del Filippi.

Considerato in fatto

1. Il ricorso è infondato.

146 del 2013.

1.1 Al riguardo va infatti rilevato che questa Corte, con una recente
decisione che il Collegio condivide (Sez. 1, sentenza n. 20903 del 2015 non
massimata), ha già avuto occasione di pronunciarsi in merito alla questione
prospettata dall’odierno ricorrente, affermando, in particolare, il principio di
diritto secondo cui in tema di liberazione anticipata, la speciale disciplina
introdotta dall’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito
delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n.
10), non si applica ai condannati sottoposti alla misura cautelare degli arresti

Come precisato in tale decisione, alla cui articolata ed esaustiva motivazione
espressamente si rinvia, le disposizioni in questione, che ampliano l’entità della
detrazione di pena per semestre, costituiscono misure di carattere straordinario
e temporaneo introdotte per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento
carcerario, e quindi postulano in ogni caso l’effettiva permanenza del
condannato, nei periodi di riferimento, presso gli istituti penitenziari, condizione
che non ricorre nel caso del Filippi.

2. Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

domiciliari

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