Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36736 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36736 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAONE LUCA N. IL 24/04/1974 parte offesa nel procedimento
SATARIANO VINCENZO MAURO N. IL 27/06/1958 parte offesa nel
procedimento
c/
BENI ROBERTO N. IL 01/02/1959
avverso l’ordinanza n. 1259/2012 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del
30/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/04/2013

R.n. 38283/2012

Paone e Satariano pp.00.

Considerato che:
Nella fattispecie, non si vede in ipotesi di archiviazione (con decreto) “de plano”, previa dichiarazione
di inammissibilità dell’atto di opposizione, bensì in quella diversa di archiviazione (con ordinanza), all’esito
della fissata udienza di comparizione delle parti, regolata dal secondo comma dell’art.410 c.p.p.
Rammenta, a riguardo, il Collegio che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio ex

o per travisamento del fatto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (cfr.Cass.Sez.1,
sent.n.8842/2007), così come non è ricorribile l’ordinanza contenente l’invito al p.m. a formulare
l’impugnazione coatta (cfr.Cass.Sez.V, sent.n.27984/2004).
11 principio generale fissato dall’art.125 comma 3 c.p.p., per il quale sussiste l’obbligo di motivazione
delle sentenze e delle ordinanze a pena di nullità, determina infatti la sola ricorribilità per violazione di legge ai
sensi dell’art.606, co.1 lett.c) c.p.p., atteso che nella “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di
precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art.606 dello stesso codice.
Il provvedimento di archiviazione è poi privo di stabilità, in quanto può essere superato da una
successiva riapertura delle indagini, motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
Nel caso di specie, nel corso dell’udienza camerale gli interessati hanno esercitato le facoltà
riconosciutegli dalla legge rappresentando le proprie ragioni, e l’ordinanza non è priva di motivazione né la
stessa è apparente, in quanto il giudice ha fornito gli elementi sui quali è fondata la propria decisione, ed ha
escluso profili di rilevanza penale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto di cui all’art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa, si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese prote suali e della somma di
ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
.2013

art.409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., essendo inammissibile l’eventuale ricorso per vizio di motivazione

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