Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36736 del 22/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36736 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BILARDI FILIPPO N. IL 07/09/1969
avverso l’ordinanza n. 2500/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1-1,0,t4k, pi °41.01252,:e’
‘„)■„.2…22

Uditi difensor Avv.;

‘AmprA-G51–t,

Data Udienza: 22/04/2015

Ritenuto in fatto

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di
Roma, rigettava il reclamo, proposto dal condannato Biliardi Filippo, avverso
l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza della sede dell’8 marzo 2014,
nella parte in cui nel concedergli giorni 45 di liberazione anticipata in relazione ai
semestri di pena espiati dal 15 febbraio 2013 al 15 agosto 2013, aveva però
negato sia la maggior riduzione di pena prevista dall’art. 4 del D.L. n. 146 del

decorrere dal 1° gennaio 2010, in quanto l’espiazione della pena era avvenuta in
regime di detenzione domiciliare e dal 15 novembre 2011 in regime di libertà
vigilata, avendo il condannato ottenuto il beneficio della liberazione condizionale.
Il Tribunale riteneva di dover fare applicazione del disposto della legge n. 10
del 2014, art. 4, il quale al comma 5 ha stabilito che la liberazione anticipata
nella misura di giorni settantacinque per semestre non può essere accordata con
riguardo a periodi di esecuzione della pena, avvenuti in regime di affidamento in
prova o di detenzione domiciliare o comunque di detenzione presso il domicilio,
statuizione da ritenersi valevole anche per chi abbia avuto accesso alla libertà
vigilata ai sensi della legge n. 8 del 1991, art. 16 nonies, che rimanda per la
definizione dell’istituto alle previsioni della legge n. 354 del 1975, art. 47 ter.
Respingeva altresì anche la questione subordinata di illegittimità
costituzionale, rilevando che la disciplina normativa della liberazione anticipata
speciale è frutto di determinazioni discrezionali assunte dal legislatore
nell’ambito dei propri poteri e che la sua “ratio” dà conto del diverso trattamento
giuridico, spettante a costoro. Escludeva poi che potesse ravvisarsi una maggiore
meritevolezza dei detenuti domiciliari o dei soggetti in regime di libertà vigilata
rispetto a quanti fossero ristretti, posto che l’adesione al trattamento
risocialízzante di questi ultimi poteva essere dimostrata al massimo grado e che
l’interpretazione, secondo la quale l’esecuzione in carcere costituisce condizione
essenziale per poter accedere al beneficio, è conforme alla finalità rieducativa
della pena.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto:
— inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 4
D.L. n. 146/2013, agli artt. 47 e 54 ord. pen., all’art. 16-nonies L. n. 82/1991,
nonché agli artt. 3 e 27 Costituzione.
Ha quindi sostenuto che:

2013, sia l’integrazione del beneficio per ogni semestre di pena espiata a

il ragionamento operato dal Tribunale è illogico e contraddittorio, dal
momento che disquisisce sulla natura giuridica della detenzione domiciliare
ordinaria e speciale, che ritiene essere quella prevista dalle norme istitutive,
senza avvedersi che analogo rilievo avrebbe dovuto valere anche per la
liberazione anticipata;
– è inconferente il rilievo circa la diversa situazione dei detenuti domiciliari
rispetto a quelli ristretti in carcere, che, al contrario, non trova riscontro nella
disciplina normativa, la quale ammette alla liberazione anticipata entrambe le

pregiudizio per quanti siano più meritevoli e viola il principio di eguaglianza;
– altrettanto inconferente è il richiamo alla sentenza della Corte EDU nel
caso Torreggiani, i cui principi non risultano richiamati dal legislatore e che non
trovano attuazione nel caso dei condannati per i reati di cui all’art. 4-bis ord.
pen., i quali non ricevono alcuna tutela;
– l’applicazione del disposto della legge n. 8 del 1991, art. 16 nonies, non
può essere liquidata in modo frettoloso come irrilevante, ma impone
un’approfondita disamina giuridica perché essa supera le preclusioni, derivanti
dal richiamo dell’art. 4-bis ord. pen.;
– non può utilmente invocarsi il disposto dell’art. 77, comma terzo, Cost.
perché il D.L. n. 146 del 2013, art. 4, ha portata sostanziale e la sua
applicazione non può essere affidata alla discrezionalità del magistrato e
dipendere dalla maggiore o minore celerità di evasione delle richieste proposte
dagli interessati, dovendo stabilirsi la disciplina da applicare, avente natura
sostanziale, perché incidente direttamente sulla determinazione della pena, in
base al momento di presentazione della domanda;
Inoltre, ha dedotto che: l’ordinamento giuridico conosce molti casi di
duplicazione dei benefici e l’accesso all’istituto richiesto non è precluso a quanti
fruiscano della semilibertà e dei permessi premio; la norma sulla liberazione
anticipata è collocata nel capo VI dell’ord. pen. che comprende le misure
alternative alla detenzione; la soluzione offerta dai giudici di sorveglianza è
illogica ed assurda perché riconosce il beneficio nel periodo in cui il percorso
rieducativo era ancora allo stadio iniziale e lo nega per quello successivo in cui il
ricorrente aveva maturato un superiore grado di meritevolezza.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata ha dedotto che
la giurisprudenza costituzionale sul principio di ragionevolezza è riferibile alla
disparità di trattamento tra detenuti in carcere e quelli in detenzione domiciliare,
la cui condizione è persino peggiore perché privati di quegli spazi di socialità
assicurati ai primi. In passato la Corte Costituzionale con due pronunce, la nr.
186/1995 e la nr. 418/1998, ha equiparato la liberazione anticipata alla

categorie di condannati, mentre l’interpretazione proposta introduce un

liberazione condizionale, confermando la parificazione dei due istituti nel
rapporto esecutivo del detenuto in carcere e di quello domiciliare sul presupposto
comune della perdurante esecuzione della pena e delle sofferte limitazioni alla
libertà personale.
Pertanto, ha concluso che è altamente incongrua la soluzione offerta dal
Tribunale che privilegia quei detenuti che non hanno raggiunto lo stesso grado di
ravvedimento e di affidabilità del detenuto domiciliare per dimostrati meriti
comportamentali ed è carente la motivazione in ordine alla ritenuta eterogeneità

3. Con requisitoria depositata il 12 settembre 2014 il Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte, ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia
annullata con rinvio.

Considerato in fatto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
La decisione impugnata, sul pacifico presupposto che il Bibrdi nel periodo
oggetto della domanda di liberazione anticipata, ha espiato pena detentiva in
regime di detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 8 del 1991, art. 16nonies e dal 15 novembre 2011 in regime di libertà vigilata, ha respinto il
reclamo proposto dal condannato, odierno ricorrente, sulla scorta della corretta
interpretazione testuale della disposizione di legge che disciplina l’istituto della
liberazione anticipata speciale, così avallando la decisione reclamata, che aveva
discriminato la possibilità di accordargli tale beneficio in dipendenza delle
modalità e del luogo di esecuzione della pena, se avvenuta in condizioni di
detenzione carceraria, oppure di detenzione al domicilio.
Al riguardo va infatti rilevato che questa Corte, con una recente decisione
che il Collegio condivide (Sez. 1, n. 16656 del 16/01/2015 – dep. 21/04/2015,
Giuliano, Rv. 263249), ha già avuto occasione di pronunciarsi in merito a tutte le
questioni prospettate dall’odierno ricorrente, affermando, in particolare, il
principio di diritto secondo cui «in tema di liberazione anticipata, la speciale
disciplina introdotta dall’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante
a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio
2014, n. 10), non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare,
anche nelle ipotesi in cui tale misura alternativa sia stata disposta, a sensi
dell’art. 16 nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L.
15 marzo 1991, n. 82), in favore di coloro che hanno collaborato con la giustizia.

di liberazione anticipata ordinaria e quella speciale.

Come precisato in tale decisione, alla cui articolata ed esaustiva motivazione
espressamente si rinvia, le disposizioni in questione, che ampliano l’entità della
detrazione di pena per semestre, costituiscono misure di carattere straordinario
e temporaneo introdotte per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento
carcerario, e quindi postulano in ogni caso l’effettiva permanenza del
condannato, nei periodi di riferimento, presso gli istituti penitenziari, condizione
che non ricorre nel caso del Bilardi.

al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

2. Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA