Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36735 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36735 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARI FRANCA N. IL 17/09/1954
avverso la sentenza n. 1522/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/04/2013

RG. 38263/2012 Lazzari Franca
Considerato che:

La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di appropriazione indebita.
In data 15.4.2013 è pervenuta memoria del’avv.Boggio, difensore delle parti civile, che evidenzia
l’inammissibilità delle censure dedotte.

d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato, in
considerazione anche delle risultanze della espletata perizia.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp e processuali e della
1000 in favore della Cassa delle ammende.
23.4.2013
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– 6 SEI 2013

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Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice

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