Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36735 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36735 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 22/04/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO EMANUELE N. IL 19/09/1986
avverso l’ordinanza n. 735/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 20/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lettelsofitite le conclusioni del PG Dott.
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Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di
Lecce, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal condannato Greco
Emanuele avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della sede emesso il
20 febbraio 2014 con la quale era stata rigettata la richiesta di liberazione
anticipata proposta dal predetto detenuto con riferimento a due periodi di
detenzione, ha concesso all’istante il beneficio richiesto limitatamente al primo

della richiesta quanto al secondo periodo (quello dal 14 luglio 2013 al 14 gennaio
2014) e ciò a ragione del rilievo che nei confronti del reclamante risultava in
effetti pendente un procedimento penale per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n.
115 del 2002 come da nota della Procura della Repubblica della sede e che tale
procedimento, come si evinceva da una informativa della locale Questura in data
14 febbraio 2014, si riferiva a false dichiarazioni rese dall’interessato dinanzi al
Tribunale di sorveglianza di Lecce nell’ambito di un procedimento per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il tempus commissi delicti,
sebbene non specificato nella documentazione in atti, andava verosimilmente
collocato “a ridosso” della data di denuncia del prevenuto presentata dai
Carabinieri di Lecce risalente al 24 gennaio 2014, sicché il fatto illecito
contestato al Greco, in applicazione del principio di valutazione frazionata dei
semestri di pena espiati dal condannato, non poteva fondatamente inficiare la
valutazione del periodo di detenzione 14 luglio 2013 – 14 gennaio 2014, che si
colloca ad una “certa distanza temporale” dai fatti oggetto della denuncia, ma
solo quella del periodo dal 14 luglio 2013 al 14 gennaio 2014, contiguo, invece,
alla commissione del fatto oggetto di denuncia e per ciò indicativo di una
mancata partecipazione dello stesso all’opera rieducativa.

2.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per

cassazione, per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità, per
violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che in relazione ai fatti
oggetto della denuncia non era intervenuta ancora alcuna pronuncia di condanna
e che in assenza di qualsiasi accertamento in merito alla effettiva data di
commissione della condotta oggetto della denuncia, dal solo dato della
presentazione della denuncia in data 24 gennaio 2014 non poteva desumersi che
la condotta contestata risalisse effettivamente al periodo oggetto di negativa
valutazione.

periodo (quello dal 14 gennaio al 14 luglio 2013), confermando invece il rigetto

3. Con requisitoria depositata il 27 ottobre 2014 il Procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

Considerato in fatto

1. Il ricorso, nei limiti meglio precisati in prosieguo, risulta fondato.
1.1 Se è pur vero, infatti, che in tema di concessione di liberazione
anticipata, anche una semplice denuncia per fatti integranti estremi di reato,

scarsa partecipazione all’opera di rieducazione, a nulla rilevando che il processo
penale per tali reati sia ancora in corso, non essendo necessario, ai fini del
rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, la commissione di un reato, ed
essendo sufficiente la constatazione che, in ogni caso, la condotta del detenuto
non è stata “regolare” alla luce del fatto storico della denuncia (in tal senso si
veda Sez. 1, n. 2450 del 30/04/1998 – dep. 13/06/1998, Gomiero, Rv. 210784),
resta tuttavia fermo il principio che oggetto della valutazione demandata al
giudice di merito nel caso di specie era la partecipazione, nel semestre temporale
di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento
dell’effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono,
invece, la finalità cui tende l’istituto premiale (in termini, Sez. 1, n. 5877 del
23/10/2013 – dep. 06/02/2014, De Witt, Rv. 258743).
1.2 II tribunale di sorveglianza, quindi, per non incorrere in vizio di
motivazione, era chiamato ad individuare gli elementi specifici di supporto alla
propria negativa valutazione, che non potevano essere enunciati genericamente,
né esaurirsi in espressioni prive di contenuto concreto, implicando tale onere
motivazionale, tra l’altro, l’effettivo accertamento che i fatti integranti estremi di
reato attribuibili al condannato erano stati commessi nel corso del periodo di
detenzione da valutare o comunque in epoca ravvicinata allo stesso, ed erano di
gravità tale da riflettersi negativamente sulla valutazione del semestre anteriore.
Al riguardo non è superfluo rammentare, infatti, che per costante
giurisprudenza di questa Corte di legittimità (in termini, ex multis, Sez. 1, n.
11597 del 28/02/2013 – dep. 12/03/2013, Mansi, Rv. 255406) «il principio della
valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini
della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un
fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori,
purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale
da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di
rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce».

commessi nel corso della detenzione, può essere valutata come indicativa di

1.3 Orbene l’ordinanza impugnata, così come motivata, non risulta aver
rispettato gli indicati principi di diritto, nella misura in cui, per affermare che il
Greco non ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo
di detenzione dal 14 luglio 2013 al 14 gennaio 2014, per un verso ha fatto
riferimento, in via esclusiva, al fatto storico della pendenza del procedimento
penale a carico del ricorrente, senza tuttavia specificare né in cosa sia consistita
materialmente la condotta ascritta al ricorrente e, conseguentemente, le ragioni
per cui la stessa doveva ritenersi di tale gravità da lasciar dedurre la mancata

valutazione; per altro verso ha valorizzato il riferimento alla data di redazione
della denuncia dei Carabinieri di Lecce, che pure non recava, in base a quanto
riconosciuto dagli stessi giudici di merito, specifiche indicazioni relativamente al
tempus commossi delicti, per ritenere che la condotta contestata al ricorrente si
collocava necessariamente “a ridosso della data di denuncia presentata dai
Militari dell’Arma”; affermazione questa che in difetto di ulteriori specifici
accertamenti costituisce, invero, una semplice congettura.

2. In presenza delle rilevate insufficienza motivazionali il provvedimento
impugnato va quindi annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Lecce.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia
Sorveglianza di Lecce
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

per nuovo esame al Tribunale di

partecipazione del condannato all’opera di rieducazione nel periodo oggetto di

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