Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36734 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36734 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
CALIENDO GENNARO, nato il 12/09/1964
avverso le ordinanze n. 3058/2013 del 29/05/2014 e n. 3743/2014
del 29/07/2014 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di FIRENZE;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto annullarsi l ‘ordinanza del Tribunale di sorveglianza di
Firenze in data 29/05/2014 nei confronti del ricorrente, con rinvio
allo stesso Tribunale per l ‘ulteriore corso, e dichiararsi inammissibile
il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di
Firenze in data 29/07/2014, con conseguente condanna del
ricorrente alle relative spese del grado.

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 maggio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Firenze
ha respinto la richiesta di concessione delle misure alternative dell’affidamento al
servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, avanzata, ai
sensi degli artt. 47, 50 e 47-ter Ord. Pen., da Caliendo Gennaro in relazione alla
pena di anni sei di reclusione, inflittagli con sentenza del 26 novembre 2008

detenzione e trasporto di sostanza stupefacente tipo cocaina e di estorsione
pluriaggravata, commessi in Livorno nel giugno 2005, ritenendo che non
sussistessero le relative condizioni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Walter Gaspari, l’interessato Caliendo, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e, cod. proc. pen., violazione di legge e
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt.
666, comma 3, 127, commi 1, 3 e 5, 177-178 lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale all’udienza camerale del 29 maggio 2014,
nel deliberare in ordine alla sua richiesta, ha omesso di effettuare le doverose
verifiche relative alla ritualità delle notifiche del decreto di fissazione della stessa
udienza, e, in assenza sua e del difensore di fiducia, ha definito la procedura
disattendendo la sua richiesta.

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L’ordinanza emessa e gli atti successivi e conseguenti, tra i quali i
provvedimenti di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per
la carcerazione e di ripristino dell’ordine stesso, adottati dalla Procura Generale
presso la Corte di appello di Firenze, sono, invece, affetti, ad avviso del
ricorrente, da nullità assoluta per omessa notifica del decreto di fissazione
dell’udienza camerale, celebrata dal Tribunale, a esso stesso e al difensore di
fiducia, dopo che, alla prima udienza del 30 gennaio 2014, la procedura
camerale era stata rinviata a nuovo ruolo, disponendosi la rinotifica del decreto
di fissazione della nuova udienza, invece non eseguita.

3. Con successiva ordinanza del 29 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza di
Firenze ha rigettato l’istanza di sospensione della predetta ordinanza del 29
maggio 2014, rilevando che il rinvio alla prima udienza del 30 gennaio 2014 era
stato disposto per approfondimenti istruttori e che, secondo la richiamata
giurisprudenza di questa Corte, era onere dell’interessato e della sua difesa

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della Corte di appello di Firenze, definitiva il 27 marzo 2013, per i reati di

informarsi della data della successiva udienza, con conseguente legittimità
dell’ordinanza impugnata.

4. L’interessato, per mezzo del suo difensore avv. Walter Gaspari, ha
proposto ricorso per cassazione anche avverso detta ordinanza, chiedendone
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge e
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt.

Secondo il ricorrente, alla stregua delle ripercorse ragioni poste a
fondamento del precedente ricorso, è palese la violazione del suo diritto di difesa
ex art. 24 Cost. e del principio di cui all’art. 111 Cost., poiché, in dipendenza
della mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza del 29 maggio
204, non è stato garantito il rispetto del contraddittorio tra le parti in condizioni
di parità, né il suo diritto di essere informato, partecipare e rendere eventuali
dichiarazioni circa la possibilità di ottenere i benefici penitenziari, ed è illegittima
e contraddittoria l’ordinanza impugnata che è incorsa nei denunciati vizi.

5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza del 29 maggio 2014,
affetta da nullità assoluta e insanabile, con rinvio allo stesso Tribunale per
l’ulteriore corso, e per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto
contro l’ordinanza del 29 luglio 2014, perché non ricorribile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 maggio 2014 è fondato.
1.1. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione,
un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione,
può -e talora deve- accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra le
altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv.
220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv.
230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv.
255304).
1.2. Nel caso di specie risulta dagli atti che:
– in seguito alle udienze camerali del 10 dicembre 2013 e del 30 gennaio
2014, il Tribunale di sorveglianza ha disposto il rinvio del procedimento a nuovo
ruolo, e, in particolare, nel primo caso sulla base del rilievo che l’istanza in atti
era copia inviata per fax e non risultavano perfezionate le notifiche alle parti, e

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666, comma 3, 127, commi 1, 3 e 5, 177-178 lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen.

nel secondo caso per approfondimenti istruttori e per consentire al condannato di
presenziare all’udienza, disponendo in entrambi i casi il rinnovo delle
comunicazioni di rito;
– l’ordinanza del 30 gennaio 2014, emessa in assenza dell’interessato e in
presenza dell’avv. Raffaella Pennacchio, sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.
dell’avv. Pasquale Pianese, è stata notificata a detto avvocato il 7 marzo 2014;
– non risulta, invece, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza del 29
maggio 2014 all’interessato né al suo difensore di fiducia;

presenza del Procuratore Generale e del difensore di ufficio avv. Alessia
Burricheri, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
1.3. Alla luce di tali emergenze non risulta esservi la prova che sia avvenuta
la notifica del decreto di fissazione dell’udienza, come previsto dall’art. 666,
commi 3 e 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen. per il
procedimento di sorveglianza, alla cui stregua l’udienza in camera di consiglio,
fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la
partecipazione necessaria del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, e del
pubblico ministero, previo avviso alle parti e ai difensori.
L’omessa notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza, in quanto
equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente
all’intervento dell’interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di
ordine generale, assoluta e insanabile, dell’udienza e degli atti successivi,
compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178,
comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 2418
del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3005 del
15/04/1999, dep. 20/05/1999, Chiovitti, Rv. 213387; Sez. 1, n. 5834 del
17/01/2011, dep. 16/02/2011, Blila, Rv. 249572; Sez. 1, n. 20449 del
28/03/2014, dep. 16/05/2014, Zambon, Rv. 259614).
1.4. Né induce a diversa riflessione il principio di diritto affermato da questa
Corte, richiamato dal Tribunale nell’ordinanza de129 luglio 2014, alla cui stregua
l’avviso della nuova udienza camerale, nel procedimento di sorveglianza, deve
essere notificato solo nel caso in cui il rinvio sia stato disposto per legittimo
impedimento a comparire del condannato e non nell’ipotesi in cui il differimento
dell’udienza sia dovuto a causa diversa (tra le altre, Sez. 1, n. 6304 del
23/11/2000, dep. 15/02/2001, Desiderio, Rv. 218448; Sez. 1, n. 27643 del
15/03/2007, dep. 12/07/2007, Fattorini, Rv. 237622), poiché tale principio è
riferito, come emerge dal contenuto delle sentenze e delle massime ufficiali, alla
ipotesi in cui il rinvio sia effettuato a udienza fissa, mentre nella specie il rinvio a
nuovo ruolo ha comportato l’obbligo, non rispettato, del rinnovo dell’avviso della
data dell’udienza, non fissata con l’ordinanza.
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– l’udienza del 29 maggio 2014 si è svolta nell’assenza dell’interessato e alla

1.5. Tali rilievi di carattere preliminare impongono l’annullamento
dell’ordinanza impugnata e il rinvio degli atti allo stesso Tribunale per nuovo
esame.

2. È, invece, inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29
luglio 2014, con la quale il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione
dell’esecuzione dell’ordinanza del 29 maggio 2014, che è un provvedimento non
suscettibile di impugnazione.

possibilità di impugnare il provvedimento di cui agli artt. 666, comma 7, e 678
cod. proc. pen. e non è possibile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione, estendere al caso in esame l’impugnabilità prevista in relazione
ad altri provvedimenti giurisdizionali, né ritenere la ricorribilità del
provvedimento sotto il profilo dell’incidenza sulla libertà personale, che è già
pregiudicata o comunque limitata dalla condanna irrevocabile (tra le altre, Sez.
1, n. 24372 del 11/05/2005, dep. 28/06/2005, Lang, Rv. 232395; Sez. 1, n.
8846 del 17/02/2010, dep. 05/03/2010, Maietta, Rv. 246634).

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità di detto secondo ricorso segue di
diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata del 29 maggio 2014 e rinvia per nuovo esame
al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 luglio
2014 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Secondo condivisi principi di diritto, infatti, nessuna norma prevede la

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