Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36733 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36733 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSCIA ALESSIO N. IL 18/11/1989
BOSCIA DOMENICO N. IL 11/10/1983
avverso la sentenza n. 2308/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BOLOGNA, del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/04/2013

RG. 38233/2012 Boscia – Boscia

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deducono la violazione dell’art.606
lett.e) in relazione all’art.129 c.p.p. e 133 c.p.
Rileva il Collegio che il/i ricorso/i è/sono, da un lato, privo/i della specificità prescritta dall’art. 581, lett.
c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato/i, in quanto la sentenza del giudice di

previste dall’ad. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di
non punibilità ex ad. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622).
In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la
sentenza di applicazione della pena, non è poi consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il
provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il
profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per
il caso che l’accordo abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n.
32004/2003 Rv. 228405),
Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di elementi che
importino decisioni ex ad. 129 c.p.p. ed effettuato, con esito positivo per la ratifica del patto, l’indagine in
ordine alla determinazione della pena, l’obbligo di motivazione è stato assolto.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro
1500 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
E

Ila somma di

00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
23.4.2013
igliere est nsore
’22k-

DE
IN C A

‘TATA

– 6 SET 2013

Iler\
P sidente

merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA