Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36732 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36732 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Trieste nei confronti di:
1) Toso Daniele, nato il 09/03/1984;
2) Circosta Cristian, nato 1’08/11/1984;

Avverso la sentenza n. 133/2013 emessa il 21/01/2014 dal Tribunale di
Gorizia;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro
Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATI-0

1. Con sentenza emessa il 21/01/2014, il Tribunale di Gorizia assolveva
Cristian Circosta e Daniele Toso dal porto degli strumenti atti a offendere
rinvenuti all’interno dell’automezzo Fiat Punto Van targato BE991FD di proprietà
del primo e condotto dal secondo, tra cui un tirapugni in metallo, un coltello a
serramanico con lama lunga nove centimetri e altri oggetti rinvenuti nel vano
portaoggetti del mezzo; tali fatti illeciti si assumevano accertati a Gorizia il

due imputati viaggiavano, eseguito dai militari della Compagnia dei Carabinieri di
Gorizia.
Si riteneva, in particolare, che la contestazione non aveva trovato conferma
dibattimentale, per l’omessa indicazione dei testi del pubblico ministero, la cui
lista, pur essendo stata presentata nel rispetto dei termini di cui all’art. 468 cod.
proc. pen., indicava due soggetti estranei alla vicenda processuale, cui si
collegava l’impossibilità di procedere all’audizione degli ulteriori testi ex art. 507
cod. proc. pen., formulata dal rappresentante della pubblica accusa all’udienza
del 21/01/2014.

2. Avverso tale sentenza la Procura generale presso la Corte di appello di
Trieste ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge, in relazione agli
artt. 468 e 507 cod. proc. pen.
Si deduceva, innanzitutto, che, presso atto dell’erronea indicazione dei testi
rilevanti rispetto all’accertamento degli illeciti contestati agli imputati, il giudice
avrebbe dovuto avvalersi dei suoi poteri integrativi, attivabili ai sensi dell’art.
507 cod. proc. pen., ammettendo d’ufficio le prove richiestegli, sulla base di
quanto affermato nella stessa sentenza, in cui si evidenziava l’impossibilità di
una ricostruzione dei fatti in contestazione.
Ne discendeva che la premessa dalla quale muoveva il giudice di merito
appariva viziata dall’erronea applicazione dell’art. 507 cod. proc. pen., in quanto
l’interpretazione di tale disposizione risultava limitativa e palesemente elusiva del
dettato normativo. Tale ricostruzione della vicenda processuale veniva svolta dal
ricorrente sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto,
consacrata da un intervento delle Sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 41281 del
17/10/2006, Greco, Rv. 234907).
Si deduceva, inoltre, che il Tribunale di Gorizia, in alternativa, avrebbe
dovuto rendere espressa motivazione in ordine al mancato esercizio dei poteri
officiosi di integrazione probatoria, previsti dall’art. 507 cod. proc. pen., in
relazione all’insussistenza del requisito dell’assoluta necessità delle prove
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19/03/2012, nel corso di un controllo su strada del veicolo a bordo del quale i

richieste dal pubblico ministero ai fini della decisione. Anche in questo caso, a
sostegno di tali argomentazioni processuali, veniva richiamata la giurisprudenza
di legittimità consolidata sul punto (cfr. Sez. 3, n. 44955 del 25/10/2007, Seclì,
Rv. 238273).
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

L Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel procedimento in esame, il pubblico
ministero, preso atto che nella lista testimoniale depositata ex art. 468 cod.
proc. pen. erano stati indicati erroneamente due testi estranei ai fatti in
contestazione, all’udienza del 21/01/2014, rinunciava alla loro audizione e
sollecitava al giudice del dibattimento la citazione di altri due testi – i carabinieri
Cristian Zani e Fabio Valente – che avevano eseguito la perquisizione personale
estesa al veicolo nei confronti degli imputati il 19/03/2012.
Questa richiesta veniva rigettata dal giudice, il quale riteneva inapplicabile al
caso di specie la disposizione dell’art. 507 cod. proc. pen., rilevando – così come
specificato nell’ordinanza emessa all’udienza del 21/01/2014 allegata al ricorso che «l’istanza di ammissione di nuove prove è condizionata all’espletamento di
attività istruttoria».
Invero, tale provvedimento processuale, la cui illegittimità inficiava l’intero
procedimento in esame, risultava adottato dal giudice del dibattimento in
contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente
richiamata dal ricorrente, secondo cui: «Il giudice può esercitare il potere di
disporre d’ufficio e l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507
cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero
potuto richiedere e non hanno richiesto» (cfr. Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006,
Greco, cit.).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che all’art. 507 cod. proc. pen.
deve essere attribuito un significato conforme alla formulazione di tale
disposizione, che si inserisce in un sistema caratterizzato dall’obbligatorietà
dell’azione penale, che impone una costante verifica del corretto esercizio dei
poteri di iniziativa del pubblico ministero. Ne consegue che l’eventuale
limitazione dei poteri probatori officiosi del giudice vanificherebbe il principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale e si porrebbe in palese contraddizione con
l’esistenza degli ampi poteri di cui dispone il giudice in tema di richiesta di
archiviazione del pubblico ministero e di rinnovazione dell’istruzione
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CONSIDERATO IN DIRITTO

dibattimentale di appello, che rappresentano l’espressione speculare dei poteri
officiosi previsti dall’art. 507 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 41281 del
17/10/2006, Greco, cit.).
Questa opzione ermeneutica, peraltro, era già stata affermata in un
risalente arresto delle Sezioni unite – che aveva ricevuto l’avallo della Corte
costituzionale con riferimento alla sentenza 26 marzo 1993, n. 111 – nell’ambito
del quale si rilevava, a conferma della correttezza dell’orientamento finalizzato a
ritenere ampi i poteri officiosi esercitabili ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.,

inerzia delle parti, conformemente al seguente principio di diritto: «Il potere del
giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova previsto
dall’art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle
prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto» (cfr. Sez.
U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191066).
In questa cornice ermeneutica, occorre ribadire conclusivamente che il
potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi dì prova, previsto dall’art.
507 cod. proc. pen., può essere legittimamente esercitato dal giudice del
dibattimento anche in relazione a quelle prove in ordine alla cui ammissione si
sia verificata la decadenza delle parti per l’omesso deposito della lista di cui
all’art. 468, comma 1, cod. proc. pen. ovvero per l’erronea indicazione dei testi
indicati nella stessa lista.

2. A tali dirimenti considerazioni processuali, deve aggiungersi che la
valutazione compiuta dal giudice del dibattimento, in ordine all’assenza di una
pregressa attività istruttoria, è smentita dalle emergenze processuali, atteso che,
nel caso di specie, risulta acquisito agli atti il verbale della perquisizione
personale estesa al veicolo di proprietà del Circosta, eseguita il 19/03/2012 dai
carabinieri della Compagnia di Gorizia. Questo atto risultava ritualmente
acquisito al fascicolo del dibattimento quale atto irripetibile, impedendo di
ritenere assolutamente inerte il pubblico ministero, il quale aveva provato
documentalmente, nei termini che si sono richiamati, lo svolgimento del controllo
di polizia che aveva dato origine al presente procedimento nei confronti del
Circosta e del Toso.
In altri termini, nel caso in esame, ferma restando la possibilità per il giudice
del dibattimento di esercitare i suoi poteri officiosi ai sensi dell’art. 507 cod.
proc. pen., a fronte di un comportamento di assoluta inerzia del pubblico
ministero, gli elementi probatori di cui disponeva il Tribunale dì Gorizia
legittimavano comunque l’esercizio del suo potere d’ufficio in presenza di un
principio di prova, certamente riconducibile all’atto irripetibile che si è
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che il giudice può disporre l’assunzione di mezzi istruttori, anche in caso di

richiamato. Ne consegue la necessità di ricondurre la richiesta di audizione dei
testi Cristian Zani e Fabio Valente, formulata ex art. 507 cod. proc. pen., non già
alle ipotesi di inerzia assoluta del pubblico ministero, ma a quelle relative
all’assunzione di mezzi di prova che le parti processuali – in presenza di
un’ulteriore attività istruttoria comunque valutabile – avrebbero potuto
richiedere, pur non avendole concretamente richieste (cfr. Sez. 1, n. 3979 del
28/11/2013, Milano, Rv. 259137).
Non v’è dubbio, in ogni caso, che, anche sotto tale ulteriore profilo

con le emergenze processuali.

3. Queste ragioni impongono di annullare la sentenza impugnata, rinviando
gli atti, a norma dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di
Trieste, affinché proceda a un nuovo giudizio applicando ì principi di diritto che si
sono richiamati ed effettuando una nuova valutazione sulla sussistenza del
requisito dell’assoluta necessità dell’esame testimoniale dei verbalizzanti,
tenendo conto del verbale di perquisizione eseguito nell’immediatezza dei fatti
dai carabinieri della Compagnia di Gorizia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Trieste.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

valutativo, l’assunto sul quale si fonda la sentenza impugnata risulta in contrasto

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