Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36731 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36731 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Romano Antonio, nato il 28/08/1946;

Avverso la sentenza n. 5503/2013 emessa il 29/10/2013 dalla Corte di
appello di Napoli;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro
Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Udito per il ricorrente l’avv. Vincenzo Davoli;

Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa 1’01/03/2012, il Tribunale di Torre Annunziata
condannava Antonio Romano, in concorso con Giuseppe Antonio Di Serio, alla
pena di mesi dieci di reclusione e 2.000,00 euro di multa, ritenendolo
responsabile del reato ascrittogli al capo A) della rubrica, che gli veniva
contestato ai sensi dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nel quale si
reputava assorbita la condotta illecita di cui al capo B).

centoventicinque ordigni esplosivi artigianali di tipo proibito e peso variabile, in
relazione ai quali veniva acquisita la relazione tecnica del Nucleo Antisabotaggio
dei Carabinieri di Napoli. Di questi ordigni, una parte, costituita da quindici
ordigni, veniva sequestrata al Romano, mentre sì trovava nella piazza Palomba
di Torre del Greco, utilizzata per la vendita del materiale esplosivo; una parte,
costituita da centodieci ordigni, veniva sequestrata in uno scantinato
condominiale pertinente alla sua abitazione, ubicato nella via Trotta dello stesso
centro campano, di cui l’imputato aveva la disponibilità.
Il Romano, invece, veniva assolto dal reato contestatogli al capo A) ai sensi
dell’art. 4 della legge 895 del 1967, perché il fatto non sussiste.

2.

Con sentenza emessa il 29/10/2013, la Corte di appello di Napoli,

pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’imputato, riteneva l’appellante
colpevole della sola detenzione dei quindici ordigni rinvenuti in suo possesso
mentre stazionava nella piazza Palomba di Torre del Greco, rideterminando
conseguentemente la pena irrogata all’appellante in mesi otto e giorni venti di
reclusione e 2.000,00 euro di multa; il Romano, invece, veniva assolto dalla
detenzione dei centodieci ordigni esplosivi, rinvenuti nello scantinato
condominiale della sua abitazione, per non avere commesso il fatto.

3. Da entrambe le sentenze di merito si riteneva dimostrata la detenzione
illecita di quindici ordigni di tipo improvvisato, sprovvisti di classificazione, sulle
cui potenzialità offensive venivano acquisiti gli accertamenti tecnici eseguiti dal
Nucleo Antisabotaggio dei Carabinieri di Napoli e trasfusi nella relazione del
25/12/2011, sulla base dei quali si riteneva il materiale esplosivo sequestrato al
Romano idoneo, per qualità e quantità, a provocare un rilevante effetto
distruttivo.
I fatti in contestazione, inoltre, si ritenevano dimostrati sulla base degli
accertamenti eseguiti nell’immediatezza dei fatti dai carabinieri della Stazione di
Torre del Greco, i quali individuavano il Romano nella locale Piazza Palomba
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Tale contestazione, in particolare, riguardava la detenzione di

intento alla vendita del materiale esplosivo e recuperavano la busta che
l’imputato, resosi conto del sopraggiungere delle forze dell’ordine, aveva
abbandonato nel sagrato dell’adiacente chiesa del Rosario, dentro la quale
venivano rinvenuti i quindici ordigni per i quali riportava condanna nel giudizio di
appello.

4. Avverso tale sentenza l’imputato ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo tre motivi di ricorso.

legge n. 895 del 1967, conseguente alla mancata assunzione di una prova
decisiva, rilevante ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., costituita
dall’assunzione della testimonianza di Maria Cira Pontillo, la quale si trovava in
compagnia dell’imputato al momento del controllo dei carabinieri di Torre del
Greco dal quale traeva origine il presente procedimento.
Si deduceva, inoltre, violazione di legge, con specifico riferimento alla
configurazione del reato contestato al capo A), ai sensi dell’art. 2 della legge 895
del 1967, atteso che il compendio probatorio acquisito imponeva di derubricare il
fatto ascritto al Romano ai sensi dell’art. 678 cod. pen., dovendosi escludere la
natura micidiale e l’elevata potenzialità offensiva degli ordigni esplosivi in
contestazione.
Si deduceva, infine, violazione di legge, con specifico riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, che la corte territoriale non
riteneva di dovere concedere all’imputato, nonostante il modesto disvalore del
fatto delittuoso contestato al Romano e il suo atteggiamento di piena
collaborazione processuale, attestato dagli interrogatori resi dall’imputato nelle
date del 25/01/2012 e dell’01/03/2012.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si deduceva vizio di

motivazione, in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva,
rilevante ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., rappresentata dalla
testimonianza di Maria Cira Pontillo – la quale si trovava in compagnia
dell’imputato al momento dell’intervento dei carabinieri di Torre del Greco nella

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Si deduceva, innanzitutto, vizio di motivazione, in relazione all’art. 2 della

piazza dove lo stesso stazionava per vendere i suoi ordigni – se ne deve rilevare
l’inammissibilità.
Deve, in proposito, rilevarsi che, sull’audizione della teste Pontillo, la corte
territoriale si soffermava con una motivazione congrua, ritenendo tale prova non
assolutamente necessaria ai fini della decisione ex art. 603 cod. proc. pen.,
tenuto conto del fatto che tale teste avrebbe dovuto deporre su una circostanza
di fatto non controversa, sulla base del verbale di arresto in flagranza di reato
eseguito nei confronti del Romano il 25/02/2011 dai carabinieri della Stazione di

esplicitato a pagina 5 della sentenza impugnata, che la Pontillo «avrebbe dovuto
essere chiamata a deporre su una circostanza resistita

per tabulas dalle

risultanze del verbale di arresto, atto rispetto al quale neppure la difesa
appellante ipotizza una diversa possibile lettura rispetto a quella sopra
prospettata».
Ne discende che la posizione processuale assunta dalla corte territoriale, in
ordine a tale richiesta istruttoria, risulta ineccepibile e conforme all’orientamento
consolidato di questa Corte, secondo cui: «Alla rinnovazione dell’istruzione nel
giudizio di appello, dì cui all’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può
ricorrersi solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli
atti”, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già
acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel
senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé
oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (cfr. Sez. 6, n. 20095
del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).

3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo dì ricorso, con
cui si censurava la configurazione del reato contestato al capo A) ex art. 2 della
legge 895 del 1967, atteso che le emergenze processuali imponevano di
derubricare la condotta illecita ascritta al Romano ai sensi dell’art. 678 cod. pen.,
dovendosi escludere la natura micidiale e l’elevata potenzialità offensiva degli
ordigni in contestazione.
Tale profilo processuale, invero, era già stato prospettato nei motivi di
appello proposti nell’interesse dell’imputato ed era stato risolto dalla corte
territoriale con una motivazione condivisibile sul piano metodologico e immune
da censure motivazionali.
La corte territoriale, innanzitutto, riteneva provata la natura micidiale del
materiale esplosivo sequestrato al ricorrente, limitatamente ai quindici ordigni
della cui detenzione si controverte, sulla scorta delle verifiche eseguite dal
Nucleo Antisabotaggio dei Carabinieri di Napoli, trasfuse nella relazione del
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Torre del Greco. Si evidenziava, in particolare, nel passaggio argomentativo

25/12/2011, censurata dalla difesa dell’imputato, le cui conclusioni,
espressamente citate a pagina 5 della sentenza impugnata, non consentivano di
nutrire alcun dubbio sulla potenzialità offensiva di tale materiale. Nel passaggio
motivazionale che si è richiamato, in particolare, si evidenziava che gli ordigni
sequestrati al Romano risultavano composti «con miscele altamente esplosive e
pericolose al maneggio non classificati e ricavati artigianalmente privi di qualsiasi
standard di sicurezza».

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escluderne la riconducibilità ai fuochi pirotecnici, pur essendo destinati alla libera
vendita commerciale. Né è possibile dubitare della congruità di tale
inquadramento del materiale esplosivo in esame, alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte, che impone di ribadire la natura di congegni
micidiali degli ordigni, in conseguenza degli accertamenti tecnici che si sono
richiamati, assolutamente univoci sul punto (cfr. Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009,
Mattei, Rv. 243377).
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Deve,
1JJirJ rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
consolidata sul punto, integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi e non la
contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta che
riguardi materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in
determinate condizioni – quali possono essere l’ingente quantità, il precario
confezionamento, la concentrazione in un ambiente angusto e la prossimità a
luoghi frequentati da persone – costituiscono pericolo per persone o cose,
assumendo, nel loro insieme, la caratteristica della micidialità (cfr. Sez. 1, n.
45614 del 14/10/2013, Persello, Rv. 257344).

4. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere formulato in relazione al

terzo motivo di ricorso, con cui si censurava il trattamento sanzionatorio irrogato
al ricorrente.
Deve, in proposito, rilevarsi che, sul punto, la motivazione della sentenza
impugnata si soffermava nelle pagine 5 e 6 con argomenti congrui, nel valutare i
quali occorre evidenziare sia l’intrinseca pericolosità della condotta del Romano,
sia il suo comportamento processuale, finalizzato a sviare le indagini sulle sue
responsabilità nell’immediatezza dei fatti, com’è dimostrato dall’abbandono della
busta di plastica contenente i quindici ordigni esplosivi in contestazione sul
sagrato della chiesa adiacente alla piazza Palomba di Torre del Greco, utilizzata
dal rìcorrente per vendere i suoi prodotti.
Questo giudizio dosimetrico, a parere di questa Corte, rende evidente la
congruità del percorso seguito dal giudice di secondo grado nel quantificare il
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Ne discende che gli ordigni sequestrati, per le loro dimensioni e per le loro
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a potenzialità distruttiva tale da
caratteristiche strutturali, possiedono

trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, anche tenuto conto della
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sul quale i
sottostanti provvedimenti di merito risultano conformi.
Quanto, infine, al contenimento della pena irrogata entro parametri prossimi
ai minimi edittali e rispettosi dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sul punto, la
corte territoriale rendeva una motivazione adeguata, nel passaggio
argomentativo esplicitato a pagina 6, rilevando che la pena di mesi otto di
reclusione e 2.000,00 euro di multa, teneva debitamente conto dell’intensità del

concessione delle attenuanti generiche invocate nel suo interesse (cfr. Sez. 6, n.
2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804).

5. Per queste ragioni il ricorso proposto nell’interesse di Antonio Romano
deve essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

dolo e della pericolosità della condotta del Romano, che impedivano la

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