Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36729 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36729 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Pezzoni Vittorio, nato il 06/10/1946;

Avverso la sentenza n. 7801/2013 emessa il 02/05/2014 dalla Corte di
appello di Milano;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro
Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Udito per il ricorrente l’avv. Alfredo Codacci Pisanelli;

Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 13/07/2013, il Tribunale di Varese condannava
Vittorio Pezzoni alla pena di mesi quattro di arresto, ritenendolo responsabile del
reato di cui all’art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che si
assumeva commesso a Montegrino Valtravaglia il 25/02/2011, riconosciuta la
recidiva contestata ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen.

Con sentenza emessa il 02/05/2014, la Corte di appello di Milano,

pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’imputato, lo condannava alla
pena di mesi tre di arresto, esclusa la recidiva, che gli era stata irrogata con la
decisione impugnata.

3. Da entrambe le sentenze di merito si riteneva dimostrata tale ipotesi di
reato sulla scorta della deposizione testimoniale dell’app. Mauro Scanu, in
servizio presso la Stazione dei carabinieri di Marchirolo, il quale riferiva che, alle
ore 23.40 del 25/02/2011, si era recato presso l’abitazione del Pezzoni, senza
trovarlo, nonostante i tentativi effettuati, sia attraverso il campanello esterno,
sia attraverso la porta d’ingresso della sua abitazione, presso la quale bussava
ripetutamente.
Veniva, infine, acquisita la documentazione relativa alla misura della
sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, emessa nei confronti del
Pezzoni dal Tribunale di Varese il 26/02/2009, che gli prescriveva di non
allontanarsi dalla sua abitazione nell’arco temporale compreso tra le ore 22 e le
ore 6 di ogni giorno.

4. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo dell’avv. Andrea Volontieri,
ricorreva per cassazione, deducendo vizio di motivazione con riferimento a tre
motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, si deduceva vizio di motivazione, in relazione
alla conferma del giudizio di responsabilità del Pezzoni espresso nella sentenza di
primo grado, effettuato dalla corte territoriale senza una corretta valutazione
delle fonti di prova acquisite, con specifico riferimento alle modalità del controllo
di polizia dal quale traeva origine il procedimento.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduceva vizio di motivazione, in
relazione alla rideterminazione della pena edittale, quantificata in mesi tre di
arresto e ritenuta incongrua rispetto al modesto disvalore dei fatti illeciti
contestati al ricorrente.

2

2.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, si deduceva vizio dì motivazione, in
relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla quale la
corte territoriale ometteva di pronunciarsi, nonostante la specifica doglianza
difensiva.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si deduceva vizio di

motivazione, con riferimento alla conferma del giudizio di responsabilità penale
del ricorrente espresso dal giudice dì primo grado, se ne deve rilevare
l’inammissibilità.
Deve, in proposito, rilevarsi che, sulle modalità con cui veniva accertata la
violazione delle prescrizioni inerenti al regime della sorveglianza speciale imposto
al Pezzoni dal Tribunale di Varese, la deposizione resa dal teste Mauro Scanu
all’udienza del 06/03/2012, espressamente richiamata a pagina 2 della sentenza
impugnata, non consente interpretazioni alternative e favorevoli al ricorrente,
non lasciando residuare dubbi sulla correttezza e sulla linearità del percorso
investigativo all’esito del quale veniva constatata l’assenza dell’imputato dalla
sua abitazione. Infatti, l’app. Scanu, alle ore 23.40 del 25/02/2011, si recava
personalmente presso l’abitazione del Pezzoni, suonando ripetutamente il
campanello esterno senza che nessuno gli rispondesse e, preso atto della
mancanza di risposta, provvedeva ulteriormente a entrare nello stabile e a
bussare ripetutamente alla porta d’ingresso dell’appartamento dell’imputato,
constatandone l’assenza, di per sé sola rilevante ai fini della configurazione
dell’illecito contestato (cfr. Sez. 1, n. 45772 del 25/11/2008, Degan, Rv.
242571).
Nessun rilievo probatorio, per altro verso, può essere attribuito al biglietto
collocato nel portone esterno, che invitava a entrare nell’abitazione del Pezzoni
in caso di mancata risposta al campanello, atteso che l’app. Scanu seguiva tali
indicazioni, tanto è vero che provvedeva a bussare alla porta d’ingresso
dell’appartamento del ricorrente, dopo l’iniziale e infruttuoso tentativo. A tali
profili valutativi, peraltro, già il giudice di primo grado aveva fornito chiarimenti
esaustivi, evidenziando, a pagina 4 della sua sentenza, che «l’odierno imputato
non aveva aperto per il controllo, evidentemente non trovandosi in casa anche

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CONSIDERATO IN DIRITTO

se gli operanti avevano provveduto non solo a suonare ripetutamente il
campanello dell’abitazione ma anche a bussare alla porta».
Ne discende che nessuna rilevanza può essere attribuita a tale elemento
processuale proprio in conseguenza del fatto che i carabinieri della Stazione di
Marchirolo, che eseguivano il controllo, si conformavano al contenuto dello
stesso biglietto richiamato dalla difesa dell’imputato, non limitandosi a suonare al
campanello esterno, ma allo scopo di verificarne l’assenza, bussando
ripetutamente alla porta della sua abitazione, senza ottenere alcuna risposta

3. Parimenti inammissibili devono ritenersi il secondo e il terzo motivo di
ricorso, con cui si censurava l’incongruità dosimetrica del trattamento
sanzionatorio irrogato al Pezzoni, nei cui confronti si procedeva alla
rideterminazione della pena irrogata in primo grado – esclusa la recidiva che era
stata riconosciuta dal giudice di prime cure – che veniva quantificata in mesi tre
di arresto, rilevante sotto il duplice profilo della violazione dei parametri edittali
previsti per l’ipotesi di reato contestata e alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Deve, in proposito, rilevarsi che risulta destituito di fondamento l’assunto
difensivo secondo cui nel provvedimento impugnato non si faceva adeguato
riferimento a tali profili dosimetrici, atteso che, su di essi, la corte territoriale si
soffermava analiticamente, evidenziando che la quantificazione della pena – di
poco superiore al minimo edittale – conseguiva alla condizione di soggetto
gravato da numerosi precedenti penali del Pezzoni, attestata dalle numerose
condanne, prevalentemente riguardanti reati contro il patrimonio, riportate dal
ricorrente.
A fronte di tale condizione anagrafica, nel caso di specie, non emergevano
elementi positivi che consentissero di formulare un giudizio prognostico
favorevole al Pezzoni, anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche
invocate in suo favore, sulle quali la corte territoriale, escludendone
l’applicazione, si esprimeva con un percorso argomentativo ineccepibile, a pagina
2, nel paragrafo dedicato a tale doglianza.
In questo contesto, in presenza di tali univoci indicatori processuali, la corte
territoriale riteneva correttamente di effettuare una valutazione dosimetrica del
fatto illecito contestato al Pezzoni che tenesse conto dei profili soggettivi che si
sono evidenziati, esprimendo un giudizio conforme ai parametri dell’art. 133 cod.
pen. e rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Integra il
reato previsto dall’art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
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dall’interno dell’appartamento.

pubblica moralità) qualsiasi inosservanza, anche dì modesta entità, dell’obbligo
dì allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della
sorveglianza speciale» (cfr. Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv.
240456).
Si consideri, per altro verso, che le attenuanti generiche invocate in favore
del ricorrente rispondono alla funzione di adeguare la pena alla globalità degli
elementi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni
fattuali riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato. La necessità di un

concessione al Pezzonì delle attenuanti generiche per la gravità della sua
condotta – è sintetizzata dal principio di diritto secondo cui: «Le attenuanti
generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale
“concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non
contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai
sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti
e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della
quantificazione della pena» (cfr. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
212804).

4. Per queste ragioni il ricorso proposto nell’interesse di Vittorio Pezzoni
deve essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma nella camera dì consiglio del 15 luglio 2015.

giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e che impediva la

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