Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36727 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36727 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Maricca Carlo, nato il 12/02/1959;

Avverso la sentenza n. 6085/2010 emessa il 06/06/2014 dalla Corte di
appello di Roma;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro
Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

Uditi, per il ricorrente, l’avv. Luca Amedeo Melegari e l’avv. Leone Zeppieri;

Data Udienza: 02/07/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23/09/2012 il Tribunale di Latina giudicava Carlo
Maricca colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I) e
3) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, condannandolo alla
pena di anni sei di reclusione e 6.000,00 euro di multa, oltre alle pene accessorie
di legge.
Tali fatti riguardavano la ricettazione e la detenzione delle armi con

un fucile provento di furto ai danni di Mario Micheletti, contestata al capo I); la
detenzione di una carabina ad aria compressa e di cartucce di vario calibro,
contestata al capo 3).

2. Con sentenza emessa il 06/06/2014, conseguente all’appello proposto
dall’imputato, la Corte di appello di Roma dichiarava non doversi procedere per i
reati di cui ai capi A), C), E), G) e 3) e confermava nel resto la decisione;
rideterminava conseguentemente la pena irrogata al Maricca in anni quattro e
mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3.

Da entrambe le sentenze di merito emergeva la responsabilità del

Maricca, nei termini che si sono esaminati, che veniva accertata a seguito degli
accertamenti svolti in relazione al ferimento da arma da fuoco di Svitlana
Lomanchuk, verificatosi il 02/05/2004.
In sede di ricovero presso l’ospedale civico di Latina, in particolare, la
vittima dichiarava che si era ferita accidentalmente presso l’abitazione di Sergej
Svatkov, con una pistola maneggiata dallo stesso, dove si era recata in
compagnia del fidanzato, Vyacheslav Nikolchuk; lo Svatkov, secondo quanto
riferito dalla stessa vittima, svolgeva le mansioni di guardiano del maneggio di
Carlo Maricca.
Veniva, conseguentemente, eseguita una perquisizione domiciliare presso il
maneggio dove lavorava lo Svatkov, ubicato a Latina in via Nascosa, dove
venivano rinvenute le armi in contestazione. Tali armi risultavano funzionanti e
in buono stato di conservazione, come riferiva nel dibattimento di primo grado
l’isp. Dalla Costa, esaminato sul punto.
La riconducibilità delle armi al Maricca si riteneva dimostrata anche in
considerazione del fatto che, nei locali del maneggio, unitamente alle armi,
all’interno di un incavo delle mura interne, venivano rinvenuti i documenti di due
amici dell’imputato, Marchetto e Giannangeli.

2

matricola abrasa, contestata ai capi A), B), C), D), E), F) e G); la detenzione di

Infine, veniva svolto incidente probatorio, nel corso del quale lo Svatkov
riferiva che le armi sequestrate appartenevano al proprietario del maneggio dove
lavorava, precisando ulteriormente che il Maricca lo aveva incaricato di
smontarle e ripulirle.
Tale compendio probatorio, all’esito dei sottostanti giudizi di merito,
comportava la condanna del Maricca.

4. Avverso la sentenza di appello, Carlo Maricca ricorreva per cassazione, a

motivi di ricorso.
Quale primo motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge, in relazione
agli artt. 42, comma 2, 179 cod. proc. pen., conseguente al fatto che, dopo
l’apertura del dibattimento e l’ammissione delle prove, il presidente del collegio
dichiarava la propria incompatibilità per avere svolto le funzioni di G.I.P. del
medesimo procedimento.
Il Presidente del Tribunale di Latina, tuttavia, pur autorizzando l’astensione,
ometteva di indicare se e in quale misura gli atti compiuti precedentemente dal
giudice che si era astenuto conservavano efficacia, inficiando l’intera sequela
procedimentale successiva all’accoglimento dell’astensione.
Quale secondo motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge, in
relazione all’art. 192 cod. proc. pen., attesa l’assenza di motivazione sui requisiti
richiesti per potere correttamente fondare la sussistenza di un fatto e la sua
attribuzione all’imputato sulla base della sola chiamata in correità effettuata da
Sergej Svatkov.
Si evidenziava, in particolare, che le dichiarazioni, parziali e dilazionate nel
tempo dello Svatkov, rendevano evidente l’inattendibilità intrinseca del suo
narrato, sul quale la sentenza impugnata non si soffermava congruamente. Tali
incertezze dichiarative dovevano ritenersi talmente stringenti da imporre di
ritenere il resoconto dello Svatkov del tutto privo dei requisiti minimi e
indispensabili a vagliarne – attraverso un percorso di verifica preliminare
ineliminabile – la sua attendibilità.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi l’estinzione per prescrizione dei reati di
cui ai capi B), D), F), H), I), a fronte della quale non emergono dagli atti, né
sono utilmente dedotti nei motivi di ricorso, elementi tali da potere giustificare
3

mezzo dell’avv. Luca Amedeo Melegari e dell’avv. Leone Zeppieri, deducendo due

nei confronti del Maricca l’adozione della più favorevole pronuncia di cui all’art.
129, comma 2, cod. proc. pen.
Quanto, in particolare, al primo motivo di ricorso, relativo alle modalità con
cui interveniva l’astensione dell’originario presidente del collegio giudicante, se
ne deve rilevare l’infondatezza, atteso che il Presidente del Tribunale di Latina
autorizzava l’astensione richiesta all’esito di un procedimento incidentale svoltosi
ritualmente. Tale sequenza procedimentale si concludeva all’udienza del
29/04/2009, nella quale, a seguito dell’autorizzazione all’astensione, veniva

composizione del collegio, con la reiterazione del provvedimento di ammissione
delle prove, così come originariamente richieste dalle parti.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, atteso che la
corte territoriale valutava congruamente il materiale dichiarativo proveniente dal
chiamante in correità Sergej Svatkov, correlando le sue dichiarazioni al
compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, nel rispetto
dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20804 del
29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145).
Inoltre, le dichiarazioni accusatorie dello Svatkov venivano riscontrate
nell’immediatezza dei fatti, atteso che le armi in contestazione venivano
rinvenute nel maneggio di proprietà del Maricca proprio grazie al decisivo
contributo dichiarativo dello stesso Svatkov, fornito nella sua qualità di
guardiano della struttura all’interno della quale le armi erano occultate.

2. Nelle more del procedimento, i reati contestati al Maricca ai capi B), D),
F), H) e I) della rubrica, essendo stato accertati il 02/04/2009, devono ritenersi
estinti per intervenuta prescrizione, interamente decorsa alla data del
18/03/2015.
La declaratoria di estinzione dei reati contestati può essere adottata in
questa sede processuale, in quanto la difesa del ricorrente, avendo sollecitato
espressamente tale pronunzia in sede di legittimità, non ha manifestato la
volontà di rinunciare alla causa estintiva, né sussistono nei suoi confronti i
presupposti per il proscioglimento con formula di merito.

3. Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, in ordine ai residui reati di cui ai capi B), D), F), H), I), con la
prescritta formula estintiva.

P.Q.M.

4

disposta la rinnovazione del dibattimento, imposta dal mutamento della

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi B), D),
F), H), I), perché estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2015.

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