Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36724 del 18/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36724 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRITO PIETRO N. IL 25/11/1956
FERRITO GIAMPIERO N. IL 10/05/1982
FERRITO ROSARIO N. IL 22/11/1989
avverso la sentenza n. 9/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 16/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore GTerale,in persona del Dott.-R’m
13’r
x -2AA
che ha concluso per y C’)/
)

11-)

Udito, per la parte cj.iTh, l’Avv
Udit i difensor Avv.

tg{->

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Appello di
Palermo confermava quella della Corte di Assise di Palermo di condanna di
Ferrito Rosario ad anni quindici di reclusione e di Ferrito Giampiero e Ferrito
Pietro ad anni quindici e mesi due di reclusione per il delitto di concorso
nell’omicidio di Alongi Giuseppe aggravato dai futili motivi e il secondo e il terzo
anche per la contravvenzione del porto fuori dall’abitazione di armi da punta e da

La Corte disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
per le sue determinazioni in relazione al reato di rissa aggravata ai sensi dell’art.
588, comma 2, cod. pen., ravvisabile nei confronti di tutti gli imputati.

La morte di Giuseppe Alongi era seguita ad un diverbio con il fratello della
convivente, Ferrito Rosario, rapidamente degenerato. Tra Alongi e la famiglia
Ferrito preesisteva un’ostilità derivante dalla circostanza che Ferrito Pierangela,
sorella e figlia dei tre imputati, si era separata dal coniuge per andare a
convivere con Alongi che, per di più, aveva un passato di uso di sostanze
stupefacenti.
Ferríto Rosario, al ritorno da una cerimonia, aveva incontrato l’autovettura
condotta da Alongi, su cui viaggiavano i figli della sorella; si era avvicinato per
salutare i nipoti, ma il cane che era in collo ad uno di loro aveva abbaiato contro
di lui. Vi era stato uno scambio di parole con Alongi che, su invito di Ferrito
Rosario (che si era tolto la giacca elegante che indossava, con un gesto che
indicava la sua volontà di passare ai fatti), era sceso dall’autovettura. Era iniziata
una colluttazione con pugni e bottiglie di vetro spaccate in testa all’avversario da
parte di entrambi, mentre Ferrito Pierangela e Storniolo Filippo cercavano di
dividerli. Lo scontro veniva osservato dal balcone del terzo piano dai familiari di
Ferrito.
Erano comparsi sulla scena Giampiero Ferrito, armato di un grosso coltello,
e Pietro Ferrito, anch’egli armato di un coltello o un’ascia. Giampiero Ferrito
aveva colpito Alongi all’altezza della gola, ma anche al torace e alla schiena;
Pietro Ferrito, da parte sua, lo colpiva con l’ascia sulla testa (uno dei bambini
aveva notato la lama restare per qualche secondo sulla testa della vittima,
mentre il manico di legno sì era spaccato); i tre Ferrito erano poi fuggiti, Rosario
provvedendo anche a lanciare una grossa pietra contro l’Alongi.
Giuseppe Alongi era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso di
Bagheria, dove la ferita alla gola era stata ripulita e suturata (quest’ultimo
intervento, successivamente, era stato ritenuto non necessario dai periti); il
1

taglio.

medico aveva disposto il ricovero urgente al Policlinico di Palermo, dove il
paziente era giunto alle 17’59; prima che fosse eseguita l’indagine radiologica,
Alongi aveva presentato difficoltà respiratorie (la consulenza rianimatoria era
stata chiesta già alle 18’12) fino a giungere all’arresto cardiaco alle 18’50, quindi
51 minuti dopo l’ingresso nel nosocomio.
La causa della morte era stata addebitata ad insufficienza respiratoria acuta
da compressione delle prime vie aeree secondarie ed emorragia della loggia
sovraioidea ed edema laringeo prodotte da uno strumento da taglio atipico

inferta da Ferrito Giampiero aveva prodotto delle complicazioni che avevano
determinato il soffocamento della persona offesa.
La Corte di primo grado aveva ricondotto l’evento all’azione congiunta dei
tre imputati, ritenendo che, dallo scontro iniziale tra Ferrito Rosario e Alongi
Giuseppe, si fosse passati ad un’aggressione congiunta dei tre Ferrito contro
l’Alongi, realizzata nonostante i tentativi di Storniolo di separare i contendenti;
riteneva, pertanto, che Ferrito Rosario avesse condiviso l’aggressione posta in
essere dai congiunti armati di coltello contro l’avversario e che l’azione sinergica
dei tre imputati avesse contribuito all’azione di Ferrito Giampiero, rivelatasi
letale, di colpire al collo Alongi con il coltello; rinveniva nella condotta dei tre
imputati il dolo omicidiario o, quanto meno, il dolo alternativo di omicidio e
lesioni; escludeva che la condotta dei sanitari che avevano avuto in cura Alongi
costituisse causa esclusiva e sufficiente a determinare la morte della persona
offesa; negava la sussistenza della scrimìnante della legittima difesa, sia per
l’atteggiamento di sfida e aggressivo di Ferrito Rosario, sia perché Ferrito
Giampiero e Ferrito Pietro avevano colpito Alongi quando Storniolo era riuscito a
dividere i contendenti, essendo venuta meno l’attualità del pericolo, sia per la
manifesta sproporzione dell’asserita difesa rispetto alla condotta di Alongi,
principalmente difensiva; riteneva sussistente il futile motivo contestato, tenuto
conto che il litigio era sorto per l’insofferenza di Ferrito Rosario verso il cane che
gli abbaiava contro e che Ferrito Giampiero e Pietro avevano come unica
motivazione il pregresso litigio tra il congiunto e Alongi che, in quel momento,
Storniolo era riuscito a bloccare; assolveva Ferrito Rosario dalla contravvenzione
di porto senza giustificato motivo di arma; escludeva le invocate attenuanti della
provocazione e del fatto doloso della persona offesa; concedeva ai tre imputati le
attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante e alla recidiva;
determinava la pena base per il delitto di omicidio in anni ventidue e mesi sei di
reclusione.

La Corte territoriale, dopo avere esposto ampiamente i motivi di appello,

2

riportato alla regione sottomentoniera sinistra. In sostanza, la ferita al collo

affrontava le questioni comuni sollevate dalle difese degli appellanti prima di
passare all’esame delle singole posizioni.
In primo luogo, la Corte affermava che la ferita alla regione sottomentoniera
(cioè alla gola) riportata da Alongi era stata procurata da Giampiero Ferrito con
un coltello, escludendo la tesi di un autoferimento accidentale con i cocci della
bottiglia da parte della persona offesa. Le perizie non avevano fornito una
risposta certa, non escludendo la compatibilità della ferita né con uno strumento
atipico, né con l’uso di un coltello: cosicché erano le fonti probatorie testimoniali,

con un coltello. Ferrito Pierangela, per di più, aveva anche riferito il racconto che
Alongi le aveva fatto nel percorso verso il Pronto Soccorso di Bagheria, in cui,
appunto, egli le aveva raccontato del coltello.
I testi – anche quelli minorenni – venivano ritenuti attendibili e la
progressione riscontrata nelle dichiarazioni dei due adulti veniva giustificata dalla
Corte, che riteneva non inficiasse la credibilità dei testimoni; per di più, la
versione dell’autoferimento con un coccio di bottiglia – di cui aveva parlato solo
Ferrito Rosario – veniva ritenuta incredibile razionalmente. La Corte ricordava
che l’arma del delitto non era stata rinvenuta, ipotizzando il suo occultamento.

In un secondo passaggio, la Corte escludeva che la condotta colposa dei
sanitari che avevano curato Alongi avesse interrotto il nesso causale tra la
predetta ferita e l’evento morte.
L’autopsia aveva dimostrato un’ampia e diffusa emorragia della loggia
sovraioídea e un edema laringeo con raccolta emorragica tra la base della lingua
e l’epiglottide che aveva spinto la lingua verso l’alto. La colpa dei sanitari non
costituiva causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, in quanto
le cause di cui all’art. 41, comma 2, cod. pen. sono solo quelle del tutto
indipendenti dal fatto del reo, avulse dalla sua condotta ed operanti con assoluta
autonomia, in modo da sfuggire al di lui controllo e alla di lui prevedibilità; in
questo caso, invece, la causa sopravvenuta era uno sviluppo evolutivo della serie
causale precedente. Per di più, la colpa medica era individuata in una condotta
omissiva dei sanitari del Policlinico di Palermo, mentre solo una causa
commissiva può integrare i requisiti della causa sopravvenuta.
La sutura della ferita da parte del presidio di Bagheria, benché giudicata
inopportuna dai periti, doveva essere valutata alla luce dell’inidoneità strutturale
del presidio ad affrontare l’unico trattamento astrattamente risolutivo della
lesione, vale a dire la sua esplorazione chirurgica, un intervento di alta
specializzazione da eseguirsi in anestesia totale con il concorso di diverse
professionalità e necessità di attrezzature adeguate. Il sanitario di Bagheria,

3

sostanzialmente unanimi, a dimostrare l’esattezza della versione dì un ferimento

quindi, aveva compiuto la scelta corretta di indirizzare subito il paziente al
Policlinico di Palermo, anche se aveva eseguito l’inutile – ma reversibile – sutura
della ferita. Piuttosto, la sutura avrebbe dovuto essere tolta alla comparsa dei
sintomi di soffocamento: ma la rapidità dell’evoluzione (Alongi si trovava in
buone condizioni al suo ingresso alle 17’59, ma aveva perso i sensi alle 18’12)
lasciava poco spazio ad un intervento risolutivo, quale la complessa esplorazione
chirurgica della ferita.
La causa della morte, quindi, era la ferita al collo, anche se non aveva

tempo che, per una causa o l’altra, avrebbe portato a morte il soggetto.

In un terzo passaggio la Corte, affrontando il tema dei contributi concorsuali
degli imputati, escludeva la scriminante della legittima difesa e individuava la
rissa quale cornice interpretativa delle condotte degli imputati e della persona
offesa e quale elemento utile per una lettura di contesto degli eventi,
risolvendosi a trasmettere gli atti al P.M..
Secondo la Corte, i tentativi delle difese degli appellanti di considerare
autonomamente le condotte di ciascuno (Ferrito Rosario per ritenersi estraneo
alla condotta dei congiunti muniti di armi; Ferrito Giampiero e Ferrito Pietro per
sostenere di essere intervenuti in legittima difesa del loro congiunto), mettevano
allo scoperto il vizio motivazionale della sentenza di primo grado, che aveva
omesso di considerare che lo scontro integrava una rissa ai sensi dell’art. 588,
comma 2, cod. pen., nella quale si “cementano in un’unica trama eziologica e in
un comune intento omicida le condotte dei singoli imputati”.
Quella lanciata da Ferrito Rosario ad Alongi era una vera e propria sfida,
dimostrata dal gesto di togliersi la giacca, sfida che Alongi aveva accettato,
scendendo dall’autovettura (egli avrebbe potuto allontanarsi); entrambi i
contendenti si erano procurati cocci di bottiglia.
La scintilla aggressiva e reciproca si era propagata immediatamente ai
familiari di Ferrito Rosario che avevano assistito alla vicenda dal balcone di casa
e in rapidissima sequenza erano scesi armati ciascuno di un’arma bianca. Ferrito
Giampiero e Pietro, del resto, avevano ammesso di avere assistito alla
colluttazione dal balcone. In sostanza, scendendo dall’abitazione con i coltelli per
dare man forte al congiunto, i due imputati avevano dato luogo ad una rissa e
non si erano affatto limitati ad un intervento difensivo: in effetti, poiché Filippo
Storniolo e Pierangela Ferrito si erano attivati con successo per tenere separati i
due contendenti, se davvero Giampiero e Pietro Ferrito avessero voluto difendere
il congiunto, si sarebbero limitati a neutralizzare l’Alongi, piuttosto che dirigersi
armati dei coltelli verso di lui. Anche Alongi, da parte sua, mostrava di voler

attinto strutture vitali: essa aveva, infatti, provocato uno stillicidio prolungato nel

continuare nello scontro.
Alla configurazione della rissa non ostava la circostanza che una delle parti
fosse rappresentata dal solo Alongi, né quella che, inizialmente, solo due
soggetti si fossero scontrati.
Così inquadrata anche giuridicamente la vicenda, la Corte giungeva a
determinate conclusioni: l’esclusione della legittima difesa per Pietro e Giampiero
Ferrito, istituto che è escluso dalla partecipazione ad una rissa e che non poteva
essere riconosciuta alla luce dell’irruzione armata dei due Ferrito sulla scena,

stavano riuscendo a tenere separati i contendenti; il riconoscimento del concorso
di persone nell’omicidio per tutti e tre gli imputati.

Quanto a questo secondo punto, la Corte ricordava la natura autonoma dei
reati di rissa, anche se aggravata ai sensi del secondo comma, e omicidio e
sottolineava che le azioni aggressive di ogni imputato verso Alongi erano
convergenti a determinarne la morte.
Ciò era evidente quanto a Ferrito Giampiero, autore della lesione mortale,
ma anche quanto a Ferrito Pietro che, quasi contemporaneamente al colpo
inferto dal figlio, aveva colpito al capo l’Alongi con un’altra arma, quindi su un
punto vitale del corpo a dimostrazione della volontà di uccidere.
Anche la condotta di Ferrito Rosario non poteva essere disgiunta da quella
dei coimputati. La vicenda non poteva essere divisa in due fasi, come pretendeva
la difesa di Ferrito Rosario: non solo la parte iniziale dello scontro con Alongi si
era svolta sotto il balcone al quale erano affacciati i suoi familiari, ma i testimoni
avevano riferito della strenua resistenza di Ferrito Rosario ai tentativi della
sorella e di Filippo Storniolo di separarlo da Alongi e della costante tensione alla
protrazione della condotta lesiva ai danni di Alongi anche durante gli attacchi a
costui sferrati dai congiunti, con un contributo quanto meno morale alla loro
condotta.
In definitiva, secondo la Corte, i testi avevano riferito di un coalizzarsi

in

itinere dei tre imputati, per aggredire con armi e avere ragione dell’avversario,

fino al punto di finirlo con più condotte lesive in rapida successione: Rosario si
attivava alacremente per dare manforte ai congiunti e così rafforzava, fomentava
e coadiuvava le loro condotte.
Secondo la Corte, tale valutazione non era incompatibile con l’assoluzione di
Ferrito Rosario dalla contravvenzione concernente il porto di coltelli.

Analizzando le singole posizioni, la Corte ribadiva che Pietro Ferrito non
aveva agito per legittima difesa del figlio e aveva infierito sull’avversario con

5

armati di coltello e mannaia, proprio mentre Storniolo e Pierangela Ferrito

l’ascia o spada (prontamente fatta sparire) quando questi era già stato colpito da
Giampiero: voleva, quindi, finire l’avversario e aveva concorso nell’azione
omicidiaria. Nei confronti dell’imputato doveva essere riconosciuta l’aggravante
dei motivi futili, alla luce delle cause di insorgenza della lite e del risentimento
scatenato dalla posizione di Alongi come convivente di Ferrito Pierangela, mai
accettata dalla famiglia di origine. Questo astio reciproco faceva comprendere
perché si era giunti alla rissa e all’omicidio e l’aggravante si estendeva anche
all’imputato; del resto, Pietro Ferrito, assistendo all’inizio della lite dal balcone,

contribuito a dare corpo all’esplosione della rabbia familiare contro l’Alongi,
prendendo parte attiva alla rissa.

Analogamente veniva esclusa la legittima difesa per Ferrito Giampiero,
ribadendo la Corte che la sua condotta non poteva in nessun modo essere
inquadrata in un intervento meramente difensivo in favore del fratello: Ferrito
Pierangela e Filippo Storniolo erano attendibili quando avevano descritto un
intervento diretto nella rissa con atteggiamento aggressivo e violento.
La condotta non poteva essere qualificata come omicidio preterintenzionale,
risultando evidente l’animus necandi. La aggravante dei futili motivi doveva
essere riconosciuta anche nei confronti di Ferrito Giampiero; la pena veniva
considerata proporzionata ed equa.

Quanto a Ferrito Rosario, la Corte ribadiva che questi, anche dopo l’arrivo
dei congiunti, aveva cercato di prolungare l’aggressione nei confronti dell’Alongi,
ostacolando i tentativi dei due pacieri e così rafforzando la loro azione.
Il lancio finale della pietra durante la fuga, al fine di impedire
l’inseguimento, era un ulteriore segno della partecipazione alta rissa e dello
sfruttamento di essa come occasione per l’annientamento del rivale.
Non vi era luogo per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 116 cod.
pen. nei confronti dì Ferrito Rosario, atteso che anch’egli condivideva l’animus
necandi, come dimostrava la circostanza che si era munito di cocci di bottiglia da
usare come arma e aveva cercato di aiutare il fratello Giampiero mentre si
avventava contro la vittima per colpirlo con il grosso coltello; per lo stesso
motivo veniva esclusa la richiesta di riqualificare la condotta come omicidio
preterintenzionale.
Non veniva riconosciuta l’attenuante della provocazione, incompatibile con il
reato di rissa e tenuto conto che la causa scatenante della rissa era connessa
alla reciprocità delle sfide lanciate da Ferrito Rosario e Alongì.
Anche la pena veniva ritenuta congrua.

aveva compreso la banalità dei motivi del litigio e, da parte sua, aveva

2. Ricorre per cassazione Ferito Rosario, deducendo distinti motivi.

In un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e
sostanziale e vizio di motivazione.
La Corte territoriale aveva confermato la pronuncia di condanna benché la
vicenda fosse frazionabile in due momenti ben distinti e in nessun modo la morte
fosse ricollegabile alla condotta del ricorrente; aveva indicato la rissa aggravata
cui avevano partecipato i tre imputati e l’Alongi come dato imprescindibile per la

facendo discendere tale responsabilità dalla partecipazione alla rissa.
In questo modo, pur nel rispetto formale dell’art. 521, comma 2, cod. proc.
pen., la Corte territoriale aveva violato il principio del giusto processo, quello del
contraddittorio e il diritto di difesa dell’imputato, che non aveva potuto difendersi
da quell’imputazione, non contestata dal P.M., posta a base della affermazione di
colpevolezza per il delitto di omicidio.
In ogni caso, l’argomentazione era errata: la eventuale – ma contestata partecipazione ad una rissa non comportava affatto l’automatica dichiarazione di
responsabilità per il delitto di omicidio doloso.
Inoltre la Corte aveva trasmesso in maniera incomprensibile la
responsabilità di Ferrito Pietro e Ferrito Giampiero a Ferrito Rosario. La Corte
aveva ritenuto che il ricorrente fosse consapevole che i parenti, dal balcone, io
osservavano mentre si scontrava con Alongi e – benché non avesse avanzato
alcuna richiesta di aiuto o di soccorso – li avesse volutamente coinvolgere nello
scontro, così divenendo responsabile delle loro condotte. Al contrario,
l’intervento dei congiunti era stato un fatto non voluto, non sollecitato, non
previsto né prevedibile per Ferrito Rosario e quindi il frutto di una libera ed
autodeterminata decisione di Ferrito Pietro e Ferito Giampiero.
Inoltre la sentenza veniva censurata per l’utilizzo delle dichiarazioni di
Storniolo Filippo e dei tre minori presentì sulla scena, benché del tutto
inattendibili. Viene contestata la valutazione di attendibilità assegnata ai tre
minorenni, alla cui escussione era stata sempre presente la madre Ferrito
Pierangela, persona offesa nel procedimento.
Illogicamente la sentenza non aveva dato credito al ricorrente che aveva
sostenuto di non avere visto i familiari impugnare armi.
Viene contestato il ritenuto concorso morale di Ferrito Rosario all’omicidio,
atteso che egli non aveva tenuto affatto una condotta volta a fomentare,
rafforzare o coadiuvare gli altri imputati: piuttosto egli aveva cercato di
svincolarsi dalla presa dello Storniolo dopo l’imprevedibile sopraggiungere di
Ferrito Pietro e Ferrito Giampiero; ma, ciò facendo, non aveva in alcun modo

7

verifica della responsabilità di ciascuno di essi nel delitto di omicidio volontario,

partecipato all’azione aggressiva dei congiunti, che egli, in realtà, non conosceva
né prevedeva.
La sentenza aveva travisato la portata del lancio di pietre operato da Rosario
Ferrito; non aveva considerato che l’assoluzione di Rosario Ferrito per il porto
delle armi era contraddittorio con il concorso nel delitto di omicidio commesso
con quelle armi; aveva del tutto tralasciato la richiesta di applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. e quella di riqualificare il fatto come

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al rigetto di applicazione delle attenuanti di cui all’art.
62, n. 2 e 5 cod. pen., ritenute incompatibili con il reato di rissa: rissa che non
era mai stata contestata all’imputato. Eppure la sentenza aveva attribuito
all’Alongi una condotta volutamente e intensamente aggressiva.

In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle
attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

3. Ricorre per cassazione Ferrito Giampiero, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento all’attribuzione all’imputato del reato di rissa, mai
contestato dal P.M. e ritenuto ineludibile presupposto dell’intera vicenda
processuale. Il motivo è analogo a quello già esposto da Rosario Ferrito.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alla
negata interruzione del nesso causale tra il ferimento e l’evento morte,
conseguenza di una condotta colposa del sanitari che avevano avuto in cura
Giuseppe Alongi.
Eppure la Corte aveva riconosciuto come errata la sutura della ferita al collo
praticata dal medico di Guardia di Bagheria e la condotta omissiva del sanitari
del Policlinico di Palermo. Inoltre l’autopsia aveva dimostrato che Alongi era
morto per soffocamento perché il sangue che avrebbe dovuto uscire dalla ferita
al collo era stato ostacolato dai tre punti di sutura apposti dalla Guardia Medica
di Bagheria e si era raccolto tra la base della lingua e l’epiglottide, determinando
un effetto-massa che spingeva la lingua verso l’alto. Il tutto era stato reso
possibile dal sostanziale abbandono del paziente presso il Policlinico, cui aveva
fatto seguito una tardiva intubazione orotracheale eseguita sull’Alongi, quando
ormai il paziente era stato colto da arresto cardiaco.

8

omicidio preterintenzionale ai sensi dell’art. 584 cod. pen..

Il ricorrente contesta la motivazione che, pur nella concorrenza di una
condotta commissiva e di una omissiva da parte dei sanitari, non ritiene
sussistente un nesso causale esclusivo sulla base della potenzialità lesiva mortale
della ferita in assenza di intervento medico: si tratta di motivazione
congetturale, come emerge con chiarezza dalle espressioni formulate, e che
disattende del tutto la giurisprudenza di questa Corte. Le perizie esperite
avevano enfatizzato la gravissima colpa dei sanitari del Pronto Soccorso di
Palermo per la mancata esplorazione precoce della ferita al collo.

di causalità tra la condotta del ricorrente e la morte, con la conseguente
necessità di assolvere l’imputato in base al principio in dubio pro reo.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione con
riferimento al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa,
decisione dettata dall’affermazione dell’esistenza di una rissa mai contestata.
Il ricorrente contesta che, in tal modo, la Corte territoriale viola il principio
del contraddittorio e della res iudicata e cade in una palese violazione di legge
escludendo la applicazione di una scriminante in forza della ritenuta esistenza di
un reato non giudicato. La Corte non tiene conto che la condanna per omicidio
cadrebbe in caso di futura assoluzione dal reato di rissa.
Inoltre la motivazione della Corte è del tutto differente da quella adottata
dai giudici di primo grado, che avevano escluso la legittima difesa valutando la
condotta dell’Alongi come difensiva.
In realtà, Giampiero Ferrito si era precipitato in strada dal terzo piano dopo
avere assistito alla condotta di Alongi che frantumava con violenza una bottiglia
di vetro sulla testa dì Rosario Ferrito; egli non sapeva affatto – poiché stava
scendendo le scale dell’abitazione – che Storniolo e la sorella fossero riusciti a
separare i due contendenti; inoltre, appena giunto in strada munito di coltello,
era stato affrontato da Alongi che aveva in mano un coccio di bottiglia e solo in
questa situazione aveva ferito al collo l’avversario. L’unico intento perseguito dal
ricorrente era difensivo nei confronti del fratello e si trattava dell’unica
giustificazione dell’essersi egli munito di un coltello prima di scendere in strada.
Il ricorrente censura, ancora, la sentenza impugnata per non avere valutato
la sussistenza

dell’animus necandi e

la possibilità che l’imputato si fosse

prospettato i risultati della propria azione e l’evento morte.

In un ulteriore motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con
riferimento alla mancata derubricazione del delitto di omicidio volontario in
quello di omicidio preterintenzionale.

9

Il quadro complessivo imponeva di ritenere dubbia la sussistenza del nesso

La Corte aveva sostenuto che il lieve colpo alla gola fosse indicativo
dell’animus necandi:

ma se il ricorrente avesse voluto uccidere Alongí, lo

avrebbe ripetutamente colpito anche al petto. La ferita al collo era superficiale
perché inferta al solo scopo di tenere lontano l’avversario e non era stata data in
maniera penetrante, ma da destra verso sinistra con, al più, la volontà di ferire,
ma non quella di uccidere.
Per giungere all’affermazione della sussistenza dell’animus necandi, la Corte
aveva utilizzato le dichiarazioni di Ferrito Pierangela e di Storniolo Filippo, la cui

differenti versioni sostenute nelle occasioni in cui erano stati sentiti costituissero
solo un arricchimento dello stesso racconto. Un’analisi corretta della vicenda
avrebbe dimostrato che Alongi era munito di una vera e propria arma bianca – la
bottiglia di vetro – dapprima frantumata sul capo di Rosario Ferrito e poi
utilizzata per affrontare aggressivamente Giampiero Ferrito.

In un ulteriore motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con
riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante dei futili motivi.
La condotta di Giampiero Ferrito era stata determinata dal forte turbamento
in cui egli versava a causa della violenta lite nella quale era coinvolto il fratello
Rosario; egli era all’oscuro dei motivi della lite tra il fratello e l’Alongi e si era
munito del coltello solo per aver visto Alongi rompere la bottiglia di vetro in testa
a Rosario e quindi consapevole che Alongi era armato con i cocci della bottiglia.
Richiamando il principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole
dubbio, il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

4. Ricorre per cassazione Pietro Ferrito, deducendo violazione di legge e
vizio della motivazione.
In particolare, il ricorrente deduce la violazione dei criteri legali della prova
liberatoria per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa.
Ferrito era accorso in soccorso del figlio Rosario che vedeva in grave pericolo,
dopo che egli era stato colpito da Alongi che gli aveva spaccato la bottiglia in
testa, era sanguinante e stava prendendo pugni dall’Alongi.
Non vi era certezza in ordine all’arma che Ferrito Pietro aveva utilizzato, né
il suo intervento era espressione di un atteggiamento aggressivo, né la ferita
dallo stesso procurata all’Alongi ne aveva determinato la morte: di conseguenza
sussisteva il requisito della proporzione tra offesa e difesa, poiché il ricorrente
intendeva difendere la vita e l’incolumità del figlio.

In un secondo motivo il ricorrente deduce illogicità della ricostruzione in

10

attendibilità il ricorrente contesta decisamente e in dettaglio, negando che le

fatto e mancata elaborazione e valutazione della prova tecnica.
Il ricorrente contesta la sussistenza del nesso causale tra le ferite inferte ad
Alongi e la morte dello stesso, attribuibile alla condotta dei sanitari dell’ospedale
Giaccone di Palermo; in ogni caso, non era stata la ferita inferta da Ferrito Pietro
a procurare la morte, né lo stesso era mosso dalla volontà di uccidere.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante dei futili motivi e al

In un ulteriore motivo deduce illogicità e illegittimità della sentenza in
merito al riconoscimento del reato di rissa, che aveva leso il diritto di difesa
dell’imputato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.

Si deve preliminarmente osservare che buona parte delle considerazioni
esposte dai ricorrenti sono inammissibili in questa sede, in quanto pretendono di
ricostruire il fatto, o alcuni particolari dello stesso, in maniera differente da
quanto fatto dai giudici di merito sulla base di considerazioni che non dimostrano
in alcun modo la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento di alcune
prove: ciò si riscontra, quanto al ricorso di Ferrito Rosario, per l’affermazione che
l’imputato non si era accorto che i parenti lo osservavano dal balcone mentre
iniziava lo scontro con Alongi e nemmeno che i due congiunti erano giunti sul
posto armati nonché per quella che nega che lo svincolamento dalla presa dello
Storniolo fosse diretta a partecipare all’azione aggressiva posta in essere dal
fratello e dal padre; quanto al ricorso di Ferrito Giampiero, per l’affermazione che
egli era intervenuto dopo aver visto che Alongi aveva spaccato una bottiglia in
testa al fratello (senza accorgersi dell’identica azione posta in essere dal fratello
nei confronti di Alongi) e che aveva ferito Alongi senza essersi reso conto che
Storniolo e la sorella erano riusciti a separare i due contendenti e, ancora, per
quella secondo cui Giampiero Ferrito era all’oscuro dei motivi della lite del fratello
con l’Alongi; quanto al ricorso di Ferrito Pietro, per la versione secondo cui egli
non impugnava alcuna arma o, quanto meno, che non vi è certezza di cosa
impugnasse.

Su tutti questi aspetti, la Corte ha ricostruito la vicenda basandosi sulle

11

trattamento sanzionatorio.

testimonianze dei presenti, di cui ha valutato l’attendibilità, ma anche su
collegamenti di carattere logico: ritenendo che Ferrito Pietro e Giampiero,
scendendo in strada, si fossero armati di strumenti micidiali non solo per
difendere il fratello, ma soprattutto per aggredire Alongi; che essi si fossero resi
conto della futilità del litigio e, comunque, che condividessero con Rosario il
rancore nei confronti dell’avversario derivante dalle scelte sentimentali della
sorella Pierangela (solo questo rancore represso poteva spiegare la violenza dello
scontro tra Rosario Ferrito e Giuseppe Alongi in conseguenza di un cane che

Alongi pur avendo compreso che i tentativi di Storniolo e di Pierangela di dividere
i contendenti avevano avuto successo; che Rosario Ferrito si fosse accorto che il
padre e il fratello erano armati e si fosse divincolato per contribuire
all’aggressione congiunta nei confronti di Alongi.

La ricostruzione di questi passaggi non appare affatto manifestamente
illogica, né travisa in maniera decisiva alcuna prova: cosicché la riproposizione in
questa sede delle suddette contestazioni non permette di considerare le censure
come validi motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.
pen..

2. La violazione – formale o sostanziale che sia – del diritto di difesa dei tre
imputati in conseguenza del riferimento più volte operato al reato di rissa è
palesemente inesistente.

La Corte territoriale è attenta a evocare la rissa quale “cornice interpretativa
delle condotte degli imputati e della persona offesa, oltre che quale elemento
utile per una lettura di contesto degli eventi”: quindi – ovviamente – non ha
condannato gli imputati per il reato di rissa ma, soprattutto, ha autonomamente
motivato i vari passaggi della decisione – ad esempio: quello sulla legittima
difesa – a prescindere dall’inquadramento dei reati come rissa; in definitiva, la
motivazione esiste per ciascuna decisione e la sentenza risulterebbe
adeguatamente motivata anche se ogni riferimento alla rissa fosse cancellato.

La trasmissione degli atti al P.M., infine, non lede in alcun modo il diritto di
difesa degli imputati, che potranno adeguatamente difendersi in tutte le sedi; né
vincola il P.M. a chiedere il giudizio anche per detto reato o il G.U.P. a disporlo.

3. I motivi concernenti l’inesistenza del nesso causale tra la ferita al collo
procurata dall’arma impugnata da Giampiero Ferrito e la morte di Giuseppe

12

abbaiava e alla presenza di bambini); che, giunti sul posto, avessero aggredito

Alongi sono infondati.

La Corte territoriale – sulla base dell’attenta e approfondita analisi delle
cause della morte e delle pratiche terapeutiche effettuate e non effettuate su
Alongi – ha correttamente applicato il principio costantemente affermato da
questa Corte secondo cui sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a
determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato,
sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in

due, l’evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010 – dep.
26/03/2010, Palazzolo, Rv. 246549); è stato ancora ulteriormente precisato che
le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle
che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello
determinato dall’agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale
ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell’agente, si connotino per
l’assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e
imprevedibili per l’agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013 – dep. 22/10/2013,
Frediani, Rv. 258085); cosicché le eventuali negligenze dei sanitari nelle
successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di
lesioni personali posta in essere dall’agente e l’evento morte, non costituendo un
fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale
(Sez. 5, n. 39389 del 03/07/2012 – dep. 05/10/2012, Martena, Rv. 254320).
Ciò è ancora più chiaro quanto alle condotte omissive dei sanitari, atteso
che, mentre è astrattamente possibile escludere il nesso di causalità in ipotesi di
colpa commissiva, in quanto il comportamento del medico può assumere i
caratteri della atipicità, la catena causale resta invece integra allorquando vi
siano state delle omissioni nelle terapie che dovevano essere praticate per
prevenire complicanze, anche soltanto probabili, delle lesioni a seguito delle quali
era sorta la necessità di cure mediche. L’errore per omissione non può mai
prescindere dall’evento che ha fatto sorgere l’obbligo delle prestazioni sanitarie.
L’omissione, da sola, non può mai essere sufficiente a determinare l’evento
proprio perché presuppone una situazione di necessità terapeutica che dura
finché durano gli effetti dannosi dell’evento che ha dato origine alla catena
causale (Sez. 5, n. 17394 del 22/03/2005 – dep. 06/05/2005, D’Iginio, Rv.
231634; Sez. 4, n. 11779 del 12/11/1997 – dep. 16/12/1997, P.M. in proc. Van
Custem, Rv. 209057).

Nel caso di Alongi, è ampiamente chiarito dalla sentenza impugnata che la
causa prima del sanguinamento che aveva indirettamente provocato

13

sinergia con la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare una delle

l’insufficienza respiratoria acuta era la ferita inferta da Giampiero Ferrito alla gola
con l’arma da taglio; che l’unica terapia possibile era un intervento chirurgico di
esplorazione al collo, intervento specializzato che il Presidio di Bagheria non
poteva effettuare; che la sutura in quel presidio operato era retrattabile e non
aveva avuto effetti decisivi; che il paziente era stato immediatamente inviato al
Pronto Soccorso di Palermo; che, giunto a quel nosocomio, l’evoluzione delle
condizioni del paziente era stata talmente rapida da impedire qualsiasi

4. Sono infondati anche i motivi di ricorso formulati da Giampiero e Piero
Ferito concernenti la legittima difesa.
Come premesso, la Corte ha ritenuto ed ampiamente argomentato sulla
circostanza che i due imputati, giunti sulla strada dopo essersi muniti di armi,
avevano aggredito Alongi in un momento in cui Storniolo e Ferrito Pierangela
erano riusciti a separare Alongi e Rosario Ferrito; cosicché non vi era alcuna
giustificazione dell’aggressione, risultando, comunque, evidente la sproporzione
tra l’asserita difesa e l’offesa.

Analogamente deve ritenersi per l’addebito dell’aggravante dei futili motivi,
per quanto già anticipato.

5.

La censura proposta dalla difesa di Giampiero Ferrito in ordine

all’insussistenza dell’animus necandi e alla mancata derubricazione del delitto di
omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale è infondata.

Come conferma lo stesso ricorrente, la Corte è giunta a confermare il dolo
omicidiario sulla base delle dichiarazioni di Ferrito Pierangela e Storniolo Filippo:
la Corte affronta ampiamente l’attendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni e
la risolve positivamente, con considerazioni non censurabili in questa sede, in
quanto non affette da manifesta illogicità.
La difesa del ricorrente, del resto, si basa su un argomento consueto in base
al quale, se Giampiero Ferrito avesse voluto uccidere Giuseppe Alongi lo avrebbe
fatto, colpendolo ripetutamente al petto: ma questa Corte ha ripetutamente
insegnato che la scarsa entità delle lesioni (in questo caso, apparente) provocate
alla persona offesa non costituisce circostanza idonea ad escludere di per sé
l’intenzione omicida, in quanto può essere rapportabile anche a fattori
indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della
vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043
del 10/06/2014 – dep. 15/12/2014, Vaghi, Rv. 261702): principio certamente

14

intervento.

applicabile al caso in esame.

La Corte motiva adeguatamente anche in punto di concorso nell’omicidio
volontario di Rosario Ferrito e Pietro Ferrito, facendo emergere la loro piena
partecipazione all’azione aggressiva letale posta in essere da Giampiero Ferrito:
quanto a Rosario Ferrito mediante il tentativo di ostacolare l’intervento dei due
pacieri, scagliandosi ancora addosso all’Alongi; quanto a Pietro Ferrito, colpendo
quasi contemporaneamente al figlio con un’ascia la testa di Giuseppe Alongi, con

6. La motivazione appare logica ed adeguata anche con riferimento alle
ulteriori decisioni adottate: l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 116 cod.
pen. per Rosario Ferrito che, con la sua condotta, aveva ostacolato gli interventi
della sorella Pierangela e di Storniolo e aveva rafforzato la violentissima
aggressione posta in essere nei confronti dell’Alongi dai congiunti; l’esclusione
dell’aggravante della provocazione, logicamente motivata con la dinamica delle
fasi iniziali dello scontro, nel quale era stato Ferrito Rosario a lanciare una sfida
ad Alongi, invitandolo ad uscire dall’autovettura e togliendosi la giacca, quindi
già facendo intendere quello che sarebbe avvenuto immediatamente dopo;
l’esclusione di quella del fatto doloso della persona offesa, chiaramente non
applicabile nel caso di specie, atteso che, per la configurabilità dell’attenuante è
necessario che quest’ultimo concorra volontariamente a determinare l’evento del
reato (cioè il ferimento mortale) e non è invece sufficiente che il suo
comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta
dell’imputato (Sez. 5, n. 35560 del 07/06/2012 – dep. 17/09/2012, Porta e altri,
Rv. 253203); così come, infine, le decisioni in punto di trattamento
sanzionatorio, ampiamente motivate sulla base dei parametri di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18 giugno 2015

Il Consigliere estensore

l P side e

evidente dimostrazione della condivisione dell’animus necandi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA