Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36722 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36722 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOGLIETTA MANUEL N. IL 21/08/1982
avverso la sentenza n. 9973/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv . 5

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Data Udienza: 06/05/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14 febbraio 2013 il GIP del tribunale di Velletri, in
sede di giudizio abbreviato, dichiarava Manuel Foglietta colpevole del tentato
omicidio, aggravato dai futili motivi, di Buduleci Jon nonché del connesso reato di
detenzione della pistola Beretta calibro 7,65 utilizzata per commettere il reato, e
lo condannava alla pena di anni otto mesi quattro di reclusione, oltre alle
sanzioni accessorie.

confermava il giudizio di responsabilità riducendo la pena ad anni 6 mesi 4 di
reclusione.

3. I fatti erano stati ricostruiti dai giudici di merito nei termini seguenti.
La parte offesa era stata condotta la notte del 14 maggio 2012 presso
l’ospedale di Palestrina perché colpita da un colpo di arma da fuoco nella parte
superiore del petto. Sulla base delle informazioni acquisite, emergeva che a
sparare era stato l’imputato Foglietta Manuel che aveva colpito Buduleci, quando
questi, che lavorava per suo conto e abitava in una roulotte messagli a
disposizione, si era recato presso la abitazione del Foglietta, chiamato dalla di lui
moglie per consumare insieme del vino. Anche nelle ore precedenti c’era stato un
comune consumo di questa bevanda alcolica in casa dell’amico Monteanu.
Quando si era recato a casa di Foglietta, Buduleci era stato aggredito
verbalmente dalla moglie di costui, che lo aveva rimproverato di aver sporcato il
piazzale comune, e all’improvviso era stato colpito dall’imputato che lo aveva
ingiuriato e gli aveva sparato contro due o tre colpi di arma da fuoco, uno dei
quali lo aveva colpito. Buduleci si era dato quindi alla fuga, lasciando dietro di sé
le tracce di sangue, in seguito repertate. In esito alla perquisizione eseguita
nell’abitazione, Foglietta aveva consegnava la pistola da lui occultata.

4. Il primo giudice riteneva attendibile la parte offesa, le cui dichiarazioni
erano state riscontrate dai testi assunti, e ricostruiva l’episodio come una
conseguenza del litigio insorto con Foglietta e la moglie per aver buttato per
terra, davanti alla casa, spazzatura. In presenza di Monteanu, Foglietta aveva
espresso la volontà di mandar via Buduleci dalla sua proprietà. Veniva in tal
modo disattesa la tesi della legittima difesa sostenuta dall’imputato, che aveva
affermato di aver sparato solo per spaventare la vittima che impugnava un
coltello, posto che quest’arma non era mai stata ritrovata nonostante le accurate
ricerche da parte della polizia giudiziaria.

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2. Con sentenza emessa il 6 dicembre 2013, la Corte di appello di Roma,

5. La corte di appello di Roma, nel rigettare i motivi di appello, valutava che
il giudizio abbreviato cd. “secco” era stato richiesto dopo che non era stato
ammesso quello condizionato all’audizione della moglie di Foglietta, cosicché non
sussistevano i presupposti per la parziale rinnovazione del dibattimento. Non
veniva accolto nemmeno il motivo con cui si richiedeva l’assoluzione per aver
agito in stato di legittima difesa, anche nella forma putativa. Anche se prima
dell’evento lesivo, la vittima aveva espresso in rumeno minacce verso Foglietta,
l’episodio si era chiuso senza ulteriori sviluppi, cosicché la fase successiva, che

causale diversa e non collegata con le precedenti minacce. L’imputato si era
armato prelevando la pistola da un pozzo, dove era in precedenza occultata, e
ciò contraddiceva la tesi della legittima difesa, considerando anche il mancato
rinvenimento del coltello. In relazione all’errore in cui era incorso il primo giudice
nel calcolo della pena, la corte distrettuale operava la indicata riduzione.

6. Avverso la sentenza della corte di appello ha presentato ricorso per
cassazione l’imputato personalmente chiedendo l’annullamento della decisione.
6.1. Con il primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione per aver il primo giudice respinto la richiesta di
giudizio abbreviato condizionato e per aver omesso di disporre la rinnovazione
del dibattimento in appello per l’audizione della propria moglie. L’imputato fa
presente che la donna era l’unica testimone dei fatti che avrebbe potuto chiarire i
motivi che avevano portato al ferimento di Buduleci. Contesta il giudizio di
inattendibilità preventivamente formulato dal primo giudice e ribadisce la
necessità della audizione.
6.2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge per il mancato
riconoscimento della legittima difesa, anche putativa, o di eccesso colposo,
nonché illogicità della motivazione. La decisione di merito era erronea perché
non aveva escluso con appaganti argomentazioni logiche l’ipotesi alternativa
prospettata dall’imputato che aveva esploso il colpo d’arma per proteggere sé e
la propria famiglia dal tentativo di aggressione posto in essere dal cittadino
rumeno. Egli aveva ammesso di aver sparato e aveva consentito il ritrovamento
dell’arma; al contrario le dichiarazioni rese dalla parte lesa erano contrastanti ed
erano state disattese dal teste Monteanu e dal rinvenimento di un solo bossolo di
proiettile. La versione resa da Buduleci non era attendibile, anche in relazione al
suo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. La
parte offesa aveva negato di aver minacciato Foglietta ed aveva reso
dichiarazioni false, sia in relazione al movente della sparatoria sia al numero dei
colpi esplosi. La ricostruzione del ferimento operata dalla vittima non era
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aveva visto l’imputato sparare contro Buduleci, era stata determinata da una

coerente con i dati oggettivi, essendo oltretutto inverosimile che il ricorrente
senza nessuna giustificazione avesse compiuto un atto così grave. Non era quindi
possibile escludere al di la’ di ogni ragionevole dubbio che egli avesse sparato
per difendere se stesso e la sua famiglia da una imminente aggressione. A
prescindere dal ritrovamento o meno del coltello, le condizioni di tempo e di
luogo inducevano esso ricorrente a pensare di trovarsi esposto al pericolo attuale
di un’offesa ingiusta.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell’aggravante
dei futili motivi, richiamando gli stessi argomenti in fatto di cui al motivo

precedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, con cui si ripropongono le stesse doglianze avanzate con i
motivi di appello, è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
2. In relazione al primo motivo, si legge nella sentenza di primo grado che,
a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato il ricorrente aveva
tempestivamente fatto richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato,
subordinato all’audizione di Lombardino Alessia. Il G.U.P. aveva rigettato la
richiesta e aveva dato ingresso al giudizio abbreviato ordinario chiesto
subordinatamente.
È pacifico che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ha carattere
eccezionale e deve essere giustificata dall’assoluta necessità dell’assunzione della
nuova prova ai fini della decisione. Tanto vale a maggior ragione nel processo
celebrato con il rito abbreviato, in quanto “l’imputato rinunzia definitivamente al
diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come
condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti ai sensi dell’art. 438
c.p.p., comma 5. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini
della decisione (art. 441 c.p.p., comma 5), di disporre in appello la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 3) sono poteri officiosi, che
prescindono dall’iniziativa dell’imputato, non presuppongono una facoltà
processuale di quest’ultimo e vanno esercitati solo quando emerga un’assoluta
esigenza probatoria” (cfr. Cass. pen. sez. 3″ n. 12853 del 13.2.2003). Di fronte
al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, all’imputato si erano
aperte due strade: o affrontare il giudizio ordinario e riproporre nel dibattimento
la richiesta o rinunciare all’integrazione probatoria e richiedere il giudizio
abbreviato ordinario. Foglietta ha optato per quest’ultima alternativa ed ha
rinunciato alla propria prova, così che non è censurabile la decisione della Corte
che ha ritenuto preclusa la possibilità di dare ingresso all’attività istruttoria
richiesta dall’appellante (ritenendo di non attivare i poteri officiosi). È stato in
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proposito ribadito che “il comma primo dell’art. 603 c.p.p., con il limite della
valutazione discrezionale del giudice di non esser in grado di decidere allo stato
degli atti, sarà invocabile, per le prove non ammesse, dall’imputato che abbia
subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica
integrazione probatoria (art. 438 quinto comma c.p.p.), mentre chi abbia
acceduto al c.d. abbreviato semplice potrà solo sollecitare il potere officioso di
cui al comma terzo dello stesso precetto, basato sulla rinnovazione
dibattimentale ritenuta assolutamente necessaria.” (Cass. pen. sez. 3^ n. 15296

sull’inattendibilità della teste (coniuge dell’imputato).

2. Nel secondo motivo il ricorrente invoca l’applicazione delle scriminanti e
contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Su quest’ultimo
aspetto, che è logicamente preliminare, è opportuno ricordare quale sia l’ambito
del sindacato della decisione di merito in sede di legittimità, poiché il motivo
involge questioni di fatto che non possono essere verificate da questa Corte. Il
sindacato di legittimità, infatti, secondo quanto dispone l’art. 606 c.p.p., comma
1, lett. e), è circoscritto nei limiti della assoluta “mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento
impugnato”. Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della
pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la
motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici,
restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano
l’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di
quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste,
ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni
adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici. La verifica di
legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di
logicità della motivazione, essendo inibito dall’art. 606, comma 1, lett. e) cit. il
controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare
ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa
prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti ne’ su altre spiegazioni fornite dalla
difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (V. Sez. 6 sentenza n. 1662
del 4.12.1995, Rv. 204123).
Le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 non hanno
mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità.
Ne consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame” menzionati ora dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che
essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche
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del 2.3.2004). Irrilevante in proposito è l’argomentazione svolta dalla Corte

in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una
soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la
verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova
valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal
giudice di merito (V. Sez. 4 sentenza n. 35683 del 10.7.2007, Rv. 237652).
Tenendo conto dei suddetti principi, deve osservarsi che la struttura
razionale della sentenza impugnata presenta una sua chiara e puntuale coerenza
argomentativa ed é saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica,

non illogica, incensurabile nel merito, accertato che fu Foglietta a esplodere
improvvisamente i colpi di arma da fuoco contro Buduleci; che questi non era
armato; che non vi era nessun collegamento con il precedente litigio, i cui effetti
si erano ormai esauriti. Con ampia argomentazione il giudice di primo grado ha
espresso le ragioni per cui Buduleci era attendibile e dato conto delle minime
imprecisioni (pag. 14) nel suo narrato, ponendo in rilievo come l’imputato
inizialmente non avesse denunciato l’aggressione subita, trascurando cioè di
riferire l’unico elemento che, se vero, poteva andare a sua discolpa.
Il ricorrente non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali
preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un
preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con
esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle
regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio
La ricostruzione fattuale svolta ai punti sub 3-4-5 del Rilevato esclude che
nella vicenda ricorrano i presupposti per l’applicabilità della legittima difesa,
anche nella forma putativa. Accertato dal giudice di merito che fu Foglietta a
esplodere improvvisamente i colpi di arma da fuoco contro Buduleci; che questi
non era armato; che non vi era nessun collegamento con il precedente litigio, i
cui effetti si erano ormai esauriti, non si vede sotto quale profilo possa operare
un istituto che presuppone la necessità di difendersi da una offesa ingiusta altrui.
Con la conseguenza che la mancanza dei presupposti della scriminante della
legittima difesa impedisce di ravvisare anche l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui
all’art. 55 c.p. Infatti, l’espresso richiamo contenuto nell’art. 55 c.p. alle
disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione, e la specificazione
che l’eccesso ricorre quando, per colpa, si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o
dall’Autorità (nelle ipotesi previste dagli artt. 51 e 53 c.p.), o dalla necessità di
difendere il proprio o l’altrui diritto o sè stesso da un danno grave alla persona
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alle risultanze del quadro probatorio avendo i giudici di merito, con motivazione

(nelle ipotesi di legittima difesa e stato di necessità previste dagli artt. 52 e 54
c.p.), conduce a affermare che l’art. 55 c.p. postula necessariamente un
collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminanti, con conseguente
impossibilità di ritenere la sussistenza della fattispecie colposa descritta dall’art.
55 c.p. in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola
scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti, (conforme Sez. 1, Sentenza
n. 18926 del 2013; Sez. 1, n. 298 del 24/09/1991 – dep. 15/01/1992, Riolo, Rv.

3. In relazione all’ultimo motivo, non merita censura la valutazione del
giudice di merito che per la banalità del motivo -presenza di spazzatura per
terra- ha ritenuto sussistente l’aggravante dei futili motivi. Secondo i principi
costantemente affermati da questa Corte, la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste
allorché la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità,
banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune
modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, e da potersi
considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di
un impulso violento (Sez. 1, n. 29337 dell’08/05/2009, Albanese, Rv. 244645; Sez. 1, n.
39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832; Sez. 1, n. 59 dell’01/10/2013 (02/01/2014),
Pemia, Rv. 258598).

4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015
Il Consigliere estensore

190726).

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