Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36720 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36720 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO PAOLO N. IL 24/05/1971
avverso la sentenza n. 43/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 14/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
rzet iftgAluolleche ha concluso per e‘ àruyymm`Seq’ est-4 Trci`(14,Gt514-.0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. to

Data Udienza: 22/04/2015

Ritenuto in fatto

1. Romano Paolo ricorre – per il tramite del suo difensore di fiducia Giovanni
Abet – avverso la sentenza deliberata nei suoi confronti il 14 marzo 2014, con la
quale la Corte di Assise di Appello di Napoli, riformando limitatamente all’entità
della pena quella di primo grado, lo ha condannato alla pena di giustizia (anni
diciannove e mesi otto di reclusione) siccome colpevole – unitamente ad altri
imputati non ricorrenti – del delitto di omicidio aggravato commesso in Napoli il

relativa alla detenzione ed al porto illegale delle armi comuni da sparo (una
pistola cal. 7,65 ed una pistola 357 magnum) utilizzate per l’esecuzione del
delitto.
Secondo l’ipotesi accusatoria – ritenuta fondata dai giudici di merito – il
ricorrente, unitamente a Fusco Egidio, avrebbe svolto il ruolo di conducente di
una delle due motociclette a bordo delle quali gli esecutori materiali dell’omicidio
– Grande Nunzio e Romano Claudio, solo omonimo del ricorrente – si erano dati
alla fuga dopo aver commesso l’omicidio, su mandato ed istigazione di Sarno
Luciano, Ponticelli Gianfranco e Fusco Pasquale.
Il movente dell’omicidio – sempre secondo l’ipotesi accusatoria – era da
ascriversi allo stretto legame esistente tra il Mignano e De Luca Bossa Antonio figura apicale di un sodalizio camorristico all’epoca dei fatti (febbraio 2002)
alleato a quello dei Fusco-Ponticelli, laddove la causa della rottura dei rapporti
tra le due aggregazioni criminali era da ravvisarsi sia nell’insorgere di questioni
relative alla spartizione dei proventi delle attività delittuose svolte nel territorio di
Cercola e San Sebastiano al Vesuvio sia anche nell’alleanza conclusa dai
Ponticelli con il gruppo criminale diretto dalla famiglia Sarno, i quali ritenevano il
Mignano responsabile di un attentato dinamitardo che aveva provocato la morte
di Amitrano Luigi, nipote di Sarno Giuseppe.
L’affermazione di penale responsabilità di Romano Paolo è stata fondata dai
giudici di merito, essenzialmente, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Grande Nunzio e Romano Claudio, esecutori materiali dell’omicidio, queste ultime
riscontrate anche da quelle del collaboratore Tirino Carmine, valutate anch’esse
come pienamente attendibili, logiche e coerenti nonché esenti da finalità
calunniato ne.
Tali dichiarazioni, i cui passaggi più significativi risultano integralmente
trascritti nella sentenza impugnata, seppure risultavano non convergenti quanto
alla partecipazione del ricorrente alla riunione in cui era stata deliberata
l’uccisione del Mignano (che Egidio e Pasquale Fusco ritenevano animato da
propositi omicidiari nei loro confronti), riferita dal solo Romano Claudio, erano
però significativamente univoche nell’indicare il Romano Paolo come uno dei

14 febbraio 2002 in danno di Mignano Giuseppe e della connessa imputazione

partecipi all’esecuzione dell’omicidio (con compiti di “basista” e palo), avendo
costui accompagnato gli esecutori materiali sul luogo del delitto a bordo di una
moto enduro (verosimilmente condotta, secondo il primo giudice, dal coimputato
Fusco Egidio, essendo le due moto utilizzate per commettere l’omicidio intestate
ai fratelli Fusco) ed atteso sotto casa della vittima che costoro “portassero a
termine la barbara esecuzione”.
In particolare – per quanto specificamente ancora rileva nel presente
giudizio di legittimità – la Corte territoriale riteneva non convincenti le

ritenevano non adeguatamente dimostrata l’effettiva “partecipazione
consapevole” del Romano all’azione omicidiaria, dovendo ritenersi equivoca, per
l’affermazione di una penale responsabilità, la sola circostanza della riferita
presenza dell’imputato sotto l’abitazione del Mignano.
Sul punto i giudici di appello, oltre ad evidenziare che l’imputato aveva
negato di aver accompagnato con una moto gli autori materiali dell’omicidio,
sostenendo l’impossibilità per lui di condurre una motocicletta tipo enduro a
ragione della statura troppo bassa (affermazione ritenuta inconferente, a
prescindere dalla sua effettiva veridicità, ove si ritenga che la moto era guidata
dal Fusco, circostanza confermata anche dal dato che costui venne arresto, nove
giorni dopo l’omicidio, mentre era alla guida di una moto di identico modello),
obiettando, quanto alla tesi difensiva di una pretesa “partecipazione
inconsapevole” del ricorrente all’omicidio, che era inverosimile, sul piano logico
ed in base alle comuni regole comportamentali proprie delle organizzazioni
criminali, che gli esecutori materiali di un omicidio si fossero recati a casa della
vittima per ucciderla, senza aver detto nulla a coloro che li avevano
accompagnati ed attesi sul posto, avendo per altro la necessità di essere
avvertiti in caso di imprevisti ed avere la possibilità di poter scappare
velocemente da quel luogo.
Orbene deduce il ricorrente l’inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, non rispettosa delle regole di giudizio elaborate in
materia dalla giurisprudenza di legittimità, che ove correttamente applicate, non
avrebbero potuto consentire l’affermazione di penale responsabilità del Romano
perché, ancorché tra loro concordi relativamente alla presenza dell’imputato sul
luogo dell’agguato, differivano per particolari non irrilevanti, quali, oltre il
numero delle motociclette utilizzate, la partecipazione dello stesso alla riunione
preparatoria, circostanza assolutamente rilevante per affermare l’effettiva
consapevolezza, da parte del ricorrente, che l’asserito spostamento in moto nei
pressi dell’abitazione della vittima, circostanza incongruamente ritenuta
confermata dal collaboratore Tirino, fosse effettivamente funzionale alla

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argomentazioni difensive, che in adesione al dictum dei giudici del riesame,

perpetrazione dell’omicidio e non invece alla consegna di una somma di denaro
ad una persona che, all’epoca, risultava “alleata” al clan “Fusco-Ponticelli”.
La consapevolezza del ricorrente di partecipare e fornire un contributo
all’azione delittuosa, risulta quindi affermata dai giudici di appello, ad avviso del
ricorrente, sulla base di semplici congetture, di valutazioni di tipo logico rimaste
assolutamente indimostrate e per ciò insufficienti a fondare una pronuncia di
condanna.
Da parte del ricorrente si fa altresì rilevare, quale ulteriore profilo di criticità

deduzioni difensive che segnalavano, anche attraverso allegazioni documentali,
come l’ipotesi accusatoria trovava smentita nelle dichiarazioni del collaboratore
di giustizia Fusco Pasquale nonché l’estraneità di Romano Paolo a qualsivoglia
compagine malavitosa (la sentenza Dente + altri) e come costui fosse ritenuto,
anzi, per la sua condotta scellerata, un energumeno, un persona pericolosa e
destinataria di minacce di morte.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Romano Paolo è basata su
motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1 Con riferimento all’unico articolato motivo d’impugnazione dedotto in
ricorso – con il quale si censura, sostanzialmente, l’affermazione di responsabilità
concorsuale del ricorrente nell’omicidio di Mignano Giuseppe, per non avere i
giudici di appello fornito adeguata e logica risposta alle censure sviluppate
nell’atto di appello in tema di valutazione del quadro probatorio ed in particolare
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – occorre precisare, in primo
luogo, che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è
viziata per carenza di motivazione, solo se si limita a riprodurre la decisione
confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi.
Nel caso in esame, invece, i giudici di appello, come si ricava anche dalla pur
sintetica illustrazione del contenuto della sentenza impugnata compiuta in sede
di esposizione in fatto, hanno dato conto dei motivi di impugnazione che
confutavano le soluzioni adottate dal giudice di primo grado ed hanno
compiutamente argomentato sulle ragioni per cui tali censure dovevano ritenersi
prive di fondamento.
1.2 In particolare, fermo restando che il principale elemento di prova a
carico del Romano era effettivamente costituito dalle dichiarazioni accusatorie di
plurimi collaboratori di giustizia, in primo luogo quelle rese da Grande Nunzio,
non coglie nel segno il rilievo difensivo secondo cui i giudici di appello avrebbero
violato le regole in tema di valutazione delle chiamate in correità, procedendo ad
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della decisione impugnata, come siano rimaste prive di adeguata confutazione le

una disamina superficiale ed acritica delle dichiarazioni rese dal predetto
collaboratore di giustizia. Ed invero i giudici di merito, in presenza di
dichiarazioni che accusavano il Romano di essere uno dei partecipi alla fase
esecutiva dell’omicidio Mignano, hanno proceduto a verificare, in primo luogo, se
la chiamata in reità proveniente dal Grande fosse intrinsecamente attendibile,
con riferimento alla sua genuinità, alla veridicità, alla spontaneità, alla costanza
ed alla logica interna del racconto, e quindi ad accertare se la stessa fosse
confortata da riscontri estrinseci ed obiettivi, cioè da fatti storici che, se anche da

chiamato in correità, complessivamente considerati e valutati, risultavano
compatibili con la chiamata in reità e di questa rafforzativi; con ciò
uniformandosi, in definitiva, a principi di diritto ormai consolidati enunciati da
questa Corte in tema di valutazione della prova (si veda ex multis, Cass., sez. 6
sentenza n. 661 del 7/12/1995 – 19/1/1996, ric. Agresta ed altro).
In linea con gli indicati principi, i giudici di merito, con valutazioni del tutto
sintoniche, hanno evidenziato, in particolare, con motivazione adeguata e del
tutto logica, che il Grande, al pari dell’altro collaboratore di giustizia Romano
Claudio che pure ha riferito sull’episodio delittuoso di cui trattasi, come lui
esecutore materiale dell’omicidio ed intraneo al contesto malavitoso in cui era
maturato il delitto, dovevano ritenersi dei collaboratori di giustizia attendibili,
anche perché estranei a qualsiasi «manovra calunniosa», che avevano
consentito, autoaccusandosi, di far luce su gravi reati per i quali non erano
ancora indagati o imputati; che le dichiarazioni del Grande in merito al diretto
coinvolgimento del Paolo Romano nella fase esecutiva dell’omicidio del Mignano,
avevano trovato adeguato riscontro nelle sopravvenute dichiarazioni,
autoconfessorie, e per ciò vieppiù attendibili del Romano Claudio,
significativamente convergenti nell’indicare l’odierno ricorrente, come uno dei
partecipi alla fase esecutiva dell’omicidio (con compiti di “basista” e palo), il
quale aveva altresì riferito anche di una partecipazione dell’imputato ad una
riunione preparatoria del delitto, circostanza questa del tutto nuova ma rimasta
però priva di riscontri.
1.3 Né ha pregio il rilievo difensivo secondo cui la sentenza impugnata
sarebbe illegittima in quanto i giudici di appello non avrebbero considerato
adeguatamente che le dichiarazioni accusatorie non erano tra loro convergenti ed
omesso di valutare prove a discolpa dell’imputato (le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Tirino Carmine, che aveva escluso la partecipazione
dell’imputato alla compagine associativa dei Fusco, dato questo accertato anche
giudizialmente in altro procedimento – quello a carico di tale Dente ed altri – la
cui sentenza era stata prodotta in atti; le dichiarazioni del collaboratore di

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cf

soli non raggiungevano il valore di prova autonoma di responsabilità del

giustizia Fusco Pasquale, che aveva escluso un coinvolgimento del ricorrente
nell’azione omicidiaria).
Ed invero, il tema dell’attendibilità del Grande e dell’altro collaboratore
Romano Claudio, come già evidenziato in precedenza, ha in effetti formato
oggetto di specifica ed adeguata disamina da parte dei giudici di merito – le cui
argomentazioni sul punto, assolutamente convergenti, si integrano tra loro
reciprocamente – avendo la Corte territoriale spiegato, in particolare, le ragioni
per cui tali propalazioni, intrinsecamente attendibili e circostanziate, dovevano

risultano, invero, del tutto coerenti con principi di diritto da tempo enunciati da
questa Corte, secondo cui:
– l’esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per
sé sufficiente ad escludere l’attendibilità del collaborante allorché, alla luce di
altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente
apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, la
prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell’accusa (in termini,
Sez. 1, sentenza n. 242 del 17/01/1994, Rv. 196671);
– le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono riscontrarsi
reciprocamente, qualora sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del
narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che
investano soltanto elementi circostanziali del fatto (in tal senso si veda Sez. 1,
n. 7643 del 28/11/2014 – dep. 19/02/2015, Villacaro e altro, Rv. 262309);
– il requisito del disinteresse costituisce uno solo dei criteri con i quali si
misura la affidabilità della chiamata, ditalché, come la sua presenza non può
portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non
conduce necessariamente ad escluderla (Sez. 6, Sentenza n. 7322 del
07/05/1997, Rv. 209740);
– un apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità non
vale, di per sé, ad escluderne la credibilità intrinseca, trattandosi invero di una
connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati
connessi; connotazione, del resto, tenuta presente dal legislatore nel
subordinare la rilevanza di tali fonti di prova, ad una puntuale verifica circa
l’attendibilità intrinseca della chiamata e la presenza di riscontri esterni;

(in

termini, Sez. 6, Sentenza n. 4108 del 17/02/1996, Rv. 204436).
1.4 Priva di fondamento deve ritenersi, altresì, anche la deduzione del
ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in merito
alle argomentazioni difensive relative all’asserita estraneità del ricorrente al clan
Fusco-Ponticelli ed alle dichiarazioni del Tirino e del Fusco Pasquale, il quale, in
particolare, aveva escluso qualsiasi concorso dell’imputato nell’omicidio.

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ritenersi non calunniose, sviluppando al riguardo logiche argomentazioni, che

Ed invero la sentenza impugnata presenta sul punto una più che adeguata
motivazione, avendo i giudici di appello precisato (pagg. 10 e 11) “che il Tirino
non ha mai detto che Romano Paolo era estraneo al clan ma solo che non godeva
di grande reputazione… dal punto di vista criminale”; che le dichiarazioni di
Fusco Pasquale risultavano scarsamente attendibili e prive di riscontri, avendo il
Romano Pasquale riferito, per altro, di una “finta collaborazione di Fusco
Pasquale”; che l’imputato ha subito condanna definitiva per reati aggravati
dall’art. 7 legge n. 203 del 1991 e che la sentenza prodotta dalla difesa, era

particolare, tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore Romano Claudio,
ritenute in quel processo inutilizzabili per assenza di elementi di riscontro.
1.5 Avendo i giudici di merito fornito adeguata e logica spiegazione in merito
alle ragioni per cui le dichiarazioni accusatorie del Grande dovevano ritenersi
attendibili e positivamente riscontrate, si rivela quindi manifestamente infondato
l’assunto difensivo secondo cui gli stessi sarebbero pervenuti ad una pronuncia di
condanna in assenza di una prova certa della responsabilità dell’imputato.

2. Al rigetto del ricorso consegue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

fondata su di un diverso quadro probatorio, non avendo tale decisione, in

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