Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3672 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3672 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LLESHAJ GJEVAHIR N. IL 15/08/1984
avverso l’ordinanza n. 2170/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
30/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘èveren i o saLvgi.6.6.‘
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Uditi difensor Avv.;

14e6RA45

Data Udienza: 09/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 30.7.2013 il Tribunale del riesame di Roma – a
seguito di ricorso nell’interesse di LLESHAJ GJEVARHIR avverso la
ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere emessa il
7.6.2013 dal GIP del Tribunale di Roma – ha confermato detta ordinanza

a carico del predetto indagato in ordine ai reati di cui all’art. 74 ( capo
A) e 73-80 (capo T) del DPR n. 309/90.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo:
2.1.mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in
ordine all’attualità delle esigenze cautelari non essendosi considerati il
lasso temporale tra i fatti (gennaio 2011) e il momento della decisione
cautelare ( 7.6.2013) nonché l’unicità dell’episodio criminoso di cui al
capo T) , l’effetto deterrente dell’arresto per furto nell’agosto del 2011 e,
infine, la creazione di un proprio nucleo familiare da parte dell’indagato.
2.2.difetto di motivazione in ordine all’incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma mancandosi di motivare sull’incidenza delle
precedenti iscrizioni per lo stesso reato associativo e/o reati fine in
Trieste, Desenzano del Garda, Milano, Brescia e Firenze. Inoltre,
ulteriore mancanza di motivazione si deduce in ordine al capo T), unico
reato attribuibile al ricorrente, che si sarebbe perfezionato in Svizzera
mentre l’ipotizzato leader dell’associazione aveva la sede dei propri
affari illeciti in Desenzano del Garda.
2.3.mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e
violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione al contestato reato associativo
in ordine al quale non sarebbe stata delineata la consapevolezza
dell’indagato in relazione all’unico episodio contestatogli, essendo
all’oscuro di sedi operative in altre città, essendo emerso che lo stesso
ipotizzato capo non era stato in grado di far affidamento sul ricorrente
che, insieme ad altri, aveva speso per sé il denaro destinato all’acquisto
della sostanza, come pure che i partecipi alle conversazioni captate non
sono affatto sodali tra loro. Nessuna motivazione sarebbe, inoltre,
offerta in ordine alla sussistenza della aggravante ex art. 80 DPR n.
309/90; né alcun riscontro vi sarebbe al solo compendio intercettivo
che, peraltro, non esprime legami di rilievo.
1

con la quale sono stati riconosciuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza

2.4.inosservanza dell’art. 309 co. 10 c.p.p. in relazione al pervenimento
degli atti al Tribunale del riesame sicché dal 19 luglio decorreva il
termine per il deposito della motivazione.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Preliminare è la considerazione del quarto motivo di ricorso in ordine alla
violazione dell’art. 309 co. 10 c.p.p.. Esso è del tutto genericamente
proposto sulla mera asserzione della decorrenza dalla trasmissione di
atti che sarebbe intervenuta relativamente ad altro coindagato che non

posizione del ricorrente.
5.

Il secondo motivo di ricorso, anch’esso preliminare, sulla questione della
incompetenza territoriale dell’A.G. romana è inammissibile perché
manifestamente infondato.

5.1.La competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti si radica nel luogo in cui si è
realizzata l’operatività della struttura criminosa, assumendo rilevanza il
luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del
programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi
rivelino il luogo di operatività dell’associazione (Sez. 5, Sentenza n.
4104 del 08/10/2009 Rv. 246064

Imputato: Doria e altri; conf. Sez. 3,

Sentenza n. 24263 del 10/05/2007 Rv. 237333
6,

Sentenza n.

26010

del

Imputato: Violini. Sez.

23/04/2004 Rv. 229972

Imputato:

Loccisano.); ancora, il luogo di inizio della consumazione del delitto di
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della
determinazione della competenza per territorio, è quello in cui deve
essere commesso il primo dei delitti programmati (Sez. 1, Sentenza n.
7926 del 22/01/2013 Rv. 255306 Imputato: Xhaferri).
5.2.Sicchè correttamente il Tribunale ha ritenuto radicata la competenza
territoriale della A.G. romana, ai sensi dell’art. 8 co. 3 c.p.p., in ragione
della rilevata commissione dei primi reati fine in Roma e la doglianza a
proposito, fa leva su irrilevanti precedenti iscrizioni da parte di altri Uffici
giudiziari.
5.3.Quanto alla doglianza in ordine alla consumazione del reato sub T), essa
è genericamente proposta sull’inverificato assunto che trattasi dell’unico
reato ascrivibile al ricorrente, invece, coinvolto anche nel delitto
associativo di rilevata maggiore gravità.
6.

Quanto al terzo motivo relativo alla gravità indiziaria esso è
inammissibile perché prospetta genericamente una rivalutazione in fatto
del compendio indiziario posto a carico del ricorrente al quale- senza vizi
2

si comprende perchè dovesse coinvolgere, oltretutto e perciò solo, la

logici e giuridici – è stata riconosciuta la partecipazione all’associazione
guidata dal LALA Eduard, nell’ambito della «cellula» di Pioltello, in
ragione delle plurime condotte relative alla detenzione dello
stupefacente per lo smercio, alla raccolta ed invio di denaro al LALA
destinato al sodalizio e per il pagamento di precedenti partite droga, alle
informazioni fornite al LALA ed al MARGUNI Gjergj delle
«disavventure» degli altro associati, e specificamente alla raccolta di
denaro ed incontro dei fornitori in relazione all’episodio sub T).
Quanto – infine – al primo motivo, afferente le ritenute esigenze
cautelari, è anch’esso inammissibilmente volto a criticare la valutazione
in fatto condotta dal Tribunale che ha correttamente giustificato la
esistenza delle cogenti esigenze sulla base del verificato stabile, attivo e
qualificato inserimento del ricorrente nell’ambito associativo criminale
internazionale che trattava ingenti partite di stupefacenti ( cocaina)
rispetto alla quale non risultano identificati tutti i correi ed i cui contatti
preludevano ad ulteriori forniture; ha considerato, inoltre, il pericolo di
fuga del ricorrente in ragione della disponibilità di rifugi all’estero, già
documentata in corso di indagine. Ha ritenuto inincidente l’allegata
convivenza familiare e l’avvenuto arresto del 2011 in ragione della
perdurante attività in favore del LALA e del consapevole superamento
dei «pericoli» conseguenti alla attività illecita.
8.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

9.

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94 co. 1 ter
disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, 9.1.2014.

7.

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