Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36718 del 03/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 36718 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Santini Michele, n. a Città di Castello il 21/06/1971,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 17/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale E. Delehaye, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
limitatamente alla pena;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/10/2012 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Parma del 25/02/2009, che aveva
condannato Santini Michele per i reati di ricettazione e di illecita detenzione di
stupefacenti, dichiarava non doversi procedere in ordine al secondo reato perché
estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza gravata.

2. Ha interposto ricorso l’imputato tramite il proprio difensore.
Con un unico motivo lamenta la erronea applicazione della legge penale in
relazione alla determinazione della pena in violazione del divieto di riforma in

Data Udienza: 03/09/2013

peius, in particolare laddove la Corte territoriale, nonostante la declaratoria di
estinzione per intervenuta prescrizione di cui al reato di illecita detenzione di
stupefacenti, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma senza
provvedere a rideterminare la pena con esclusione di quella già irrogata per il
reato estinto.

3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Parma, dichiarando estinto per prescrizione l’ulteriore originario
reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, era giunto a condannare l’imputato per il
delitto di ricettazione nonché per il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990, irrogando rispettivamente la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00
di multa per il primo e la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di
multa per il secondo ed in tal modo, complessivamente, la pena di anni due e
mesi sei di reclusione ed euro 2.100 di multa.
Ciò posto, la Corte di appello bolognese, pur avendo ritenuto estinto per
prescrizione il reato di illecita detenzione di stupefacenti, si è limitata a
dichiarare non doversi procedere in relazione a tale reato e ha confermato nel
resto, e quindi anche, evidentemente, nella misura della pena complessivamente
irrogata dal primo giudice, la sentenza del Tribunale senza procedere, come
invece avrebbe dovuto, ad eliminare la pena di mesi sei di reclusione ed euro
1.500,00 di multa addebitata in relazione al reato non più procedibile.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio potendo procedere
direttamente questa Corte alla determinazione della pena residua, cui si giunge,
in via automatica, per il tramite dell’esclusione, dal computo complessivo, della
pena già autonomamente calcolata dal giudice di merito in relazione al reato poi
venuto meno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena
finale che ridetermina, esclusa quella di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00
di multa in riferimento al reato dichiarato prescritto, in anni due di reclusione ed
euro 600,00 di multa.

2

RITENUTO IN DIRITTO

Così deciso in Roma, il 3 settembre 2013.

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