Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36716 del 17/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36716 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BURIOLLO MATTEO N. IL 19/12/1979
avverso l’ordinanza n. 27/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VENEZIA, del 02/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. f , ekt, Gcut–t0,—e-J2,-Le.-4.90

Uditi difensor Avv.;

(\‘,t, ■”\o

Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 2.4.2013 , in sede di opposizione ai sensi dell’art. 667
cod.proc.pen. il gip del Tribunale di Venezia, in veste di giudice dell’esecuzione,
confermava il proprio provvedimento in data 4.2.2013, con cui aveva rigettato
l’istanza di applicazione dell’indulto, su richiesta di BURIOLLO Matteo; veniva
evidenziato che il prevenuto era stato condannato alla pena di anni quattro e

cod.pen. ed in relazione a 189 episodi di truffa aggravata; che i reati erano
stati ritenuti in cognizione avvinti dal vincolo della continuazione; che ai fini della
applicazione dell’indulto la continuazione andava scissa, cosicchè risultava che
per la associazione era stata inflitta la pena di anni tre di re- clusione, diminuita
ex art. 62 bis cod.pen ad anni due e mesi tre, che la pena era stata appesantita
di 18 giorni per i due reati satellite di evasione e falso , nonché di anni quattro ,
mesi due e giorni 12 di reclusione per i plurimi reati di truffa, venendo così la
pena ad essere determinata in anni sei e mesi sei di reclusione, ridotta ex art.
444 cod.proc.pen ad anni quattro e mesi quattro di reclusione.
Il giudice a quo rilevava che il reato associativo risultava commesso fino al
2009, ragione per cui non poteva essere applicato il beneficio indulgenziale; che
la pena inflitta per detto reato era superiore a due anni, con il che doveva
ritenersi operanti gli effetti revocatori dell’indulto concesso sugli altri reati, giusto
il disposto dell’art. 1 c. 3 I. 241/2006; la causa estintiva della pena in relazione
agli altri reati non poteva essere riconosciuta, visto che sarebbe stata subito
dopo da revocare.

2. Avverso tale decisione interponeva ricorso per cassazione la difesa del
prevenuto per dedurre:
2.1 inosservanza e/o erronea interpretazione degli artt. 1 c. 1 e 3 L.
241/2006, 174 cod.pen. e 672 cod.proc.pen. per non aver scorporato dalla pena
inflitta per il reato più grave la parte di pena irrogata per la frazione di reato
compiuta fino al 2.5.2006 che fatte le debite proporzioni doveva ritenersi di anni
uno, giorni diciotto, cosicchè la parte residua per il reato successivamente
consumato diventava inferiore ad anni due di reclusione, senza poter produrre
effetti revocatori.
2.2 illogicità della motivazione laddove il giudice a quo non ha, dopo aver
scomposto la pena per i singoli reati proceduto alla riduzione di un terzo per
ciascuno di essi, con il che si doveva ritenere che anche il reato punito più

mesi quattro di reclusione, in relazione ai reato di cui agli artt. 416, 367,485

gravemente (anni due e mesi tre di reclusione) risultava inferiore ad anni
due poiché su quella misura occorreva operare ancora la riduzione di un terzo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

E’ stato affermato da questa Corte che ai fini della revoca dell’indulto, ai
sensi dell’art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006, n. 241 occorre che il
delitto non colposo che la determini sia stato in concreto punito con pena
detentiva non inferiore ai due anni, tenuto conto delle circostanze del reato e
dell’aumento per la continuazione, nonché della riduzione di pena conseguente
all’adozione dei procedimenti speciali ( Sez. I, 9.11.2012, n. 47916, rv 254016).
Pertanto, poiché nel caso di specie il reato più grave sulla base del quale venne
operato il calcolo della pena per il reato continuato ritenuto era di anni due e
mesi tre di reclusione, andava operata la diminuzione processuale del terzo per il
rio alternativo prescelto (applicazione della pena , per cui era stata applicata la
riduzione della pena di un terzo secco). Il giudice a quo ha correttamente scisso
il reato continuato nei reati che lo compongono, quindi ha analiticamente
dettagliato i singoli passaggi del calcolo della pena, sottovalutando però che la
pena base di anni due e mesi tre di reclusione andava a sua volta ridotta per il
rito prescelto, così risultando inadeguata ad operare come causa di revoca del
beneficio da concedere in relazione alla parte di reati commessi prima del
2.5.2006, perché inferiore ad anni due, come rilevato dal Procuratore Generale.
L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo
esame al gup del Tribunale di Venezia che non solo dovrà uniformarsi al principio
di diritto suindicato che è stato disatteso nel ritenere la diminuente processuale
ininfluente ai fini della determinazione della pena rilevante ai sensi dell’art. 1 I.
241/2006, ma dovrà a sua volta scorporare il reato associativo ritenuto
consumato dal 2004 al 2009 per applicare l’indulto ai segmenti di reato rientranti
nel limite temporale previsto dalla legge .

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

p.q.m.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gup del
Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, addì 17 Luglio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA