Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36713 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36713 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORABITO SANTO N. IL 10/10/1954
avverso la sentenza n. 414/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/04/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 6 maggio 2014 la Corte di appello di Reggio
Calabria confermava la sentenza emessa il 9.1.2012 dal locale Tribunale che,
all’esito di giudizio direttissimo celebrato con il rito abbreviato nei confronti di
Morabito Santo, lo aveva dichiarato colpevole del reato di incendio boschivo
descritto in epigrafe e condannato alla pena di anni tre di reclusione.

2. Dalle concordi valutazioni dei giudici di merito, si ricava che, in data

servizio di mappatura delle aree del territorio montano interessate da incendi
estivi, aveva notato una colonna di fumo che si ergeva da un bosco di eucalipti.
Sul posto aveva notato bestiame e subito dopo un’altra colonna di fumo da altra
parte del medesimo bosco in prossimità della strada che stava percorrendo e,
nelle vicinanze di essa, l’imputato, con ancora in mano l’accendino con cui aveva
appiccato il fuoco.

3. Con la sentenza di condanna non erano state concesse le attenuanti
generiche ed era stata respinta la richiesta di continuazione con l’analogo reato
di incendio boschivo commesso il 25 settembre 2003, definito con sentenza
divenuta irrevocabile il 22 settembre 2011.

4. Nel respingere i motivi di gravame, la Corte di appello riteneva che
correttamente i fatti fossero stati qualificati come incendio, attesa l’estensione
dell’area di bosco interessata e le dimensioni del fuoco che lo stesso imputato
aveva ammesso essere sfuggito al suo controllo. Anche per il giudice d’appello il
lungo lasso di tempo trascorso tra il reato precedentemente commesso e quello
oggetto di giudizio escludeva il riconoscimento della richiesta continuazione.

5. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del difensore di fiducia deducendo congiuntamente omessa e/o
insufficiente e/o illogica motivazione ai sensi dell’art. 606, 1 co. lett. e, c.p.p.;
erronea applicazione legge penale ai sensi dell’art. 606, 1 co. lett. b, c.p.p.
5.1. Il primo profilo è articolato con riferimento al reato di cui all’art. 623 bis
(recte, 423 bis) c.p. e ai rapporti con quello di cui agli artt. 623 (recte, 423) c.p.
e 624 (recte, 424) c.p. Ad avviso del ricorrente, caratteri dell’incendio boschivo,
per giurisprudenza costante, erano 1) vaste proporzioni; 2) fiamme tendenti ad
espandersi rapidamente e 3) difficoltà di spegnimento. Nel caso in esame detti
requisiti non sussistevano, in quanto gli operanti intervenuti avevano
immediatamente spento l’incendio e lo stesso fuoco non si era propagato
1

29.10.2013, una pattuglia automontata del Corpo forestale, nel corso di un

oltremodo per l’assenza di vento. L’animus del ricorrente era pulire (e, quindi,
evidentemente danneggiare) l’area da alcune sterpaglie, ed il rimprovero che
poteva essergli mosso era di non aver saputo o potuto prevedere le conseguenze
del propagarsi delle fiamme, riconducibile quindi a colpa. Con la citazione di
massime giurisprudenziali, confusamente esposte, affermando che lo stato dei
luoghi non aveva nemmeno il caratteri di vegetazione, necessitato perchè potesse
parlarsi di macchia boschiva, il ricorrente conclude che il fatto non sussisteva o, al
più, doveva essere riqualificato nell’ipotesi di cui all’art. 423 c.p. o 424 c.p. o nel

dalla condotta del ricorrente.
5.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente, con richiamo di giurisprudenza,
ritiene illegittima la decisione per non aver applicato i principi di diritto in materia
di reato continuato.
5.3. Il terzo profilo concerne il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
Si contesta che i giudici, raggiunta, la prova della colpevolezza, non avessero
inteso determinare la pena partendo dai minimi edittali “con l’esclusione delle c.d.
attenuanti generiche anche come prevalenti rispetto alle aggravante contestata”. La
motivazione non era congrua avendo negato le attenuanti generiche sul rilievo
dell’intensità del dolo, non tenendo conto delle ammissioni rese dal ricorrente in
sede di interrogatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il suo esame impone una duplice premessa.
et; ets
11-a
1. Il controllo affidato al
iudice di legittimità è esteso, oltre che
all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza
di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la
motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003,
rie. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, rie. Santapaola, rv.
230303).

(ZeiLl”,J akme-,ZIL
2.

0-n iv3 331n e )

4-3U

la luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato

dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul
discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a
2

comma 2 dell’art. 423 bis c.p., apparendo chiaro l’elemento di colpa emergente

verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia “effettiva” e non
meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente
illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni
non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; e) non
sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa contenute. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a

manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del
ricorrente concernenti “atti del processo”. Tale controllo, per sua natura, è
destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e
globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della
“resistenza” logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta,
infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni
trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le
impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di
organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai
giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza)
rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla
decisione.

3. Esaminata in quest’ottica la motivazione della sentenza impugnata è,
all’evidenza, esente dai vizi denunciati. Infatti, pur denunciando formalmente
plurimi vizi della motivazione, sia sotto il profilo della mancanza che della
insufficienza e illogicità della motivazione, il ricorrente non critica in realtà la
violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del
convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto,
chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel
merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza
impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza
argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica,
alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e
3

svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non

volontà del ricorrente di cagionare un incendio, che aveva assunto dimensioni
aggressive, interessando 2000 mq di bosco, e a cui fu posto termine solo per il
pronto intervento del personale forestale preposto. Deve poi ribadirsi il principio
secondo cui il delitto de quo ha natura di reato di pericolo, che risulta integrato
allorché sorga il pericolo di incendio suscettibile di espansione.
Quanto alla corretta configurazione del reato come incendio boschivo, la
valutazione compiuta dai giudici di merito, condotta in base alla descrizione dei
luoghi ed al fascicolo fotografico acquisito, è conforme alla nozione che di tale

della introduzione della previsione di incendio boschivo ad opera del D.L. n. 220
del 2000, convertito nella L. n. 275 del 2000, ha avuto modo di affermare, con
statuizione alla quale il Collegio intende dare seguito, che l’elemento oggettivo
del reato, in ragione della esigenza di tutelare entità naturalistiche indispensabili
alla vita, ben può riferirsi ad estensioni di terreno a boscaglia, macchia
mediterranea o sterpaglia (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 2008; Cass. sent.
n. 25935 del 2001). Le censure svolte sul punto sono mere proposte di
rivalutazione dei fatti, consistenti nel tentativo di dare una diversa lettura ai fatti
accertati dal giudice di merito.
Quanto all’elemento soggettivo del reato, una volta accertato dai giudici di
merito che il ricorrente appiccò volontariamente il fuoco, l’incendio susseguente
si ricollega necessariamente alla sua condotta, quanto meno a titolo di dolo
eventuale, e viene meno ogni possibilità di ricondurre il fatto a colpa o a diversa
fattispecie di reato.
Come è evidente, su un piano diverso dal dolo si pone il movente che
spinge all’azione e che non scusa né interessa ai fini della configurabilità del
reato.

4. Il ricorso è infondato anche in relazione al rigetto della richiesta di
applicazione della continuazione, avendo la Corte di appello, con giudizio non
sindacabile in questa sede, fatto corretta applicazione dei principi di diritto
delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, osservando che al detto
riconoscimento ostava il notevole lasso temporale tra i fatti (è evidente che il
dato cronologico costituisce un indice probatorio che, pur non essendo decisivo,
può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la
continuazione), cui si correla la mancanza di una progettazione unitaria.
Correttamente la Corte di appello evidenzia che la reiterazione del reato ha
sostanziato la contestata recidiva.

4

reato ha dato la giurisprudenza di legittimità: questa Corte, infatti, all’indomani

5. Quanto infine alle doglianze riguardanti l’adeguatezza della pena e il
negativo apprezzamento per la concessione delle circostanze attenuanti
generiche, appaiono assolutamente corretti e insindacabili in sede di legittimità i
rilievi fattuali del giudice di merito che ha considerato “quanto mai benevola”
l’entità del trattamento sanzionatorio, con pena base fissata nel minimo edittale
e un aumento per la recidiva inferiore al minimo legale, che rendevano
l’imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio, anche in
relazione alle attenuanti. Di tal che le invero generiche censure del ricorrente

manifestamente infondate.

5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015
Il Consigliere estensore

circa errori della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano

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