Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36712 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36712 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA ROSA ANTONIO nato a PALERMO il 10/08/1994

avverso la sentenza del 03/11/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

t

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna
di La Rosa Antonio per il reato di furto pluriaggravato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
3.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti
generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso
favorevole all’imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze
che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a
delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere
data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza,
di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a
giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n.
19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep.
15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere
inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra
nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa
l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche
quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che
ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n.
41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011,
Sermone e altri, Rv. 249163).
3.2 Attenendosi a tali consolidati principi il provvedimento impugnato ha dunque
legittimamente rigettato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della ritenuta
intensità del dolo (desunta dalle modalità dell’azione) e dei precedenti dell’imputato, apparato
giustificativo con il quale il ricorrente si è confrontato in maniera parziale e comunque solo
assertiva.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Così deciso in Rom

16

2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge penale
e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.

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