Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36712 del 09/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36712 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Stanizzi Pierluigi, nato a Botricello il 08/0700/1975
avverso la sentenza del 12/08/2015 della Corte d’appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio relativamente
all’applicazione dell’art. 18 lett. r);
udito l’avv. Salvatore Iannone, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 12/08/2015, ha
disposto la consegna di Stanizzi Pierluigi all’autorità giudiziaria tedesca che ne
aveva fatto richiesta per l’esecuzione della pena di anni uno e mesi nove di
reclusione disposta con sentenza definitiva del Tribunale di Reinbek del
29/03/2010 in relazione all’accertamento di responsabilità per il reato di truffa,
esecuzione conseguente alla revoca del provvedimento di sospensione
condizionale della pena.
2. Con il proposto ricorso la difesa di Stanizzi deduce violazione di legge, con
riferimento agli artt. 2, 6 e 16 I. 22 aprile 2005 n.69, per essersi provveduto
sulla consegna senza acquisire il titolo esecutivo, assenza che ha precluso le
possibilità di controllo da parte della difesa in ordine alle garanzie riconosciute
nel procedimento.
3. Si eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 19 lett. a) I.cit. nella
parte in cui la Corte ha provveduto nel merito senza verificare che il

Data Udienza: 09/09/2015

procedimento si sia svolto in presenza dell’imputato, risultando mancante sul
punto l’indicazione sul formulario predisposto per la formazione del mandato di
arresto europeo.
4.

Si contesta inoltre la logicità e la completezza dell’argomentazione,

deducendo travisamento dei fatti, in relazione all’applicazione dell’art. 18 lett.r)
Lcit. nella parte in cui la Corte, a fronte della dichiarata volontà dell’interessato

oltre che della sua presenza fin dal 2010, ha ritenuto di non effettuare alcun
approfondimento sulla dimora e condizioni di vita dell’interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Quanto al primo motivo di ricorso deve escludersi l’essenzialità

dell’acquisizione agli atti della copia della sentenza esecutiva, qualora, come
nella specie, il m.a.e. emesso contenga tutti gli elementi identificativi del
provvedimento (sul punto Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, Bertinato, Rv.
262805). È ciò che si è verificato nella specie, ove non sussistono elementi di
incertezza riguardo all’identificazione del provvedimento di cui si chiede
l’esecuzione, al titolo del reato ed alla pena inflitta, ed anche con riferimento
all’unica contestazione mossa in questa sede dalla difesa, posto che nel
formulario risulta riportata la dicitura che il procedimento si è celebrato alla
presenza dell’interessato, circostanza che garantisce il dispiegamento in quella
sede del diritto di difesa.
3. Deve invece rilevarsi che, a fronte della previsione di cui all’art. 18 lett.
r) della I.n. 69 del 2005 che stabilisce l’obbligatorietà del rifiuto di consegna ove
la richiesta riguardi un cittadino italiano, prevedendo che in tal caso la Corte di
merito stabilisca che la pena sia scontata nel territorio nazionale, il giudice ha
svolto una verifica sul radicamento dell’interessato nel territorio, ininfluente,
nulla accertando con riferimento alla cittadinanza dello Stanizzi.
Il mancato rilievo conferito all’unico elemento di fatto che è necessario
approfondire ai fini richiamati, a fronte della circostanza che da tutte le risultanze
emerge che lo Stanizzi è di nazionalità italiana, ha prodotto l’omissione, a cura
della Corte territoriale, del successivo riconoscimento della sentenza straniera,
conseguente all’accertamento delle condizioni e presupposti, e dell’assenza degli
eventuali motivi ostativi a tale possibilità, oltre che della compatibilità della pena
inflitta con quella da espiare in Italia secondo il criterio di comparazione previsto
nel nostro ordinamento (Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014 – dep. 05/01/2015,
Petrescu, Rv. 261803) accertamenti previsti dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n.

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Cassazione sezione VI, rg. 35608/2015

di scontare la pena in Italia, e dell’indicazione della residenza in questo territorio,

161, emesso in attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile
2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che
irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea, previa
verifica di applicazione della decisione quadro nel paese richiedente.
Solo in assenza di tale eventualità potrà applicarsi il principio
dell’automatico riconoscimento della sentenza, previsto per effetto della

13/06/2002, che conserva efficacia nell’ipotesi di esecuzione di sentenza emessa
da Paese che non abbia ancora recepito la disciplina della più recente decisone
quadro.
4. Per l’effetto si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con
rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, per nuova deliberazione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di
appello di Catanzaro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art.
22, comma 5.
Così deciso il 09/09/2015

disciplina interna di applicazione della decisione quadro 2002/582/GAI del

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