Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36711 del 09/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36711 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BANUT ION MADALIN (OBBLIGO PRES. PG) N. IL 17/08/1989
avverso la sentenza n. 18/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
31/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
fette/sentite le conclusioni del PG Dott. &Z-22.- •-.9>

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Data Udienza: 09/09/2015

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Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato la
sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo
emesso nei confronti di Banut Ion Madalin , nato in Horezu (Romania) il 17 agosto
1989, dal Procuratore della Repubblica di Graz (Austria) il 30 aprile 2015, perché
gravemente indiziato di furto aggravato di giocattoli per un valore di circa 1.000,00
euro nonché di tentato furto di giocattoli per un valore di 450,00 euro in Graz il 31
maggio 2015, reati punibili per il codice austriaco con la pena della reclusione da sei
mesi a cinque anni.

La Corte d’appello premette che:
Banut Ion Madalin è stato arrestato in Villafranca di Verona dai Carabinieri
della locale stazione il 2 giugno 2015 e, sentito dal Presidente della Corte
d’appello, ha negato di sapere alcunché su tali furti, sostenendo di non
essere mai stato in Austria, se non di passaggio e ha altresì negato il
consenso alla consegna;
convalidato l’arresto, trattandosi di fatti previsti come reato anche in Italia,
Banut Ion Madalin è poi stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, poiché ha stabile residenza e un lavoro in Italia;
è stato trasmesso il mandato di arresto emesso dalli autorità giudiziaria
austriaca con la relativa relazione e la sentenza di autorizzazione a
emettere mandato; atti nei quali si precisa che Banut Ion Madalin è
gravemente indiziato di furto commesso in concorso con due donne
Mihaela Mauresan e Victoria Racsak, in associazione per delinquere anche
con altra persona, avendo come obbiettivo negozi specializzati in giocattoli;
le fonti di prova sono: le dichiarazioni di Victoria Racsak nonchè le video
registrazioni delle telecamere installate nel luogo ove sono avvenuti i fatti;
il Procuratore generale ha concluso per il rifiuto della consegna, stante il
radicamento in Italia, richiesta alla quale si è associato il difensore,
sottolineando l’insufficiente indicazioni di indizi e l’opportunità che la Corte
svolga ulteriori accertamenti volti ad acquisire altri elementi di prova.
Ad avviso della Corte d’appello, non è consentito in questa sede
svolgere ulteriori approfondimenti se non nei limiti della documentazione
pervenuta; documentazione nella quale sono indicati elementi tali che
giustificano la sussistenza di indizi, quali la chiamata di correo, i
riconoscimenti e le video registrazioni.
La Corte d’appello – premesso che è dimostrata la residenza di Banut
Ion Madalin da diversi anni nel territorio dello Stato, assistito dalla famiglia
di origine e dove svolge una regolare attività lavorativa – dispone la
consegna di Banut Ion Madalin all’autorità richiedente, a condizione che lo

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stesso, una volta ascoltato, sia rinviato in Italia per l’esecuzione della pena
inflitta, a norma dell’art. 19 lett. c) legge n. 69 del 2005.
2. La difesa deduce:
– la violazione di legge sostanziale e processuale con riferimento all’art. 17
legge n. 69 del 2005, in ordine ai presupposti richiesti per farsi luogo alla consegna.
La norma citata richiede che ricorrano gravi indizi di colpevolezza a carico della
persona da consegnare e tali non sono le mere indicazioni di atti trasmessi a corredo
del mandato di arresto. E’ necessario che sia indicato il procedimento logico in base

richiede la consegna e siano acquisite le dichiarazioni della chiamante in correità.
-Violazione di legge per avere la sentenza impugnata inosservato e
erroneamente applicato l’art. 19 comma 1, lett. c) legge n. 69 del 2005.
È necessaria, una volta autorizzata la consegna con obbligo di rinvio in Italia
per scontare l’eventuale pena inflitta all’esito del giudizio in Italia, che l’autorità
richiedente dia garanzia di tale obbligo. In caso di mancata garanzia, l’autorità
giudiziaria non deve dare l’assenso alla consegna. L’attuale provvedimento, pur
riconoscendo la sussistenza delle condizioni del rinvio e a tale condizione dispone il
consenso, non richiede alcun impegno formale alla restituzione.

Considerato in diritto
1.11 ricorso è infondato.
La Corte d’appello ha ricostruito, in base alla documentazione trasmessa in
relazione alla richiesta di consegna formulata con il mandato d’arresto, le precise
modalità esecutive dei fatti.
In particolare, è stato trasmesso il mandato di arresto e il provvedimento
restrittivo adottato dal Tribunale d’istruzione di Saragozza atti che contengono una
descrizione dei fatti e degli indizi di colpevolezza, con le specifiche fonti dalle quali
provengono.
La gravità indiziaria non può essere sindacata in applicazione delle regole
stabilite dal nostro ordinamento e l’autorità giudiziaria italiana si deve limitare a
verificare che siano state esposte le dinamiche dei fatti.
In conclusione, va ribadito il principio di diritto secondo cui può essere dato
corso in ogni caso alla consegna, qualora tutte le informazioni in ordine ai fatti
addebitati alla persona richiesta – con riferimento al luogo dei commessi reati nonché
alla qualificazione giuridica degli stessi – siano contenute nel mandato e negli atti
allegati e siano evocative di una gravità indiziaria tale da giustificare la consegna,
senza che possa dall’autorità giudiziaria Italiana sviluppare alcuna istruttoria e una
complessiva attendibilità delle fonti di prova indicata dall’autorità richiedente.

al quale tali elementi costituiscano prove dei fatti attribuiti alla persona di cui si

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La garanzia del rinvio in Italia per l’esecuzione della pena è previsto dall’art.19
lett. c) legge n. 69 del 2005, riportato in sentenza dalla Corte d’appello di Venezia.
2.11 ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente, a norma dell’art.616 c.p.p., va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69
del 2005.

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Così deciso in Roma, 9 settembre 2015

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