Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36710 del 22/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36710 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Roberto Menduti, nato a Battipaglia (SA) il 17.11.1973
avverso l’ordinanza del 9 aprile 2015 emessa dal Tribunale di Perugia;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Gaetano Marino e Angelo Farau, che hanno insistito per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia, in sede di
riesame, in parziale riforma del provvedimento del 20 marzo 2015 con cui il
G.i.p. aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti
di Roberto Menduti, ispettore della Guardia di Finanza in servizio presso la
sezione di p.g. della procura di Latina, ha sostituito l’originaria misura con

Data Udienza: 22/07/2015

quella della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, confermando la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 615-

ter c.p., per aver compiuto più accessi illegittimi nel registro del sistema REGE
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, accessi finalizzati a
verificare l’esistenza di procedimenti a carico di Marco Viola e Massimo Gatto,

2. Gli avvocati Gaetano Marino e Angelo Farau, nell’interesse dell’indagato,
hanno proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 5 n. 4 CEDU l’illegittimità
della detenzione del Menduti per assenza di iscrizione formale della notizia di
reato nel registro.
Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla
richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ex art. 270 c.p.p., in
quanto si assume che la condotta contestata al Menduti debba essere
correttamente qualificata nel reato di cui all’art. 615-ter comma 1 c.p. anziché comma 2 come ritenuto nell’ordinanza impugnata -, con la
conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 270 c.p.p., difettando il
presupposto del reato per cui sia previsto l’arresto in flagranza, sicché non vi
è spazio per utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte in diversi
procedimenti.
Con il terzo motivo si eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni per
violazione dell’art. 268 comma 3 c.p.p., non essendo avvenute le registrazioni
presso gli impianti installati negli uffici della procura della Repubblica.
Con il quarto motivo si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da
Annamaria Devastato, in quanto persona che avrebbe dovuto essere sentita
con le garanzie dell’art. 63 c.p.p. perché sin dall’inizio sospettata di aver
concorso nel reato di cui all’art. 615-ter c.p.
Con il quinto motivo si censura l’ordinanza per aver ritenuto sussistenti le
esigenze cautelari, in presenza di un provvedimento amministrativo che ha
già disposto la sospensione dell’indagato dal servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

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per riferirne gli esiti ad Antonio Lollo.

3.1. Con il primo motivo si chiede la revoca ovvero la “retrodatazione”
della misura cautelare per illegittimità della detenzione in conseguenza
dell’assenza della iscrizione formale del nominativo del Menduti nel registro
delle notizie di reato.
La doglianza è destituita di ogni fondamento. Innanzitutto, l’ordinanza
impugnata ha chiarito che il pubblico ministero ha provveduto ad iscrivere il

secondo luogo, le questioni riguardanti l’iscrizione della notizia di reato non
condizionano l’efficacia delle misure cautelari, ma semmai producono effetti
sulla durata delle indagini. In ogni caso, deve ribadirsi che l’apprezzamento
della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una
persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri
sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero
ed è sottratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma
restando la configurabilità d’ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura
penali nei confronti del P.M. negligente (cfr., Sez. 1, n. 34637 del 22/5/2013,
Longo; Sez. 5, n. 22340 del 8/4/2008, Bruno; Sez. 2, n. 23299 del
21/2/2008, Chirillo).

3.2. Del tutto infondato è il secondo motivo. Il Collegio condivide quanto
sostenuto nell’ordinanza impugnata circa la sussistenza dell’ipotesi aggravata
di cui all’art. 615-ter comma 2 n. 1 c.p. Infatti, la circostanza che il Menduti
non fosse titolare delle credenziali di accesso al sistema informatico REGE
della Procura e che abbia potuto accedervi tramite altro soggetto abilitato,
sfruttando comunque la sua posizione di Ispettore della Guardia di finanza in
servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Latina,
costituisce una condotta ricompresa nella norma incriminatrice citata. Il fatto
che l’indagato non fosse autorizzato all’accesso non vale a qualificare la sua
condotta nell’ipotesi del primo comma dell’art. 615-ter c.p., che si riferisce
all’intrusione da parte di chi non sia in alcun modo abilitato, in quanto Menduti
ha realizzato un accesso mediato, sfruttando la sua posizione di appartenente
alla Sezione di polizia giudiziaria e utilizzando strumentalmente Annamaria
Devastato, titolare delle credenziali per l’accesso.
Peraltro, il ricorrente non prende in alcuna considerazione che il
Tribunale, proprio in relazione al problema dell’utilizzazione delle

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nominativo del Menduti nel registro delle notizie di reato in data 9.3.2015. In

intercettazioni telefoniche ex art. 270 c.p.p., ha escluso che nella specie si
tratti di diversi procedimenti, ritenendo che in tale concetto non rientrino “le
indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo,
probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della
prova viene predisposto”.

precisato che le operazioni di intercettazioni sono state compiute presso la
sala ascolto della Procura di Latina, “mediante l’utilizzo del

server già

installato dalla ditta convenzionata I.P.S. s.r.l.”. Infatti, l’art. 268 comma 3
c.p.p. richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli
inquirenti, ma non vieta l’utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a
privati, né il ricorso all’eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni
che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto
funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in
tale evenienza, come ausiliari del pubblico ministero o della polizia giudiziaria
(Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Terracchio).

3.4. Infondato il quarto motivo. Il ricorrente non ha dedotto elementi in
grado di confutare quanto sostenuto coerentemente dal Tribunale, che ha
ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni di Annamaria Devastato,
rilevando che nel corso della sua deposizione non sono emersi elementi a suo
carico, che avrebbero giustificato l’obbligo di interruzione del verbale e di
informazione dei diritti ex art. 63 c.p.p.

3.5. Riguardo all’ultimo motivo, si ritiene che il Tribunale abbia
correttamente motivato in ordine alle esigenze cautelari, rilevando come la
sospensione cautelare dal servizio disposta in via amministrativa non esclude
la sussistenza delle esigenze di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p., trattandosi di
provvedimento suscettibile di modifiche e revoche, anche ad opera degli
organi gerarchici superiori ovvero del giudice amministrativo per ragioni anche
di ordine formale.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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3.3. Privo di fondamento è anche il terzo motivo, avendo il Tribunale

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Il Consig i re estensore

Il Presidente

Così deciso il 22 luglio 2015

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