Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3671 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3671 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI COSTANZO VINCENZO N. IL 04/07/1967
avverso la sentenza n. 32/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 29/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

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lette/setttite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 29.1.2013 la Corte di appello di Reggio Calabria ha
dichiarato inammissibile l’istanza con la quale DI COSTANZO Vincenzo
ha richiesto ex artt. 629 e 630 lett. c) c.p.p. la revisione della sentenza
del 14.11.2008 della Corte di appello di Messina, con la quale venne

dal G.U.P. del Tribunale di Messina per i delitti di cui agli artt. 81 cpv
c.p., 74 co. 1 e 73 DPR n. 309/90.
2. Avverso la decisione propone personalmente ricorso per cassazione il DI
COSTANZO deducendo di aver prodotto la prova che le dichiarazioni di
MUNAF0′,STAITI, MALEMI e CASTALLANETA erano frutto di un accordo e
che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le medesime
dichiarazioni sono state rese in altro procedimento presso il Tribunale di
Arezzo a seguito del quale ha riportato una severa condanna, non
potendo – a suo dire – essere processato due volte sulla base delle
medesime dichiarazioni. Con motivi aggiunti lo stesso DI COSTANZO
ribadisce il motivo sottolineando la natura concordata delle dichiarazioni
a suo carico.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso per sua genericità.
4. Sono pervenute dichiarazioni rese dal ricorrente all’A.G. competente.
5. Il ricorso è inammissibile perché generico, non attingendo alcun profilo
della motivazione resa dalla ordinanza impugnata la quale ha dichiarato
l’inammissibilità della istanza di revisione sulla base della inidoneità della
sola ritrattazione della STAITI, della cui intrinseca attendibilità – peraltro
– si dubita sia per la ricercata benevolenza del DI COSTANZO che per le
ragioni di grave malanimo che la donna manifesta nei confronti del
MUNAFO’.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

confermata la condanna inflittagli con la sentenza emessa il 24.9.2007

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 9.1.2014.

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