Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36709 del 22/07/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36709 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Piera Fradeani, nata a Roma il 2.12.1945
avverso il decreto del 7 ottobre 2014 emesso dalla Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Piero Gaeta, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha
confermato il decreto del 9 dicembre 2013 con cui il Tribunale di quella città
ha applicato nei confronti di Piera Fradeani la misura di prevenzione personale
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con
obbligo di soggiorno nel Comune di Roma.
Data Udienza: 22/07/2015
2.
La Fradeani ha proposto personalmente ricorso per cassazione,
deducendo un unico motivo in cui contesta i presupposti della misura di
prevenzione disposta, sostenendo, in particolare, l’assenza dell’attualità della
pericolosità sociale.
3.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
3.1. Riguardo alla censura relativa al requisito dell’attualità della
pericolosità sociale della prevenuta, i giudici di merito hanno spiegato che la
stessa ha posto in essere le condotte criminose contestate soprattutto dal
1998 in avanti ed anzi proprio negli ultimi anni tali condotte si sono
caratterizzate per gravità ed intensità, per cui deve riconoscersi che la misura
di prevenzione applicata si fonda su una prognosi attuale della pericolosità
sociale della Fradeani.
Ne consegue che anche la doglianza con cui si rileva l’avanzata età della
prevenuta perde di consistenza, in considerazione del fatto che la pericolosità
sociale si è manifestata di recente.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 22 luglio 2015
proposti.