Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36708 del 22/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36708 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fabrizio Piscitelli, nato a Roma il 2.7.1966
avverso il decreto del 14 ottobre 2014 emesso dalla Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Piero Gaeta, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha
confermato il decreto del 17 marzo 2014 con cui il Tribunale di quella città ha
applicato nei confronti di Fabrizio Piscitelli la misura di prevenzione personale
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con
conseguenti prescrizioni ed obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di
Grottaferrata.

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Data Udienza: 22/07/2015

2. L’avvocato Marco Marronaro, difensore del Piscitelli, ha proposto ricorso
per cassazione deducendo due motivi:
– nullità del decreto emesso il 17.3.2014 per omessa notifica del rinvio
dell’udienza e per la mancata traduzione del prevenuto, che all’epoca si
trovava in stato di detenzione per altra causa;
– carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per

quella dell’obbligo di soggiorno.
Il difensore ha, inoltre, depositato una memoria in cui censura le
conclusioni del procuratore generale e insiste per l’accoglimento del ricorso,
ribadendo i motivi già dedotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
proposti.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa notifica dei rinvii
delle udienze del 16.12.2013 e del 10.2.2014, che equipara ad una omessa
citazione, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento; non è contestato
che il prevenuto, detenuto per altra causa, abbia espressamente rinunciato a
comparire all’udienza del 16.12.2013, ma la difesa assume che la rinuncia
riguardava solo detta udienza e non si estendeva alle successive.
La censura è del tutto infondata, in quanto la consolidata giurisprudenza
di questa Corte ritiene che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da
parte dell’imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca
espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l’interessato non manifesti, nelle
forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di
mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell’udienza in
sua assenza. E’, quindi, onere dell’imputato detenuto concorrere alla chiarezza
delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (cfr., Sez. 6, n. 914
del 11/12/2014, Pascarella, Rv. 262056; Sez. 4, n. 27974 del 26/3/2014,
Bruno, Rv. 261567; Sez. 5, n. 36609 del 15/7/2010, Rv. 248433).
Nel caso di specie, il Piscitelli, dopo la formale rinuncia a presenziare
all’udienza del 16.12.2013, non ha fatto pervenire alcuna contraria

2

l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza semplice e di

manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento, sicché appare
del tutto corretta la decisione della Corte d’appello che ha respinto l’eccezione
di nullità in questione.

3.2. Con l’altro motivo si contesta la sussistenza dei presupposti previsti
per l’applicazione della misura di prevenzione. Invero, la censura attiene ad

per cassazione in materia di procedimento di prevenzione, se non come
violazione di legge per denunciare una totale mancanza della motivazione
(Sez. u, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246), situazione che non
ricorre nel caso in esame in cui la Corte d’appello ha fornito ampie
giustificazioni in merito ai presupposti della misura di prevenzione.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si ritiene quo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 22 luglio 2015

Il Consigli re estensore

Il Presidente

un vizio di motivazione, vizio che, come è noto, non è ammesso nel ricorso

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