Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36708 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36708 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAZZITANO SALVATORE N. IL 25/04/1987
avverso il decreto n. 254/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Lake/sentite le conclusioni del PGR2ett.

Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto

1.

Con decreto del 16.4.2012 la corte d’appello di Palermo, confermava la

misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno
applicata nei confronti di GAZZITANO Salvatore (peraltro riducendone la durata ad
anni uno e mesi sie), sul presupposto che la valutazione di pericolosità del
prevenuto era stata basata sulle due sentenze di condanna per reati concernenti lo

della misura, nonché sul dato delle continue frequentazioni con personaggi
gravitanti nell’illecito commercio dello stupefacente, il che portava a ritenere che il
proposto rientrava nel novero di soggetti stabilmente dedito ai traffici. Non veniva
ritenuto veritiero il fatto che il Gazzitano avesse lasciato l’Italia per il Regno Unito,
visto che i parenti ebbero a dichiarare che il medesimo si trovava negli Stati Uniti e
che in ogni caso non doveva aversi riguardo alle risultanze anagrafiche, bensì
occorreva tener conto del luogo ove la persona teneva comportamenti sintomatici
di pericolosità sociale.

2. Avverso tale pronuncia, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del
prevenuto, per dedurre difetto di motivazione quanto al profilo dell’attuale
pericolosità sociale del proposto, essendo stato provato che il medesimo nel
gennaio 2011 partì per il Regno Unito, in cerca di occupazione e che a quel
momento svolgeva attività lavorativa , circostanza questa che avrebbe dovuto
indurre a ritenere archiviata l’esperienza di vita risalente a tre anni or sono, per cui
incorse nei rigori della legge. Veniva poi evidenziato che seppure la corte avesse
ritenuto congruo il periodo di anni uno e mesi sei di durata della misura , aveva di
fatto confermato il decreto che la applicava per anni due.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e

di trasmettere gli atti per la correzione dell’errore materiale.

Considerato in diritto

Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché nel procedimento di prevenzione il
ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ( art. 4 c. 11, I.
1423/1956 ; art. 10 c. 3 d.lgs 159/2011). Ne consegue che non è deducibile il vizio
di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da
renderla meramente apparente o inesistente, ovverosia priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e logicità. Nel caso di specie non può essere condivisa la

2

spaccio di hashish, risalenti ad epoca immediatamente precedente la applicazione

generica denuncia dedotta di mancanza di motivazione quanto al profilo dell’attualità
della pericolosità sociale del prevenuto, considerato che la corte nel suo decreto ha
dato conto delle recenti condanne riportate dal proposto per violazione al dpr
309/90, nonché delle insane frequentazioni del medesimo con soggetti orbitanti nel
mondo del traffico illecito di stupefacente, circostanze di per sé sufficienti a delineare
il prevenuto come soggetto pericoloso. Non solo, ma i giudici a quibus hanno
ampiamente motivato sull’inadeguatezza della documentazione offerta a portare a

motivazionale rientrante nella violazione di legge. I parametri normativi di
riferimento quanto ai presupposti per l’applicazione della misura sono stati
rigorosamente rispettati.
Deve peraltro essere rilevato che la corte è incorsa in un errore materiale,
avendo in motivazione motivato quanto alla maggiore congruenza ed adeguatezza
della misura applicata solo per un periodo di anni uno e mesi sei (a fronte del periodo
di anni due fissato dal tribunale di Agrigento), laddove nel dispositivo veniva statuita
la conferma del decreto di detto tribunale.
Deve quindi essere disposta la trasmissione degli atti alla corte d’appello di
Palermo per la correzione dell’errore materiale sulla durata della misura.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle sole spese processuali, non facendosi carico al medesimo del
pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, proprio in ragione
dell’errore in cui è incorsa la corte territoriale , che porta ad escludere la colpa del
medesimo.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali. Dispone la trasmissione degli atti alla corte d’appello di Palermo
per la correzione dell’errore materiale sulla durata della misura di prevenzione.
Così deciso in Roma, addì 17 luglio 2013.

formulare un giudizio diverso e contrario, cosicchè non è ravvisabile alcun deficit

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