Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36707 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36707 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALARA GIOVANNI N. IL 13/09/1945
avverso l’ordinanza n. 1414/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 10/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 gennaio 2015, il Tribunale, sezione del riesame, di
Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del Gip presso il Tribunale della stessa
città del 13 dicembre 2014, con quale è stata applicata a Malara Giovanni la
misura della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione ad
associazione di stampo ‘ndranghetistico di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 8, cod. pen., quale mero partecipe.
1.1. Il Tribunale ha premesso che l’esistenza di una associazione mafiosa

prevalentemente nel locale di Archi di Reggio Calabria, risulta provata da diverse
sentenze di condanna definitive, acquisite ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc.
pen., nonché dalle sentenze non ancora irrevocabili emesse nei procedimenti
cosiddetti “Archi” e “Astarea”, comunque utilizzabili ai fini del giudizio ex art. 273
cod. proc. pen. Il Collegio ha quindi preso in esame le risultanze delle
investigazioni condotte nei procedimenti di “Il padrino”, “Agathos”, “Archi” e
“Astrea”, aventi ad oggetto le dinamiche interne alla cosca Tegano e la gestione
della latitanza di Tegano Giovanni da parte di diversi fiancheggiatori, in
particolare dalla famiglia di Siciliano Giancarlo, nonché gli incontri, con modalità
segrete, degli appartenenti alla consorteria durante la latitanza del capo,
risultanze costituite dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali,
dai servizi di o.c.p. della P.G., dalle attività di video sorveglianza presso gli
esercizi commerciali “Mercatone della frutta 2” e “banco dei meloni”, dalle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – in particolare di Molo Roberto nonché dalle intercettazioni dei colloqui in carcere dei detenuti Tegano Giovanni
e Crudo Michele. Il Tribunale ha dunque ricordato i principi in materia di
associazione mafiosa ed ha evidenziato come, con riferimento alla cosca Tegano,
siano ravvisabili tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie delineata dall’art.
416-bis cod. pen., con le aggravanti contestate di cui ai commi quarto e quinto.
1.2. Con specifico riguardo alla posizione di Malara Giovanni, Giudice della
impugnazione cautelare ha dato atto delle evidenze d’indagine comprendiate

nella richiesta del pubblico ministero, costituite dai servizi di osservazione,
videoriprese e intercettazioni disposti presso il “banco dei meloni” gestito da
Polimeli Carmine assieme ai cugini Malara Paolo, Domenico, Marco e Sergio, figli
del ragioniere Malara Giovanni, all’interno del quale si incontravano i generi del
latitante Tegano Giovanni ed altri appartenenti alla consorteria nonché luogo
elettivo per lo scambio di informazioni, “ambasciate” e “pizzini”, anche
concernenti la gestione della latitanza del capo cosca, laddove veniva spesso ivi
registrata la presenza di Siciliano Giancarlo, considerato il responsabile della
gestione della latitanza del Tegano (v. pagine 14 e seguenti e 36 e seguenti); ha
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nota come cosca Tegano, storicamente collegata alla cosca De Stefano, operante

rilevato come, a tali elementi a carico, si aggiungano le dichiarazioni di Molo
Roberto (che ha indicato l’indagato come appartenente alla consorteria criminale
e soggetto di fiducia di Tegano Giovanni) (v. pagine 30 e seguenti), di Villani
Consolato (che ha confermato l’intraneità di Malara alla cosca; v. pagina 31), di
Fiume Antonino e Morabito Giuseppe (v. pagine 32 e 33). Tirando le fila di tali
evidenze, il Collegio ha concluso come dalle indagini emerga un serio ed evidente
quadro di gravità indiziaria della partecipazione di Malara Giovanni
all’associazione che, nel favorire lo scambio di informazioni e di “pizzini” tra

interessi del gruppo ed il governo della latitanza di Tegano Giovanni (v. pagine
49 e seguenti).

1.3. Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale ha posto in luce come
nella specie operi la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., non superata in mancanza di elementi suscettibili di comprovare
l’inesistenza delle esigenze cautelari normativamente presunte.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.
l’Avv. Giacomo lana, difensore di fiducia di Malara Giovanni, e ne ha chiesto
l’annullamento per i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., per avere il
Tribunale riconosciuto valenza indiziaria alle dichiarazioni rese da Molo Roberto,
sebbene del tutto generiche e non storicizzate, ed alle dichiarazioni, altrettanto
generiche, rese dai collaboratori Villani Consolato e Fiume Antonino; per avere il
Tribunale assegnato valenza indiziaria alle attività di video sorveglianza presso
esercizi commerciali non essendo stato documentato l’oggetto trattato negli
incontri, essendo le riprese prive di audio e non essendo stati sequestrati

documenti, foglietti o biglietti, in ipotesi scambiati.
3. Nella memoria depositata in Cancelleria di questa Corte, il difensore di
Malara Giovanni ha depositato – ad ulteriore conforto della richiesta di
annullamento dell’ordinanza in oggetto – la sentenza emessa da questa Corte nei
confronti di Pellicano Francesco – coindagato del Malara nel medesimo
procedimento penale -, con la quale il provvedimento coercitivo è stato annullato
con rinvio.
4. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, mentre il difensore di Malara Giovanni ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3

i

associati, poneva in essere un’attività funzionalmente destinata a favorire gli

2. Ed invero, a discapito della mole – constando di 23 pagine -, il ricorso
presentato nell’interesse di Malara Giovanni si contraddistingue per la totale
genericità degli argomenti sviluppati a sostegno delle censure, laddove vengono
richiamati i principi affermati da questa Corte – noti al Collegio e non calati sul
singolo caso oggetto di scrutinio di legittimità – e non sono esposte le specifiche
ragioni di fatto e di diritto per le quali gli elementi raccolti nel corso delle indagini
e valorizzati dai decidenti della cautela non possano ritenersi integrare il
requisito di gravità indiziaria del reato associativo.

inammissibilità del ricorso, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono
essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono
indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure,
al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di
conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n.
1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
3. Ad ogni buon conto, nessun vizio logico o giuridico è ravvisabile nel
compendio argomentativo sviluppato dal Tribunale calabrese a sostegno del
requisito ex art. 273 cod. proc. pen., laddove si è puntualmente dato conto delle
evidenze a carico ed, in particolare, delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia e delle risultanze dei servizi di monitoraggio presso il luogo di incontro
dei membri della consorteria riferibile proprio al ricorrente, cioè il cd. “banco
della frutta” oggetto di servizi di o.c.p., intercettazioni e video riprese (si
richiama al riguardo il sunto della motivazione del provvedimento impugnato
sopra svolto nel punto 1.2. del ritenuto in fatto, con gli specifici richiami alle
pagine dell’ordinanza in verifica).
Il giudice della impugnazione cautelare ha proceduto alla valutazione di detti
elementi in modo unitario e globale, alla luce di condivisibili massime
d’esperienza, così da formare un quadro di elevata probabilità di colpevolezza, in
perfetta aderenza al disposto dell’art. 192 cod. proc. pen.
Le considerazioni di segno contrario sviluppate dal ricorrente, oltre ad essere
connotate da genericità, sono comunque volte ad una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via
esclusiva, al giudice di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a
ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la

completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità
di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali

(ex

plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

4. Incensurabile in questa Sede è anche l’apparato motivazionale in punto di
esigenze cautelari e di misura più adeguata a farvi fronte.
4

L’evidenziata genericità delle censure riverbera di per sé in termini di

4.1. Oltre a doversi ribadire la genericità delle doglianze sviluppate sul
punto dal ricorrente, mette conto rammentare come, a seguito di plurimi scrutini
di costituzionalità e, di recente, dell’intervento legislativo con la novella con L. n.
47/2015, l’ambito della doppia presunzione – di pericolosità, juris tantum, e di
adeguatezza della sola custodia in carcere, juris et de jure – prevista dall’art.
275, comma 3, cod. proc. pen. sia stato fortemente ridimensionato e nondimeno
essa continua ad operare nei casi di contestazione – fra gli altri reati – del delitto
di partecipazione ad associazione mafiosa. Come il Giudice delle leggi e la Corte

la presunzione deve ritenersi non arbitraria né irrazionale in quanto risponde a
dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell’id quod plerumque
accidit, laddove la deroga alle disposizioni di carattere generale in materia segnatamente ai principi di individualizzazione della risposta cautelare e di
extrema ratio della misura carceraria – si giustifica in ragione di una solida legge
statistica, tenuto conto del “coefficiente di pericolosità per le condizioni di base
della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è
connaturato” (C. Cost. n. 450/1995) e del fatto che la carcerazione provvisoria
delle persone accusate del delitto in questione “tende a tagliare i legami esistenti
tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di
minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture
delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti” (Corte
EDU sentenza 6/11/2003, Pantano contro Italia).
4.2.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, allorchè sussistano

gravi indizi di colpevolezza della fattispecie partecipazione ad associazione
mafiosa, in forza della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere,
il giudice è tenuto ad applicare la misura di maggior rigore, salvo che, sulla base
degli elementi acquisiti, non ritenga di poter escludere in radice la sussistenza
delle esigenze cautelari. In particolare, come questo giudice nomofilattico ha
avuto modo di chiarire, per il partecipe all’associazione di tipo mafioso la
presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere, può essere
superata soltanto qualora risulti concretamente dimostrato che l’associato abbia
stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa o che
comunque ve ne sia allontanato (Sez. 6, n. 32412 del 27/6/2013, Cosentino, Rv.
255751; Sez. 6, 8 luglio 2011, n. 27685, Mancini Rv. 250360; Sez. 6,
21/10/2010, n. 42922, Lo Cicero, Rv. 248801). Ne deriva che la prova contraria,
costituita dall’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle
esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e
perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il
5

Europea per i diritti dell’uomo hanno avuto modo di chiarire, rispetto al tale reato

soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all’organizzazione per conto
della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti
eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità ( Sez. 6,
n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 53675 del
10/12/2014, Costantino, Rv. 261621).
4.3. Il Tribunale calabrese ha fatto buon governo dei sopra delineati principi

laddove ha argomentato, con motivazione completa e coerente, la sussistenza
delle condizioni per mantenere nei confronti di Malara la misura di maggior

rescisso i legami con la compagine criminale di appartenenza (v. pagine 51 e
seguenti dell’ordinanza).
5. Infine, va posto in evidenza come nessun rilievo ai fini della definizione
del presente ricorso possa assumere la sentenza di annullamento con rinvio del
provvedimento coercitivo genetico pronunciata da questa Corte nei confronti del
coindagato Pellicano Francesco, giusta l’autonomia della posizione di quest’ultimo
rispetto a quella del Malara e l’evidente non estendibilità dei motivi di
annullamento alla posizione del ricorrente.
6.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

rigore e, soprattutto, l’assenza di elementi per poter affermare che questi abbia

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