Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36706 del 17/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36706 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHAWKI SAMIR N. IL 23/07/1965
avverso l’ordinanza n. 440/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sete le conclusioni del PG gait. 4: a,

Udit i difensor Avv.;

Cop”..»

1.4 V‘4

Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 7.12.2011 il Tribunale di Bologna, in composizione

collegiale ed in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di applicazione
del regime del reato continuato, avanzata da CHAWKI Samir, relativamente ai
reati giudicati con quattro sentenze (gip Tribunale Bologna 23.5.2005, Tribunale

28.5.2010) tutti relativi a violazione al dpr 309/90, risalenti rispettivamente agli
anni 2003, 2005 e 2008 , sul presupposto della mancanza di indici significativi
dell’esistenza di un’unica determinazione, attesa la distanza tra i fatti; quanto ai
reati giudicati con le ultime due sentenze, veniva rilevato che l’arco temporale era
molto più ridotto, essendo stati commessi nell’anno 2008 , ma che il reato di cui
alla terza sentenza venne consumato quando il Chawki, agli arresti domiciliari per
i fatti di cui alla quarta sentenza evase dagli arresti domiciliari e si rese autore
dello spaccio di gr. 232,12 di hashish. A fronte di tale realtà, il Tribunale
concludeva per la autonomia delle singole azioni criminose, frutto di occasionali
stimoli al delitto e di accentuata inclinazione al delitto.

2.

Avverso tale pronuncia, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del

prevenuto per dedurre, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale,
non avendo il Tribunale a quo valutato la consistente documentazione allegata
all’istanza della difesa, a comprova dello stato di tossicodipendenza del prevenuto,
quale indice di unicità di azione che andava valutato unitamente alla omogeneità
delle azioni ed alla contiguità temporale di almeno alcuno dei reati; di talchè
chiede che almeno venga riconosciuta al continuazione, almeno in forma
frazionata .
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza con rinvio ,

mancando una valutazione sullo stato di tossicodipendenza.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il tribunale a quo ha correttamente valutato la distanza temporale fra i
primi due reati, di oltre due anni e di oltre tre anni da quelli successivi di cui alla
terza e quarta condanna ed ha concluso sulla mancanza di una progettualità
comune ispirativa, in ragione della consolidata regola di esperienza secondo cui
la dilatazione temporale rende difficile ipotizzare un piano unitario che
I

Bologna nelle date del 28.6.2005 e 22.10.2008, corte d’appello Bologna

comprenda fatti proiettati in un lontano futuro, a fronte della carenza di
significativi argomenti dimostrativi del contrario, considerato che la semplice
omogeneità delle azioni è caratteristica troppo generica per istituire il vincolo
unitario, essendo comune anche a fatti del tutto occasionali e quindi estranei
ad un progetto preliminare. Quanto ai fatti accaduti nel 2008, i giudici a quo
hanno correttamente argomentato sulla ricorrenza di circostanze (arresto
dell’imputato ed evasione dello stesso dagli arresti domiciliari) che

progettualità comune , ma nati dall’occasionalità.
Per quanto riguarda la mancata valutazione del dedotto stato di
tossicodipendenza, deve essere ricordato che di per sé tale profilo è inidoneo a
fondare il vincolo della continuazione, ove difettino i requisiti essenziali
dell’istituto (Sez. I, 7.7.2010, n. 33518, rv 248124): in altre parole il collante
che unisce le azioni criminose non può essere riconosciuto nella condizione di
tossicodipendenza (peraltro documentata solo a far data dal 2009 e quindi
successiva alla consumazione dei reati in questione), laddove le stesse abbiano
una genesi del tutto occasionale, ovvero siano legate ad una necessità di realizzo
di denaro insorta sul momento.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, non sussistendo i presupposti
neppure per l’applicazione in forma

frazionata dell’istituto della continuazione.

Deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, addì 17 Luglio 2013.

necessariamente portavano a ritenere i due episodi svincolati da una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA