Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36706 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36706 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SUPERBO MICHELE nato a ANDRIA il 04/10/1974

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna
di Superbo Michele per il delitto di furto pluriaggravato.

3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato e generico è il primo motivo. La Corte
ha ritenuto che l’imputato, reo confesso del furto, sia stato anche l’autore della rottura della
catena cui era assicurata la bicicletta sottratta, respingendo la tesi difensiva per cui altri
sarebbero stati gli autori di tale violenza, tesi invero sfornita di riscontro probatorio alcuno e
che logicamente è stata esclusa in quanto meramente congetturale, mentre, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, la dichiarazione della persona offesa per cui effettivamente il
mezzo fosse stato cautelato è stata legittimamente posta a fondamento della prova della
suddetta aggravante. E manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, atteso che
altrettanto legittimamente la Corte ha negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti
penali dell’imputato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in

.!

2 018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.
625 n. 2 c.p. ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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