Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36706 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36706 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAONE VINCENZO N. IL 15/07/1956
avverso l’ordinanza n. 7769/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
09/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
1sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. In parziale accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso
l’ordinanza del 13 novembre 2014 del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9
marzo 2015, il Tribunale, sezione del riesame, della stessa città ha revocato nei
confronti di Paone Vincenzo la misura della custodia in carcere in relazione al
reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 4 L. n. 146/2006 (capo A),
rigettando nel resto il ricorso. Dopo avere premesso che il ricorrente è stato
attinto provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli del 29 giugno

il Collegio ha evidenziato come a carico del ricorrente facciano difetto i gravi
indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo e come tuttavia debba
essere confermato il giudizio di gravità indiziaria quanto al reato di cui agli artt.
110 cod. pen. e 73 – 80 d.P.R. n. 309/1990 di cui al capo B), non contestato
neanche dalla difesa nell’atto di gravame; come, rispetto a tale ultima
imputazione, sussistano esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione
criminosa, laddove la condizione di incensuratezza del Paone e la risalente nel
tempo dei fatti erano già note al momento dell’applicazione della misura e non
costituiscono un novum cui ancorare un diverso vaglio delle esigenze cautelari e
della misura più adeguata a farvi fronte; come la condizione di latitanza
perdurata per un lungo periodo confermi la sussistenza nell’attualità delle
esigenze e la concretezza dei legami di Paone con il contesto criminale; come
l’invocata parità di trattamento rispetto ai coindagati Gerardi Elio e Di Lanno
Carlo non costituisce elemento nuovo, trattandosi in ogni caso di soggetti che si
trovano in una posizione ben diversa da quella dell’indagato, in quanto Gerardi
ha ricoperto un ruolo secondario, mentre Di Lanno si trova in condizioni di salute
tali da impedire l’applicazione del regime carcerario.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.
l’Avv. Ignazio Maiorano, difensore di fiducia di Paone Vincenzo, e ne ha chiesto
l’annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, comma 3,
292, comma 2 lett. c) e c bis) e 274, lett. c), cod. proc. pen., per avere il

Tribunale ritenuto nella specie operante una preclusione processuale alla
valutazione di elementi concernenti la persistenza di esigenze cautelari,
nonostante la mancata impugnazione ai sensi dell’art. 309 del codice di rito
dell’ordinanza impositiva; il ricorrente ha quindi posto in evidenza come le
esigenze cautelari non possano ritenersi attuali in considerazione della risalenza
dei fatti oggetto di contestazione (al 2006) ed ha invocato l’estensione
all’assistito della pronuncia resa da questa Corte n. 20021 del 9 maggio 2013 di

2012, eseguito soltanto in data 12 agosto 2014 stante la latitanza dell’indagato,

annullamento l’ordinanza del Tribunale di Napoli nei confronti del coindagato
Gerardi.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2.

Preliminarmente deve essere rilevato che la misura coercitiva

degli arresti domiciliari. Nonostante ciò il ricorrente non ha rinunciato a coltivare
comunque il ricorso.
3. Tanto premesso, deve essere chiarito che, come correttamente rilevato
dal ricorrente, in caso di mancata proposizione della richiesta di riesame avverso
il provvedimento coercitivo genetico, non si forma nessuna preclusione di natura
processuale alla sollecitata rivisitazione dei presupposti della misura cautelare, a
mezzo di un’istanza di revoca o di sostituzione della misura ex art. 299 cod.,
proc. pen. e quindi in sede di appello ex art. 310 stesso codice. Il cd. giudicato
cautelare si atteggia difatti in maniera del tutto peculiare e difforme rispetto alla
cosa giudicata disciplinata dall’art. 648 cod. proc. pen., abbraccia soltanto le
questioni dedotte e non deducibili e dunque non copre le questioni che avrebbero
potuto essere fatte oggetto del mezzo d’impugnativa ex art. 309 cod. proc. pen.
non proposto.
In questo senso è del resto orientato da tempo questo Supremo Collegio
secondo cui, in tema di istanza di revoca di una misura cautelare, il giudice
competente a pronunciarsi non incontra, nell’accertamento della carenza
originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari, alcuna
preclusione nel fatto della mancata impugnazione della ordinanza impositiva ai
sensi degli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, cod. proc. pen.. Quanto poi al
tipo di preclusione suscettibile di formarsi a seguito delle pronunce che
intervengano – ad opera della Suprema Corte, ovvero del Tribunale in sede di
riesame o di appello – all’esito del procedimento incidentale avente ad oggetto la
misura cautelare, esso ha una portata più modesta rispetto a quello determinato
dalla “cosa giudicata”, sia perché esso è limitato allo stato degli atti, sia perché
esso copre solo le questioni dedotte (implicitamente o esplicitamente), e non
anche quelle deducibili; ne consegue che un’istanza di revoca di una misura
cautelare non possa essere giammai rigettata sulla base del solo fatto che
l’originaria ordinanza impositiva non sia stata impugnata, incombendo, invece, in
tal caso, sui giudici successivamente aditi, l’obbligo di delibare

3

originariamente applicata a Paone è stata medio tempore sostituita con quella

approfonditamente gli elementi invocati a sostegno della richiesta di revoca; ne
discende altresì che, nel caso in cui si sia formata invece una preclusione del tipo
di quella specificata innanzi, il giudice adito successivamente debba pur sempre
motivare in ordine alla insussistenza di elementi nuovi, indipendentemente dallo
spazio affidato ad essi dall’istante (Sez. 4, n. 2604 del 27/04/2000, Siciliani Rv.
216933).
4. Nonostante l’erronea affermazione di principio, il Tribunale ha nondimeno
vagliato in concreto la sussistenza del pericolo di reiterazione di analoghe

concernente l’importazione in Italia di un’ingente partita di cocaina (424 chili),
indicativo del ruolo fondamentale di “anello di congiunzione” fra i fornitori
messicani e gli acquirenti italiano assolto dal prevenuto; per altro verso, il
periodo di latitanza di oltre due anni in Messico, a conferma dei legami del
ricorrente con il contesto criminale in cui maturava l’illecito agire.
Infine, correttamente, i decidenti del

merito cautelare hanno stimato

irrilevante ai fini della definizione del presente ricorso la circostanza che altri
coindagati abbiano beneficiato di un diverso regime cautelare (peraltro medio
tempore applicato anche allo stesso Paone), giusta l’autonomia di ciascuna

posizione processuale e l’evidente non estendibilità al ricorrente delle
considerazioni svolte con riguardo a Gerardi e Di Lanno.
Conclusivamente, nessun vizio logico o giuridico è ravvisabile nel percorso
argomentivo sviluppato dal Giudice distrettuale a giustificazione del rigetto
dell’appello cautelare.
5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

condotte criminose, valorizzando, per un verso, le modalità e la gravità del fatto,

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