Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36704 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36704 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOLINAS FABRIZIO nato a PISA il 26/05/1976

avverso la sentenza del 07/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna
di Molinas Fabrizio per il delitto di lesioni volontarie aggravate.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione – che ha fatto riferimento alla gravità del fatto ed
ai precedenti dell’imputato – il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso i

io 2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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