Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36703 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36703 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARZICO GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 05/08/1956

avverso la sentenza del 20/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia che
aveva condannato Marzico Giuseppe per bancarotta fraudolenta documentale;
– propone ricorso il difensore dell’imputato denunziando violazione di legge e vizi
delittuosa di

bancarotta semplice sarebbe stata modificata in quella di bancarotta fraudolenta per
cui è stata pronunciata sentenza di condanna; ci si duole, inoltre, del mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche e della mancata applicazione dell’indulto.
Ritenuto che:

la prima censura è manifestamente infondata, posto che il Tribunale in

composizione monocratica, nel corso di un primo giudizio in cui all’imputato era
stato addebitato il reato di bancarotta semplice, ha rilevato il fatto diverso con
trasmissione degli atti al PM ex art.521 c.p.p., il PM ha esercitato l’azione penale
contestando il diverso reato di cui all’art. 216 I.fall., è stata celebrata l’udienza
preliminare e disposto il rinvio a giudizio avanti al Tribunale in composizione
collegiale; sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ampiamente motivato
l’esistenza dell’elemento soggettivo in termini di dolo specifico, così rispondendo alle
censure svolte dal ricorrente;
– la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato
il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda
in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364
del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
– il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile
solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione,
mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice
dell’esecuzione.Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013 Ud. (dep. 19/02/2014 ) Rv.
259312;
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di

1

motivazionali , in quanto illegittimamente l’originaria ipotesi

inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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