Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36702 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36702 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRINI PAOLO nato a TODI il 25/06/1967 parte offesa nel procedimento
c/

FAINA EROS nato a PERUGIA il 02/08/1967

avverso il decreto del 22/05/2017 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO

– che Petrini Paolo nella sua qualità di persona offesa ha proposto ricorso contro il decreto di
archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Spoleto previa dichiarazione di inammissibilità
della sua opposizione alla richiesta presentata dal pubblico ministero;
– che il ricorrente deduce violazione di legge per la lesione del contraddittorio camerale,

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile, in quanto è lo stesso ricorrente ad evidenziare come nell’atto di
opposizione era stata formulata una solo generica richiesta di prosecuzione delle indagini,
senza la specifica indicazione del suo oggetto e dei relativi elementi di prova, come invece
richiesto – a pena di inammissibilità per l’appunto – dall’art. 410 c.p.p.
– che deve dunque ritenersi corretta la decisione impugnata e manifestamente infondati il
ricorso e i motivi nuovi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.

doglianza ribadita anche con i motivi nuovi proposti con memoria del 30 giugno 2018;

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