Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36702 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36702 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOUSSI ABDELLATIF N. IL 20/10/1987
avverso l’ordinanza n. 218/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
18/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott.


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Data Udienza: 14/07/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 marzo 2015, il Tribunale, sezione del riesame, di
Bologna, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il
provvedimento del Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2015,
ha applicato a Soussi Abdellatif la misura della custodia in carcere in luogo di
quella degli arresti domiciliari applicata dal primo Giudice, in relazione al reato di
cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere l’indagato

medesima sostanza, in data 11 febbraio 2015.
A sostegno della decisione assunta quanto alla scelta della misura da
applicare, il Tribunale ha rilevato che allo stato deve essere esclusa l’applicazione
al Soussi di una pena in misura non superiore ai tre anni, tenuto conto della
quantità della sostanza, della recidiva specifica infraquinquennale e della
inapplicabilità delle circostanze attenuanti generiche, atteso che l’ammissione
dell’addebito, da un lato, è maldestramente volta scagionare la coindagata,
dall’altro lato, costituisce solo in apparenza un indice di collaborazione con la
giustizia, atteso che le forze dell’ordine, con l’ausilio delle unità cinofile,
avrebbero comunque in pochi minuti rinvenuto la partita di hashish, e che la
scelta dì un rito alternativo di per sé non può essere valutata ai fini della
applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. Per altro verso, il Collegio
della cautela ha stimato sussistenti il pericolo di reiterazione di analoghe
condotte criminose in considerazione della gravità e delle modalità del fatto,
indicative dell’inserimento del prevenuto a livelli eminenti nel mercato
clandestino, e dei suoi precedenti penali, ritenendo detta esigenza fronteggiabile
esclusivamente con la misura della custodia in carcere, stante l’inidoneità degli
arresti domiciliari, anche col braccialetto elettronico, ad impedire la rinnovazione
di altre condotte, avendo l’indagato occultato parte dello stupefacente proprio
nell’abitazione.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato personalmente ricorso ex art. 311
cod. proc. pen. Soussi Abdellatif, assistito dall’Avv. Federico De Belvis, e ne ha
chiesto l’annullamento per violazione di legge processuale in relazione all’art.
275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale errato nel ritenere inadeguata a
fronteggiare il pericolo di reiterazione di analoghi reati la misura domiciliare con
il presidio del braccialetto elettronico, trascurando di considerare che il
comportamento processuale serbato dal Soussi – segnatamente, la confessione,
che ha consentito di ritrovare lo stupefacente e di scagionare la moglie – potrà
consentire l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle
recidiva e la concessione della sospensione condizionale della pena.

2

detenuto e trasportato 13,056 chili di hashish e detenuto 370 grammi della

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nell’unico motivo, il ricorrente censura le valutazioni espresse dai Giudici del
merito cautelare in punto di scelta della misura cautelare più adeguata a
fronteggiare i pericula libertatis ravvisati nella specie, connessi al rischio di
reiterazione di analoghe condotte criminose. Se non che il ricorso non è volto a
dedurre una violazione di norma processuale o a censurare mancanze

consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dai Giudici
della cautela, promuovendo dunque uno scrutinio inattuabile in questa Sede (ex
plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
Ed invero, il compendio argomentativo a corredo della decisione oggetto
d’impugnativa si contraddistingue per la particolare cura nell’argomentare la
scelta della misura, segnatamente nel motivare, per un verso, l’insussistenza
delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla
recidiva e quindi per concedere la sospensione condizionale della pena; dall’altro
lato, l’adeguatezza della sola custodia in carcere a fare di fronte al pericolo di
reiterazione di ulteriori condotte di narcotraffico, considerato che parte dello
stupefacente veniva detenuto proprio al domicilio e che, in tale ottica, a niente
potrebbe valere l’adozione del presidio del braccialetto elettronico. Si tratta
pertanto di impianto motivazionale ineccepibile, in quanto puntuale, aderente
alle risultanze degli atti e conforme a logica e diritto.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.

28

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.

cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente

argomentative ed illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non

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